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Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dellostraniero.

di Redazione

Legge 6 marzo 1998, n. 40 (in Gazz. Uff., 12 marzo 1998, n. 59, s.o.). — Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. DA TITOLO I A TITOLO V: omissis TITOLO VI Art. 45. Delega legislativa per l’attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della. presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica dell’ingresso, del soggiorno e dell’allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea. 2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia; b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l’iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica; c) garantire il diritto all’impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale; d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell’esercizio della delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; e) provvedere all’esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in, materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea; f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione; g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio. 3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee. TITOLO VII Art. 46. Abrogazioni. Omissis TITOLO VII Art. 47. Testo unico – Disposizioni correttive. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie: a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell’articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge. 2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero. 3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Art. 48. Omissis. Art. 49. Disposizioni finali. Omissis


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