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Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380

di Redazione

Decreto Legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 “Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380″pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2000

Art. 1

Principi generali
1. Le Forze armate ed il Corpo della guardia di finanza si avvalgono,
per l’espletamento dei propri compiti, di personale maschile e femminile,
ai sensi della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Il presente decreto
legislativo disciplina il reclutamento su base volontaria, lo stato
giuridico e l’avanzamento del personale militare femminile delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Art. 2.

Reclutamento
1. Il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate
e del Corpo della guardia di finanza e’ effettuato su base volontaria
secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo
quanto disposto dal comma 3 e quanto previsto per l’accertamento
dell’idoneita’ al servizio militare del personale femminile dai
decreti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.
2. La partecipazione ai concorsi per l’ammissione ai corsi regolari
delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di
formazione e’ consentita ai cittadini e alle cittadine italiani,
celibi o nubili, vedovi o vedove e senza prole. Detti requisiti
debbono essere posseduti all’atto dell’ammissione ai corsi ed
essere mantenuti fino al transito in servizio permanente o
all’acquisizione della qualifica di aspirante, salvo quanto
previsto dal comma 4. Ai cittadini e alle cittadine italiani
da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma.
3. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle
accademie, degli istituti e delle scuole di formazione e’ posto
in licenza speciale a decorrere dalla comunicazione da parte
dell’interessata all’amministrazione della certificazione
medica attestante lo stato di gravidanza e fino all’inizio
del periodo di astensione obbligatoria di cui
all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
4. I capi di stato maggiore di Forza armata, il comandante generale
dell’Arma dei carabinieri ed il comandante generale della Guardia
di finanza dispongono che gli allievi dell’ultimo anno dei corsi
regolari, posti in licenza ai sensi del comma 3, siano ammessi, nei
casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della
licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui
all’articolo 3, a sostenere gli esami previsti e, se idonei,
siano nominati in servizio permanente o nel grado con la stessa
anzianita’ degli allievi insieme ai quali hanno superato gli esami.
Al personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a
seguito dell’applicazione del presente comma non si applica
l’articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, come sostituito
dal comma 6 del presente articolo.
5. Ai fini dei reclutamenti previsti dall’articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
dall’articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117,
e dall’articolo 8 della legge 28 marzo 1997, n. 85, al personale
di cui al comma 3, dimesso per difetto dei requisiti previsti dal
comma 2, e’ riservata, in funzione della Forza armata o del
Corpo di appartenenza, una percentuale di posti definita
annualmente nell’ambito dei decreti ministeriali di cui
all’articolo 1, commi 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380,
fermo restando il possesso dei requisiti indicati nei bandi di concorso.
6. L’articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 564, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 1. – 1. Il personale militare in servizio permanente
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e del Corpo della
guardia di finanza puo’ contrarre matrimonio al compimento del
terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l’eta’
di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo
luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla
legge 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi
regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione,
compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento
della laurea, ove prescritto.”.
Art. 3.

Ordinamento dei corsi
1. Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, modificano gli specifici
ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole
di formazione in relazione all’ammissione ai corsi stessi
del personale femminile.
Art. 4.

Stato giuridico
1. Lo stato giuridico del personale militare femminile e’ disciplinato
dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternita’,
disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non pregiudicano
la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quanto
previsto dall’articolo 5, comma 2.
3. Fatti salvi i periodi obbligatori di assenza previsti
dall’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante
il periodo di gestazione e fino a sette mesi successivi al parto
il personale militare femminile non puo’ svolgere incarichi pericolosi
faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il
comitato consultivo di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa,
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e delle pari opportunita’ per il personale delle Forze armate,
nonche’ con il Ministro dei trasporti e della navigazione
per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e delle pari opportunita’ per il personale
del Corpo della guardia di finanza, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 5.

Avanzamento
1. L’avanzamento del personale militare femminile e’ disciplinato
dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. I periodi di astensione obbligatoria, previsti dagli
articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono
validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianita’ di servizio.
Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di
carriera, salva la necessita’ dell’effettivo compimento nonche’
del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco,
previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per effetto
delle previsioni dell’articolo 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e’ posto in licenza straordinaria
per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti all’astensione
facoltativa di cui allo stesso art. 7. Il periodo trascorso in tale
licenza e’ computabile, ai fini della progressione di carriera, nei
limiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari
di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica relativamente
al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

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