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Disposizioni in materia di difesa d’ufficio

di Redazione

Legge 6 marzo 2001, n. 60

“Disposizioni in materia di difesa d’ufficio”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001
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Art. 1.

    1. Il comma 2 dell’articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «2. I consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, mediante un’apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità».
    2. Dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

    1. Il comma 3 dell’articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2».

Art. 3.

    1. Il comma 4 dell’articolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2».

Art. 4.

    1. Il comma 1 dell’articolo 102 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio possono nominare un sostituto».

Art. 5.

    1. L’articolo 108 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 108 – (Termine per la difesa) – 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

    2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza».

Art. 6.

    1. Al comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», le parole: «idonei e» sono soppresse.

Art. 7.

    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall’ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall’unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell’elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione».

Art. 8.

    1. Il comma 2 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «2. È istituito presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d’appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d’ufficio a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche».
    2. Dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9.

    1. Il comma 3 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «3. L’ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d’appello».

Art. 10.

    1. Il comma 4 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
        a) che l’indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 1;

        b) che sia evitata l’attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l’effettività della difesa;
        c) l’istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d’ufficio corrispondente alle esigenze».

Art. 11.

    1. Il comma 5 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «5. L’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all’ufficio di cui al comma 2».

Art. 12.

    1. Il comma 6 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «6. Il presidente del consiglio dell’ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l’individuazione e la designazione del difensore d’ufficio».

Art. 13.

    1. Il comma 7 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l’obbligo della reperibilità».

Art. 14.

    1. I commi 8 e 9 dell’articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 15.

    1. Al comma 1 dell’articolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Art. 16.

    1. Al comma 3 dell’articolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo la parola: «incarico» sono inserite le seguenti: «e non ha nominato un sostituto», la parola: «avvertire» è sostituita dalla seguente: «avvisare» e le parole: «a sostituirlo» sono sostituite dalle seguenti: «alla sostituzione».

Art. 17.

    1. L’articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «Art. 32. – (Recupero dei crediti professionali) – 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

    2. Al difensore d’ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
    3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d’ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato».

Art. 18.

    1. Dopo l’articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «Art. 32-bis – (Retribuzione del difensore d’ufficio di persona irreperibile) – 1. Il difensore d’ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile».

Art. 19.

    1. Dopo l’articolo 369 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «Art. 369-bis – (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) – 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio.

    2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

        a) l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

        b) il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
        c) l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
        d) l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
        e) l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

Art. 20.

    1. Il comma 3 dell’articolo 460 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria».

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