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Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230, sul riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419

di Redazione

Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 433 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 1. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le parole: “tenuto conto dei termini previsti dall’articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419” sono soppresse. 2. Il comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e’ sostituito dal seguente: “4. Al termine della fase sperimentale, che si concludera’ entro il 30 giugno 2002, sulla base della sperimentazione svolta, si provvedera’ al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all’articolo 7 della legge n. 59 del 1997, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.”. Art. 2. Sperimentazioni 1. La sperimentazione e’ estesa alle regioni e alle province autonome che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne avranno fatto richiesta al Ministero della sanita’ e al Ministero della giustizia. Art. 3. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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