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Disposizioni in materia di razionalizzazione e federalismo fiscale.ART 14.- organismo di controllo degli enti non commerciali e delle Onlus
di Redazione
L 133/99 Disposizioni in materia di razionalizzazione e federalismo fiscale.
ART 14.- organismo di controllo degli enti non commerciali e delle Onlus
1. Il comma 191 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
sostituito dal seguente:
<191. l'organismo="" di="" controllo="" opera="" sotto="" la="" vigilanza="" del="" presidente="" del="" consiglio="" dei="" ministri="" e="" del="" ministro="" delle="" finanze="" e="" garantisce,="" anche="" con="" emissione="" di="" pareri="" obbligatori="" e="" vincolanti,="" l'uniforme="" applicazione="" della="" normativa="" sui="" requisiti="" soggettivi="" e="" sull'ambito="" di="" operatività="" rilevante="" per="" gli="" enti="" di="" cui="" ai="" commi="" 186="" e="" 188.="" l'organismo="" di="" controllo="" è="" tenuto="" a="" presentare="" al="" parlamento="" apposita="" relazione="" annuale;="" è="" investito="" dei="" più="" ampi="" poteri="" di="" indirizzo,="" promozione="" e="" ispezione="" per="" la="" corretta="" osservanza="" della="" disciplina="" legislativa="" e="" regolamentare="" in="" materia="" di="" terzo="" settore.="" può="" inoltre="" formulare="" proposte="" di="" modifica="" della="" normativa="" vigente="" ed="" adottare="" provvedimenti="" di="" irrogazione="" di="" sanzioni="" di="" cui="" all'art.="" 28="" del="" decreto="" legislativo="" 4="" dicembre="" 1997,="" n.="" 460="">>.
2. All’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma
192 è inserito il seguente:
<192-bis. con="" decreto="" del="" presidente="" del="" consiglio="" dei="" ministri,="" su="" proposta="" dei="" ministri="" delle="" finanze,="" del="" lavoro="" e="" della="" previdenza="" sociale="" e="" per="" la="" solidarietà="" sociale,="" da="" adottare="" ai="" sensi="" dell'art.="" 17,="" comma="" 3,="" della="" legge="" 23="" agosto="" 1988,="" n.="" 400,="" sono="" stabiliti="" la="" sede,="" l'organizzazione="" interna,="" il="" funzionamento,="" il="" numero="" dei="" componenti="" e="" i="" relativi="" compensi,="" i="" poteri="" e="" le="" modalità="" di="" finanziamento="" dell'organismo="" di="" controllo="" di="" cui="" al="" comma="" 190="">>.
3. L’onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto
entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999;
ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
192-bis.>191.>
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