Legge 27 maggio 1970, n. 382 (in Gazz. Uff., 23 giugno 1970, n. 156).
— Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili
Art. 1.
Aumento della pensione non riversibile.
La pensione non riversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962,
n. 66, è aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione.
Art. 2.
Ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza.
Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o
ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti
pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro
sostentamento, la pensione non riversibile è ridotta nelle seguenti
misure:
lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;
lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad
un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Art. 3.
Tredicesima mensilità.
Ai titolari della pensione non riversibile di cui ai precedenti
articoli nonché ai titolari dell’assegno disciplinato dall’articolo
19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la
mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione
o di assegno di pari importo.
Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel
corso dell’anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è
dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell’anno
stesso.
Art. 4.
Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti.
A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non
riversibile di cui ai precedenti articoli, l’indennità di
accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, è
corrisposta, nella misura di [lire 10.000] mensili, contestualmente
al provvedimento di concessione della pensione.
Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento
dell’indennità in misura ridotta, la maggiorazione è concessa con
provvedimento del presidente dell’Opera nazionale per i ciechi
civili.
Art. 5.
Condizioni economiche.
La pensione non riversibile e l’indennità di accompagnamento di cui
ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che
l’interessato non risulti iscritto nei ruoli dell’imposta
complementare sui redditi.
Art. 6.
Beneficiari dell’assegno a vita.
In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un
ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi, con
eventuale correzione, l’Opera nazionale per i ciechi civili
continuerà la corresponsione dell’assegno di [lire 18.000] mensili
, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della
presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei
ruoli dell’imposta complementare sui redditi.
Art. 7.
Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla
pensione non riversibile.
L’indennità di accompagnamento, nella misura di cui all’articolo 4,
spetta altresì ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non
aventi diritto alla pensione non riversibile, sempre che gli
interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della
quota esente dall’imposta complementare.
A tali fini gli interessati debbono produrre all’Opera nazionale
per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un
certificato di un medico oculista, attestante la cecità assoluta,
nonché da una dichiarazione dell’ufficio finanziario, concernente la
posizione dei richiedenti agli effetti dell’imposta complementare.
L’indennità di accompagnamento è concessa, previo l’accertamento
della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi
dell’Opera nazionale per i ciechi civili.
Il godimento dell’indennità decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Art. 8.
Domande e ricorsi pendenti.
Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non
riversibile, presentati anteriormente al 1° gennaio 1970 e non ancora
definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche
secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al
periodo anteriore al 1° gennaio 1970 e, per il periodo successivo,
presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le
disposizioni della presente legge.
Art. 9.
Decentramento del sistema di erogazione.
Il Ministero dell’interno provvede alla corresponsione dei benefici
agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste
dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente
all’applicazione della presente legge, due rappresentanti dell’Unione
Italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione
del predetto ente.
Nelle province di Trento e Bolzano l’erogazione delle provvidenze
di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale
di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall’art. 7 del
D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte,
in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell’art. 7 del predetto
D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso
il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore
di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato
dal presidente della regione.
La nomina di due rappresentanti dell’Unione italiana ciechi, di cui
al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal
Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige. Nella
regione della Valle d’Aosta provvede il comitato regionale di
assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti
dell’Unione italiana ciechi nominati dal presidente della giunta
regionale.
Avverso la decisione del comitato provinciale, l’interessato può
presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta
semplice al Ministero dell’interno, che provvede previo il parere di
una commissione consultiva, composta dal direttore generale
dell’assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario
del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a vice
prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con
qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due
rappresentanti della categoria, designati dall’Unione italiana dei
ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a
direttore di sezione.
In caso di necessità, il Ministro per l’interno può procedere alla
costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari
del Ministero dell’interno, con qualifica non inferiore a vice
prefetto, delegati, dal direttore generale dell’assistenza pubblica.
Omissis.
Omissis.
Art. 10.
Commissioni provinciali sanitarie.
L’accertamento delle condizioni visive degli aspiranti uno o più
dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato, in ciascuna
provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che
ha sede presso l’ufficio provinciale sanitario.
Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o
della Unione italiana dei ciechi, può nominare più commissioni le
quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso
l’ufficio dell’ufficiale sanitario.
Art. 11.
Composizione delle commissioni provinciali sanitarie.
La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo
è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista
designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica e da un oculista designato dall’Unione italiana dei ciechi.
Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far
parte della commissione, con le funzioni di presidente, un
funzionario medico dell’ufficio provinciale sanitario o un ufficiale
sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale
designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione
sanitaria regionale, di cui all’articolo successivo.
Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un
funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del
Ministero della sanità ovvero da un funzionario della carriera di
concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a
segretario o equipollente.
La commissione ha il compito di accertare se li istanti sono
affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo
visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione,
espresso in decimi.
Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la
mera percezione dell’ombra e della luce.
I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la
cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale
correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle
prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione
provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.
Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente
comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a
tutti gli istanti l’esito del controllo oculistico.
Il segretario della commissione provvede, altresì, a trasmettere
trimestralmente all’Unione italiana dei ciechi l’elenco dei
nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso
periodo è stato effettuato l’accertamento oculistico, con
l’indicazione dell’esito per ciascuno di essi.
Art. 12.
Commissioni regionali sanitarie.
Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali
l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso
l’ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e
composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una
clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un
comune della regione, e da un oculista designato dall’Unione italiana
ciechi.
Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per
la sanità di concerto con il Ministro per l’interno.
Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo
della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità
con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere
definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla
competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto
prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo.
Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale
l’interessato o l’Unione italiana dei ciechi possono proporre azione
giudiziaria dinanzi al tribunale competente.
Art. 13.
Durata del mandato delle commissioni sanitarie.
Omissis.
Art. 14.
Presentazione delle domande.
I cittadini che aspirano al godimento di uno o più benefici
previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta
libera alla commissione sanitaria provinciale competente per
territorio. Alla domanda deve essere allegato un certificato di un
medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e
dell’eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa
correzione.
Art. 15.
Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle
imposte.
Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, i comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono
direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici
giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati
relativi all’eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad
uno o più dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli
dell’imposta complementare sui redditi.
Art. 16.
Modalità di erogazione.
Il Ministero dell’interno provvede, a semestre anticipato, ad
accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle
pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in
relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere
effettuate in deroga al limite previsto dall’articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I
prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a
ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante
accreditamento su conti correnti postali vincolati per la
destinazione, intestati ai singoli enti.
Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti
sui predetti conti correnti.
Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n.
589.
Art. 17.
Decorrenza dei benefici.
La concessione della pensione e dell’indennità di accompagnamento
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della relativa istanza.
Art. 18.
Scadenza delle rate.
Le pensioni, l’assegno vitalizio e l’indennità di accompagnamento
sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di
febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il
recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze
spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi
causa.
Art. 19.
Accertamenti sulla permanenza dei requisiti.
Gli organi preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di
accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei
benefici previsti dalla presente legge.
Art. 20.
Soppressione dell’ONCC e trasferimento del patrimonio.
L’opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto
1954, n. 632, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere
dal 1° gennaio 1971.
Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla
predetta Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.
Art. 21.
Trasferimento del personale dell’Opera nazionale ciechi civili.
I ruoli delle carriere del personale dell’Opera nazionale per i
ciechi civili – salvo quanto disposto dal quarto comma del presente
articolo – sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la
consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E,
all’Amministrazione civile dell’interno.
Il servizio prestato, presso l’Opera nazionale per i ciechi civili,
dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all’Amministrazione
civile dell’interno, è considerato, a tutti gli effetti, servizio
prestato presso lo Stato.
Salva la progressione in carica del personale appartenente a tali
ruoli, i posti di ruoli trasferiti all’Amministrazione civile
dell’interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono
portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle
carriere della predetta amministrazione. Il personale del ruolo dei
segretari regionali della carriera direttiva dell’Opera nazionale per
i ciechi civili può chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere
inquadrato, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica
posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento
di cui alla tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni
organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di
posti.
Il personale che non intende avvalersi della facoltà di cui al
precedente comma sarà inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo
della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi.
Il personale avventizio alle dipendenze dell’Opera nazionale per i
ciechi civili è trasferito, conservando l’anzianità di carriera e di
qualifica, all’Unione italiana ciechi.
Il contributo annuo a favore dell’Unione italiana ciechi, previsto
dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di un importo pari
all’onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi,
trasferito all’Unione stessa.
Art. 22.
Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici.
Ai fini della concessione della pensione, dell’indennità di
accompagnamento, dell’assegno a vita e dell’assistenza sanitaria, gli
stanziamenti a disposizione dell’opera nazionale per i ciechi civili
vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’interno a partire dall’esercizio 1971.
Gli stanziamenti destinati, alla data dell’entrata in vigore della
presente legge, al funzionamento dell’opera nazionale per i ciechi
civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1° gennaio 1971:
a) del Ministero dell’interno;
b) dell’Unione italiana ciechi;
ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in
conformità ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall’applicazione
del precedente articolo 21.
Art. 23.
Copertura della spesa.
Al maggior onere derivante dall’applicazione della presente legge,
valutato per l’anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si
provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo
iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è
autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio
rese necessarie dall’applicazione della presente legge.
Art. 24.
Effetti della legge ed abrogazioni.
I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno
effetto dal 1° gennaio 1970.
Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla
presente legge ha inizio dal 1° gennaio 1971.
Dalla stessa data le competenze dell’Opera nazionale per i ciechi
civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite, ai
comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo
quanto disposto dal precedente articolo 9.
é abrogato l’ultimo comma dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della
presente legge.
TABELLA A
XTAB
—————————————————————-
| Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa |
—————————————————————-
|Ex coef-| Qualifica |Numero dei|
|ficiente| | posti |
|——–+——————————————+———-|
| 900 |Direttore generale……………………| 1 |
| 670 |Ispettore generale……………………| 4 |
| 500 |Direttore di divisione………………..| 5 |
| 402 |Direttore di sezione (già Capo sezione)…| 6 |
| | | |
| 325 |Consigliere di 1ª classe……………| | |
| 271 |Consigliere di 2ª classe…………… > | 3 |
| 229 |Consigliere di 3ª classe……………| | |
| | / | |
| | | |
| 325 |Assistente sociale di 1ª classe……..| | |
| 271 |Assistente sociale di 2ª classe…….. > | 1 |
| 229 |Assistente sociale di 3ª classe……..| | |
| | / | —— |
| | Totale……| 20 |
—————————————————————-
Il posto di direttore generale è portato in aumento nella
corrispondente qualifica della carriera direttiva amministrativa
dell’Amministrazione civile dell’interno a decorrere dal 1° marzo
1973.
TABELLA B
Vedi anche l’ultimo comma dell’art. 5, d.p.r. 1° giugno 1972,
n. 319.
XTAB
—————————————————————-
| Ruolo ad esaurimento della carriera speciale di ragioneria |
| (già ruolo di ragioneria) |
—————————————————————-
|Ex coef-| Qualifiche direttive |Numero dei|
|ficiente| | posti |
|——–+——————————————+———-|
| 670 |Ispettore generale di ragioneria……….| 1 |
| 500 |Direttore di ragioneria di 1ª classe (già| |
| | direttore di ragioneria)…………….| 3 |
| 402 |Direttore di ragioneria di 2ª classe (già| |
| | vice direttore di ragioneria)………..| 3 |
| 325 |Vice direttore di ragioneria (già primo| |
| | ragioniere)………………………..| 3 |
| | | |
| | | |
| | Qualifiche di concetto | |
| | | |
| 271 |Ragioniere………………………. | | |
| 229 |Ragioniere aggiunto ………………. > | 5 |
| 202 |Vice ragioniere …………………..| | |
| | / | —— |
| | Totale……| 14 |
—————————————————————-
TABELLA C
XTAB
—————————————————————-
|Ruolo ad esaurimento della carriera di concetto amministrativa|
| (già ruolo generale della carriera di concetto) |
—————————————————————-
|Ex coef-| Qualifica |Numero dei|
|ficiente| | posti |
|——–+——————————————+———-|
| 500 |Segretario capo………………………| 6 |
| 402 |Segretario principale (già segretario di| |
| | 1ª classe)…………………………| 8 |
| 325 |Primo segretario (già segretario di 2ª| |
| | classe)……………………………| 12 |
| | | |
| | | |
| 271 |Segretario (già segretario di 3ª classe)| | |
| 229 |Segretario aggiunto………………… >| 16 |
| 202 |Vice segretario…………………….| | |
| | / | |
| | | |
| 271 |Assistente sociale………………….| | |
| 229 |Assistente sociale aggiunto ………… >| 2 |
| 202 |Vice assistente sociale …………….| | |
| | / | |
| | | —— |
| | Totale……| 44 |
—————————————————————-
TABELLA D
XTAB
—————————————————————-
| Ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva |
| A) RUOLO GENERALE |
—————————————————————-
|Ex coef-| Qualifica |Numero dei|
|ficiente| | posti |
|——–+——————————————+———-|
| 325 |Archivista superiore………………….| 8 |
| 271 |Archivista capo ……………………..| 13 |
| 229 |Primo archivista……………………..| 16 |
| | | |
| 202 |Archivista………………………. | | |
| 180 |Applicato ………………………. > | 9 |
| 157 |Applicato aggiunto……………….. | | |
| | / | |
| | | —– |
| | Totale……| 46 |
| | | |
| | B) RUOLO COPIA | |
| | | |
| 325 |Capo ufficio copia……………………| 5 |
| 271 |Primo coadiutore……………………..| 7 |
| 229 |Coadiutore (già dattilografo capo)……..| 9 |
| | | |
| 202 |Primo dattilografo (già dattilografo di| | |
| | 1ª classe)………………………| | |
| 180 |Dattilografo (già dattilografo di 2ª > | 7 |
| | classe)…………………………| | |
| 157 |Dattilografo aggiunto………………| | |
| | / | |
| | | —— |
| | Totale……| 28 |
—————————————————————-
TABELLA E
XTAB
—————————————————————-
| Ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria |
—————————————————————-
|Ex coef-| Qualifica |Numero dei|
|ficiente| | posti |
|——–+——————————————+———-|
| | A) RUOLO COMMESSI | |
|——–+——————————————+———-|
| 180 |Commesso capo………………………..| 2 |
| 173 |Commesso…………………………….| 14 |
| | | |
| 159 |Usciere capo………………………| | |
| 151 |Usciere …………………………. > | 8 |
| 142 |Inserviente ………………………| | |
| | / | |
| | | —— |
| | Totale……| 24 |
|——–+——————————————+———-|
| | B) RUOLO AUTISTI | |
|——–+——————————————+———-|
| 159 |Autista……………………………..| 3 |
—————————————————————-
I posti nel ruolo autisti, che si siano o si rendano vacanti, sono
portati in aumento alla dotazione organica unica della qualifica
iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria
dell’Amministrazione civile dell’interno.
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