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Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dellostraniero.

di Redazione

Legge 6 marzo 1998, n. 40 (in Gazz. Uff., 12 marzo 1998, n. 59,
s.o.). — Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.

DA TITOLO I A TITOLO V: omissis

TITOLO VI

Art. 45.

Delega legislativa per l’attuazione delle norme comunitarie in
materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della. presente legge, un decreto
legislativo contenente la disciplina organica dell’ingresso, del
soggiorno e dell’allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione europea.
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie
relative alla libera circolazione delle persone in materia di
ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla
condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che
intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti
amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri
dell’Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e
soggiorno in Italia, nonché per l’iscrizione anagrafica nelle liste
della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività
non essenziale alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza
nazionale e della sanità pubblica;
c) garantire il diritto all’impugnativa giurisdizionale degli
atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno
dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea mediante
ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento
giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura
fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la
disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie
rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute
fino al momento dell’esercizio della delega e della giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee;
e) provvedere all’esplicita abrogazione di ogni disposizione
legislativa e regolamentare previgente in, materia di ingresso,
soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell’Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti
nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente
legge e dal suo regolamento di attuazione;
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta
attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento
con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere
transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno
sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le
medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto
legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee.

TITOLO VII

Art. 46.

Abrogazioni.

Omissis

TITOLO VII

Art. 47.

Testo unico – Disposizioni correttive.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e
coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le
modifiche a tal fine necessarie:
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non
incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle
dell’articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si
dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della
presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le
medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni
della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la
condizione giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno
sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1
e 2, al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

Art. 48.

Omissis.

Art. 49.

Disposizioni finali.

Omissis

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