Legge 6 marzo 2001, n. 60
“Disposizioni in materia di difesa dufficio”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001
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Art. 1.
1. Il comma 2 dellarticolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. I consigli dellordine forense di ciascun distretto di corte dappello, mediante unapposito ufficio centralizzato, al fine di garantire leffettività della difesa dufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dellautorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dellordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità».
2. Dallattuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 2.
1. Il comma 3 dellarticolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista lassistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o limputato ne sono privi, danno avviso dellatto al difensore il cui nominativo è comunicato dallufficio di cui al comma 2».
Art. 3.
1. Il comma 4 dellarticolo 97 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui allarticolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo allufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dellurgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nellelenco di cui al comma 2».
Art. 4.
1. Il comma 1 dellarticolo 102 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. Il difensore di fiducia e il difensore dufficio possono nominare un sostituto».
Art. 5.
1. Larticolo 108 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Termine per la difesa) 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dellimputato o quello designato dufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dellimputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dellimputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza».
Art. 6.
1. Al comma 1 dellarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», le parole: «idonei e» sono soppresse.
Art. 7.
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Per liscrizione nellelenco di cui allarticolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dallordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dallunione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nellelenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione».
Art. 8.
1. Il comma 2 dellarticolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. È istituito presso lordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte dappello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori dufficio a richiesta dellautorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche».
2. Dallattuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 9.
1. Il comma 3 dellarticolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Lufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori dufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte dappello».
Art. 10.
1. Il comma 4 dellarticolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
a) che lindicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nellelenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata lattribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere leffettività della difesa;
c) listituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori dufficio corrispondente alle esigenze».
Art. 11.
1. Il comma 5 dellarticolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«5. Lautorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo allufficio di cui al comma 2».
Art. 12.
1. Il comma 6 dellarticolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«6. Il presidente del consiglio dellordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per lindividuazione e la designazione del difensore dufficio».
Art. 13.
1. Il comma 7 dellarticolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno lobbligo della reperibilità».
Art. 14.
1. I commi 8 e 9 dellarticolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale sono abrogati.
Art. 15.
1. Al comma 1 dellarticolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
Art. 16.
1. Al comma 3 dellarticolo 30 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo la parola: «incarico» sono inserite le seguenti: «e non ha nominato un sostituto», la parola: «avvertire» è sostituita dalla seguente: «avvisare» e le parole: «a sostituirlo» sono sostituite dalle seguenti: «alla sostituzione».
Art. 17.
1. Larticolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 32. – (Recupero dei crediti professionali) 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori dufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. Al difensore dufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore dufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato».
Art. 18.
1. Dopo larticolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Retribuzione del difensore dufficio di persona irreperibile) 1. Il difensore dufficio della persona sottoposta alle indagini, dellimputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile».
Art. 19.
1. Dopo larticolo 369 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 369-bis (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dellinvito a presentarsi per rendere linterrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore dufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) linformazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con lindicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore dufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) lindicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con lavvertimento che, in mancanza, lindagato sarà assistito da quello nominato dufficio;
d) lindicazione dellobbligo di retribuire il difensore dufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e lavvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
e) lindicazione delle condizioni per lammissione al patrocinio a spese dello Stato».
Art. 20.
1. Il comma 3 dellarticolo 460 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore dufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria».
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