Non profit
Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica etecnologica.
di Redazione
Legge 19 ottobre 1999, n. 370 (in Gazz. Uff., 26 ottobre, n. 252). –
Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e
tecnologica.
Art. 1.
Nuclei di valutazione interna degli atenei.
1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della
gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca,
degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando,
anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il
corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della
ricerca e della didattica, nonchè l’imparzialità e il buon andamento
dell’azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in
ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo
statuto delle università, denominato
membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo
della valutazione anche in ambito non accademico. Le università
assicurano ai nuclei l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai
dati e alle informazioni necessari, nonchè la pubblicità e la
diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone
l’anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività
didattiche e trasmettono un’apposita relazione, entro il 30 aprile di
ciascun anno, al Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di
cui all’art. 2, comma 1, lettera c).
3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi
alla programmazione universitaria, nonchè delle quote di cui al comma
2 dell’art. 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione
di un ateneo non trasmetta al Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le
informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al
medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma
2 dell’art. 2 e agli articoli 3 e 4.
Capo I
Art. 2.
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
1. é istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di
comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione,
scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche
in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto
decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del
Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo princìpi
di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività
delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario
nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU), ove costituito;
b) promuove la sperimentazione, l’applicazione e la diffusione di
metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati
che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare
annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di
valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un
programma annuale di valutazioni esterne delle università o di
singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di
standard riconosciuti a livello internazionale, nonchè della
raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla
cooperazione in materia di garanzia della qualità nell’istruzione
superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attività di
valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data
di entrata in vigore della presente legge, all’Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio
1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive,
istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri
e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività
delle università, nonchè ai progetti e alle proposte presentati dalle
medesime.
2. A decorrere dall’anno 2000 il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI,
riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio
di cui all’art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, un’ulteriore quota del fondo per il
finanziamento ordinario delle università per l’attribuzione agli
atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati
ed in relazione agli esiti dell’attività di valutazione di cui
all’art. 1 e al presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario è soppresso l’Osservatorio per
la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni
di cui all’art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la
relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività
del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1°
gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il
secondo e il terzo periodo del comma 23 dell’art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
Capo I
Art. 3.
Disposizioni per le università non statali.
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, e all’art. 2,
comma 1, si applicano anche alle università non statali autorizzate
al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica riserva,
con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29
luglio 1991, n. 243, per l’attribuzione alle università non statali
di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in
relazione agli esiti dell’attività di valutazione di cui agli
articoli 1 e 2.
Capo I
Art. 4.
Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari.
1. é autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi
per l’anno 1999, di lire 81 miliardi per l’anno 2000 e di lire 91
miliardi a decorrere dall’anno 2001, per l’istituzione nello stato di
previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica di un fondo integrativo per l’incentivazione
dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari,
per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento
qualitativo dell’offerta formativa, con riferimento anche al rapporto
tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture
didattiche, all’orientamento e al tutorato. Il fondo è ripartito tra
gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la
CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e
le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori
universitari comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. I contributi erogati alle università ai sensi del presente
articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all’art. 24, comma 6,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. A valere sui fondi di ateneo di cui all’art. 24, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le università,
con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori
universitari compensi incentivanti l’impegno didattico sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che
optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario
medico, per l’attività intramuraria e che non svolgono attività
didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni
pubbliche e private;
b) assegnazione dei compensi:
1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera
a) i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata
ad un più favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni
tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di
dottorato di ricerca, nonchè in attività universitarie nel campo
della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore
annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonchè ulteriori e
specifici impegni orari per l’orientamento, l’assistenza e il
tutorato, la programmazione e l’organizzazione didattica,
l’accertamento dell’apprendimento e comunque svolgono attività
didattiche con continuità per tutto l’anno accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica
predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare
riferimento all’innovazione metodologica e tecnologica e ad attività
formative propedeutiche, integrate e di recupero;
c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio
dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche
gli studenti;
d) pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate dagli
atenei per l’erogazione dei compensi nonchè degli elenchi dei
percettori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell’anno 2000
le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogate
all’ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
delle predette disposizioni.
4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a
condizione che le loro attività didattiche siano valutate
positivamente nell’ambito dei programmi di valutazione della
didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, effettua il
monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni del presente
articolo. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, a decorrere dall’anno 2001, determina le quote da
attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti
in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
5. La materia di cui all’art. 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all’autonoma
determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta
norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da
essi emanate.
Capo I
Art. 5.
Assegni di ricerca e scuole di specializzazione.
1. é autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi
per l’anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l’anno 2000 e di lire 51,5
miliardi a decorrere dall’anno 2001, per il cofinanziamento di
importi destinati dagli atenei all’attivazione di assegni di ricerca
ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L’importo è ripartito secondo criteri determinati con decreti del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
tenendo conto delle esigenze di potenziamento dell’attività di
ricerca delle università. I medesimi decreti prevedono altresì le
modalità di controllo sistematico e di verifica dell’effettiva
attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di durata
dell’assegno, apposite commissioni istituite dagli atenei formulano
un giudizio sull’attività di ricerca svolta dal titolare, anche ai
fini del rinnovo.
2. é autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per l’anno 2000 e di
lire 8 miliardi per l’anno 2001, da ripartire tra gli atenei come
contributi alle spese di funzionamento delle scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri
adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema
universitario 1998-2000.
3. é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l’anno 2000 e di
lire 2 miliardi per l’anno 2001, da ripartire tra gli atenei che
gestiscono le scuole di specializzazione per la formazione degli
insegnanti.
Capo I
Art. 6.
Disposizioni per l’autonomia didattica.
1. Il comma 6 dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è
sostituito dal seguente:
<6. le="" nomine="" in="" ruolo="" e="" i="" trasferimenti="" di="" cui="" alla="" presente="" legge="" sono="" disposti="" con="" decreto="" rettorale="" e="" decorrono="" di="" norma="" dal="" 1°="" novembre="" successivo,="" ovvero="" da="" una="" data="" anteriore,="" in="" caso="" di="" attività="" didattiche="" da="" svolgere="" nella="" parte="" residua="" dell'anno="" accademico.="" nel="" caso="" in="" cui="" l'interessato="" provenga="" dai="" ruoli="" di="" altre="" università,="" l'anticipo="" della="" decorrenza="" può="" essere="" disposto="" solo="" sulla="" base="" di="" un="" accordo="" tra="" le="" università="" interessate,="" approvato="" dagli="" organi="" accademici="" competenti,="" previo="" nulla="" osta="" della="" facoltà="" di="" provenienza="">>.
2. Nell’ambito di procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di professori e ricercatori universitari bandite dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui
all’art. 2, comma 1, lettera i), della legge 3 luglio 1998, n. 210, è
esteso anche ai professori nominati dalle facoltà ai sensi dell’art.
2, comma 1, lettera b), della predetta legge.
3. All’art. 2, comma 1, lettera e), numeri 2) e 3), della legge 3
luglio 1998, n. 210, dopo le parole:
inserite le seguenti:
4. All’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
parole da:
sostituite dalle seguenti:
5. Gli statuti degli atenei disciplinano l’istituzione di
commissioni per l’esame dei problemi relativi allo svolgimento delle
attività didattiche presso le competenti strutture composte
pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le
commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti
assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi
programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che
saranno emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di
studio ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, entro
diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti
corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere
erogati alla università i finanziamenti previsti da accordi di
programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione
universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica dei
regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.
7. All’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole:
parole:
b) alla lettera a), le parole:
8. All’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
178, la parola:
dopo la parola:
9. All’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
178, le parole:
Capo I
Art. 7.
Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono ammesse, come spese di
funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli,
indennità di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in
modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi
decreti determinano l’importo di specifiche indennità per il
presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei
presidenti del CUN e del CNSU, può destinare alle attività richieste
fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano di
specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano
le disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Per le finalità del
presente comma è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi a
decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. Entro il limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le
università sedi della commissione elettorale locale, individuate ai
sensi dell’art. 7 dell’ordinanza del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1998, sono autorizzate
a rimborsare le spese documentate sostenute dalle associazioni degli
studenti universitari, dei dottorandi di ricerca e degli
specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di
candidati per l’elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza
per i giorni 24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono
stabilite le modalità e le procedure per il rimborso e i criteri per
il riparto della suddetta somma tra gli atenei.
Capo I
Art. 8.
Disposizioni in materia di personale universitario.
1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle
università è di tipo subordinato, con trattamento economico
determinato in conformità a criteri e parametri individuati con
decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la funzione pubblica.
2. L’art. 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta,
per la parte riguardante il personale delle Università per stranieri
di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all’art. 1
della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale
tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette
Università con la sola esclusione di quello che, successivamente
all’inquadramento di cui all’art. 27 della legge 29 gennaio 1986, n.
23, abbia già eventualmente usufruito dei benefici di cui all’art. 85
della legge 11 luglio 1980, n. 312, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole autonome di
ostetricia, il personale in servizio di ruolo o incaricato senza
soluzione di continuità per almeno cinque anni, non appartenente ai
ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il
trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a
carico delle università vigilanti sulle scuole stesse ai sensi
dell’art. 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128,
convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, con esclusione di ogni equiparazione al
personale docente e ricercatore delle università. Le università
assegnano funzioni al predetto personale sulla base dell’attività
svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal beneficio,
deve essere presentata alle predette università entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si
interpreta nel senso che l’assegno personale ivi previsto ed
attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, è
rideterminato all’atto della conferma o del superamento del periodo
di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante
anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall’art. 103
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni
difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i
successivi miglioramenti economici. é fatta salva l’esecuzione dei
giudicati non conformi all’interpretazione autentica recata dal
presente comma.
5. Nei casi in cui la normativa vigente consenta al personale
assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori
universitari di conservare l’importo corrispondente alla differenza
tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o
nell’incarico svolto precedentemente e quello attribuito al
professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale
importo è attribuito come assegno ad personam da riassorbire per
effetto sia della progressione economica e dell’assegno aggiuntivo di
cui agli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento
retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle
università.
6. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è riconosciuto al personale
docente e ricercatore delle università, per il quale non è stata
applicata la disposizione di cui all’art. 103, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il
servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le
modalità di cui al citato art. 103.
7. é legittimamente conseguita l’idoneità di cui agli articoli 50,
51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all’art. 1, comma
10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se
non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai
relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione
dell’efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai
competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano
superati.
8. Il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato di
ricerca ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e ai fini
della carriera dei ricercatori universitari di cui all’art. 103 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come
modificato dall’art. 1, comma 24, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
deve essere richiesto entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge ovvero, se successiva, entro un anno dalla
conferma in ruolo.
9. All’art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
come modificato dall’art. 1, comma 8, della legge 14 gennaio 1999, n.
4, le parole:
seguenti:
10. Al personale di cui all’art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e
7, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è
ricompreso nelle dizioni previste dall’art. 16, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni. Dall’attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
11. Al personale docente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge
nelle scuole materne ed elementari, in possesso di titolo
d’istruzione secondaria quadriennale, è consentito l’accesso, anche
in soprannumero, al corso di laurea in scienze della formazione
primaria.
12. Per le università statali cui sono annessi i policlinici
universitari, gli oneri relativi al personale di ruolo dell’area
socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono
compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui all’art. 51, comma
4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi e
per gli effetti di cui alla citata norma. Dall’attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Capo I
Art. 9.
Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale
scientifica.
1. Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali:
a) per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall’anno 2000, e per 1
miliardo di lire, con decorrenza dall’anno 2001, a favore
dell’università di Padova per la contrazione di mutui per il
finanziamento di interventi di salvaguardia dell’Orto botanico, ivi
compresa l’acquisizione dell’area confinante e degli edifici ivi
costruiti o in costruzione, al fine anche di una eventuale
demolizione degli edifici medesimi;
b) per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall’anno 2000, e per 1
miliardo di lire, con decorrenza dall’anno 2001, a favore dell’ateneo
di Torino per la contrazione di mutui per il finanziamento di
interventi per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano.
2. é autorizzata la spesa:
a) di lire 1 miliardo per l’anno 2000 e di lire 1 miliardo per
l’anno 2001, da destinare all’ateneo di Cassino per interventi di
edilizia universitaria;
b) di lire 1 miliardo per l’anno 2000 e di lire 1 miliardo per
l’anno 2001, da destinare all’università degli studi
di Roma, per interventi di edilizia universitaria nella sede
decentrata di Latina.
3. é autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l’anno 2000 e di
lire 3 miliardi per l’anno 2001 per contributi, da ripartire con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici
e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture.
4. é autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell’anno 2000 e di
lire 50 miliardi nell’anno 2001 per integrare lo stanziamento di cui
all’unità previsionale di base 2.2.1.2 (edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca scientifica) dello stato di previsione
del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
5. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra università e
Ministero per i beni e le attività culturali, aventi per oggetto il
trasferimento ad un ateneo della biblioteca pubblica statale ad esso
collegata ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, garantendo l’accessibilità al pubblico, può essere
disposto, con decreti del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i
beni e le attività culturali, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica, su proposta
dell’ateneo che si convenziona, l’annesso trasferimento
all’università del personale di ruolo addetto alla predetta
biblioteca, a seguito di specifica opzione, nonchè delle risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento
economico. Il personale trasferito è inquadrato nel livello,
qualifica e profilo corrispondenti nell’ordinamento universitario. I
termini per l’opzione, le modalità e i tempi per il trasferimento del
personale, nonchè i criteri per l’inquadramento sono determinati nei
decreti di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
Art. 10.
Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca.
1. é autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l’anno 1999, di lire 60 miliardi per
l’anno 2000 e di lire 60 miliardi per l’anno 2001 per rifinanziare il
fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all’art. 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l’anno 2000 e di lire 555 miliardi
per l’anno 2001 come contributo all’Istituto nazionale di fisica
nucleare per la prosecuzione delle attività secondo il programma
pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l’anno 2000 e di lire 24,5 miliardi
per l’anno 2001 come contributo all’Istituto nazionale di fisica
della materia per la prosecuzione delle attività secondo il programma
pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l’anno 2000 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall’anno 2001 per rifinanziare il Fondo integrativo
speciale per la ricerca di cui all’art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per l’anno 1999,
all’individuazione degli interventi di particolare rilevanza
strategica di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, si provvede con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di cui al
medesimo art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, le
cui risorse sono corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi in favore
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e dell’Istituto nazionale
di fisica della materia affluiscono al fondo di cui all’art. 7, commi
1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni.
3. Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio regolamento
emanato ai sensi dell’art. 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n.
168, in sostituzione del trattamento di missione e comunque per
importi non superiori al medesimo, uno specifico trattamento
forfettario, che tiene conto delle differenze del costo della vita,
da attribuire al personale inviato a svolgere attività di ricerca
all’estero presso enti, centri e istituzioni straniere o
internazionali per periodi continuativi superiori ad un mese. Sui
regolamenti di cui al presente comma il Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine
perentorio di trenta giorni, il parere del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
4. La Sincrotrone Trieste, società consortile per azioni, è
costituita come società di interesse nazionale ai sensi dell’art.
2461 del codice civile. La società non ha scopo di lucro, non può
distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed è obbligata a
reinvestire i predetti utili o avanzi di gestione, nonchè eventuali
residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o
acquistati, qualora non destinati alla costituzione della riserva
legale, all’esercizio dei compiti istituzionali di cui alla lettera
d), i quali non hanno natura di attività commerciale e non sono
riconducibili ad esercizio di impresa. Alla società si applica dal 1°
gennaio 2000 il regime tributario degli enti non commerciali di cui
agli articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110,
110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, nonchè di cui agli articoli
19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni, e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Il predetto inquadramento a fini tributari è disposto
in regime di neutralità fiscale, ai fini dell’imposizione diretta o
indiretta, non determinando cessione o realizzo di plusvalenze e
sopravvenienze attive soggette a tassazione in relazione alla
prevista destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le
posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di imposta,
con facoltà di richiesta dei relativi rimborsi. Lo statuto e
l’ordinamento contabile della società, da sottoporre al controllo del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
ai sensi dell’art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il
comitato di cui all’art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre
1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre
1996, n. 573, sono modificati sulla base dei seguenti criteri e
princìpi direttivi:
a) adeguamento della struttura societaria, assicurando una quota
di partecipazione di soggetti pubblici non inferiore al 51 per cento;
b) snellimento degli organi sociali con presenza di componenti
nominati dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
c) applicazione alle successive modifiche statutarie delle
procedure di cui all’art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, con il
parere del comitato di cui al citato decreto-legge n. 475 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;
d) definizione dei compiti istituzionali della società in termini
di attività di ricerca e formazione, in collegamento con il programma
nazionale della ricerca e i programmi europei internazionali,
promuovendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche
stranieri e internazionali, nonchè in termini di manutenzione,
gestione, completamento e sviluppo del Laboratorio di Luce di
Sincrotrone Elettra di Trieste e di messa a disposizione
dell’infrastruttura ai consorziati, ai partecipanti e ad enti di
ricerca italiani e stranieri, pubblici e privati, assicurando la
trasparenza delle procedure e la parità di condizioni, con vincoli di
diffusione dei risultati per finalità di ricerca e non commerciali;
e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella lettera
d), del laboratorio, della strumentazione e del personale da parte di
soggetti privati, per obiettivi funzionali ed attività commerciali, a
titolo oneroso;
f) definizione di criteri di valutazione delle componenti
patrimoniali attive e passive, anche in deroga ai criteri stabiliti
dal codice civile, in conformità ai compiti istituzionali della
società.
Capo III
Art. 11.
Corresponsione di borse di studio agli specializzandi
medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991.
1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di
specializzazione in medicina dall’anno accademico 1983-1984 all’anno
accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato
del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis),
numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282
del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell’impegno orario complessivo
richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo
considerato, nonchè del tempo trascorso, il Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica corrisponde per tutta la
durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire
13.000.000. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di
importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio è
subordinato all’accertamento da parte del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla
normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162, per l’intera durata legale del corso di
formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore
della scuola di specializzazione;
c) mancato svolgimento per tutta la durata del corso di
specializzazione di qualsiasi attività libero-professionale esterna,
nonchè di attività lavorativa anche in regime di convenzione o di
precarietà con il Servizio sanitario nazionale.
3. Non può essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in
cui ne è stata percepita un’altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi
importo, quale che sia il soggetto erogatore. é escluso dalla borsa
di studio di cui al comma 1:
a) chi non abbia concluso il corso di specializzazione, ovvero
non abbia recuperato i periodi di sospensione di cui all’art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
b) chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da
quelli previsti dalla lettera a).
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinati il termine entro il quale, a pena di
decadenza, deve essere trasmessa l’istanza di corresponsione delle
borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei
pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di
autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonchè
l’effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento
delle istanze presentate. A tale fine è autorizzata la spesa di lire
83 miliardi per l’anno 1999, di lire 48 miliardi per l’anno 2000 e di
lire 25 miliardi per l’anno 2001.
Capo IV
Art. 12.
Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dell’attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi
per l’anno 1999 e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all’art. 10, comma 1, lettere a),
b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l’anno 1999, a lire 737,5
miliardi per l’anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per l’anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l’anno 2000 e per
lire 50 miliardi per l’anno 2001, l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l’anno 1999, lire
697,5 miliardi per l’anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l’anno 2001,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
3. Qualora alla data di cui all’art. 11, comma 4, l’importo
complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle
disponibilità di cui allo stesso comma 4, nell’anno successivo la
relativa autorizzazione di spesa è incrementata o ridotta al fine di
adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico
del fondo di cui all’art. 4, comma 1.
4. Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica è autorizzato ad assumere per l’anno 1999 un impegno di
spesa complessivo per le finalità di cui agli articoli 4, 5, comma 1,
e 11, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi ivi
previsti.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Art. 13.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
6.>
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.