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Disposizioni in tema di erogazione dei contributi per le spese divigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli (G.U. 19/5/2005 n. 115)

di Redazione

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173;
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visti  gli  articoli 4,  comma  3,  lettera a), e 8 del decreto del
Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261;
  Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;
  Udito  il parere del comitato per i problemi dello spettacolo nella
seduta del 20 febbraio 2002;
  Visto  il  proprio  decreto  30 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale  5 luglio  2002, recante disposizioni in tema dei soggetti,
criteri e modalita' di erogazione dei contributi a titolo di concorso
per  le  spese  di  vigilanza  e  sicurezza  in occasione di pubblici
spettacoli;
  Considerata   la   necessita'   di   indicare  un  termine  per  la
presentazione  delle  istanze,  nonche'  di precisare le modalita' di
erogazione dei contributi in questione;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover integrare le disposizioni di cui al
citato decreto 30 maggio 2002;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Le  domande  di ammissione al beneficio di cui all'art. 5 della
legge  23 febbraio  2001,  n.  29,  per  gli anni 2002 e 2003, devono
essere  presentate al Ministero per i beni e le attivita' culturali -
Direzione  generale  per  lo spettacolo dal vivo e lo sport, mediante
consegna  amano  od a mezzo del servizio postale con raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  inderogabilmente  entro trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  del presente decreto. Nel caso di spedizione
mediante  servizio  postale  fara'  fede  la  data del timbro postale
dell'ufficio accettante.
  Le  domande dovranno contenere l'esatta indicazione delle modalita'
di riscossione del contributo.
  2.  Alle  domande  presentate  dai  gestori  di  sale dovra' essere
allegata,   a   pena  di  esclusione,  la  documentazione  attestante
l'avvenuto  pagamento  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
servizi  resi  e l'autocertificazione attestante che l'importo pagato
e'  quello  effettivamente  sostenuto  nell'anno  e  non  accollato a
soggetti utilizzatori.
  3. Alle domande presentate dagli utilizzatori di sale dovra' essere
allegata, a pena di esclusione, la documentazione fiscale debitamente
quietanzata   dai   gestori  che  hanno  effettuato  il  pagamento  e
l'autocertificazione  attestante  che l'importo complessivo e' quello
effettivamente sostenuto nell'anno di riferimento.
  4.  Entro  lo  stesso  termine  di cui al precedente comma 1 devono
essere   regolarizzate   le  domande  gia'  presentate,  prive  della
documentazione specificata.
  5.  In  caso  di  divergenza  tra l'importo delle spese indicato in
domanda  e  l'importo  risultante  dalla  documentazione  di  spesa a
corredo, sara' ammesso a contributo l'importo minore.

      

                               Art. 2.

  1.  La  Direzione  generale  per  lo spettacolo dal vivo e lo sport
eroga   i  contributi  ai  soggetti  istanti,  ripartendo  in  misura
proporzionale   alle   spese   sostenute   le   risorse   disponibili
rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.
    Roma, 19 aprile 2005
                                                  Il Ministro: Urbani

      

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