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Disciplina delle dotazioni organiche, dellequalifiche funzionali, dei profili professionali e dei pubbliciconcorsi per l’assunzione, nei ruoli dell’Amministrazione civiledell’interno, di assistenti sociali per l’espletamento de

di Redazione

Decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 211 (in Gazz. Uff., 3 agosto 1990, n. 180). — Disciplina delle dotazioni organiche, delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e dei pubblici concorsi per l’assunzione, nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno, di assistenti sociali per l’espletamento dei compiti connessi al recupero delle tossicodipendenze, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della l. 26 giugno 1990, n. 162 . Art. 1. 1. Per l’espletamento nell’ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all’articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, è istituito nella tabella Il annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, tra i profili professionali ricompresi nella VII qualifica funzionale, il profilo di assistente sociale coordinatore con la dotazione organica di 200 unità. 2. Il profilo professionale di cui al comma 1 è determinato come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto. Art. 2. 1. Alla copertura dei posti di assistente sociale coordinatore si provvede mediante concorso pubblico per esami consistente in due prove scritte ed un colloquio. 2. Per l’espletamento del concorso bandito per la prima volta ai fini dell’immissione in servizio del personale di cui al comma 1, le prove scritte sono costituite: a) da un elaborato su argomenti di cultura generale e di attualità, con particolare riferimento a problematiche di carattere sociale; b) da un elaborato su argomenti di tecniche di servizio sociale e di organizzazione dei servizi socio-sanitari. 3. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta di cui alla lettera b) del comma 2 e sulle seguenti ulteriori materie: elementi di diritto pubblico e di legislazione in materia socio-sanitaria, tecniche di intervento nel settore delle tossicodipendenze, elementi di psicologia sociale, norme sullo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull’ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell’interno. 4. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo, per la disciplina del concorso pubblico si applicano le norme regolamentari relative al personale dell’Amministrazione civile dell’interno di cui all’articolo 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. 5. Con le norme regolamentari di cui al comma 4 si provvede alle occorrenti modificazioni ed integrazioni delle materie delle prove di esame oggetto del concorso previsto dal presente decreto, nonché di ogni altra disposizione relativa all’espletamento dello stesso. Art. 3. 1. Nei concorsi pubblici di accesso al profilo di esperto in problemi sociali della VIII qualifica funzionale, la riserva del 30 per cento prevista dall’articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, è applicata al personale appartenente al profilo professionale di assistente sociale coordinatore. Art. 4. 1. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall’articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162 il prefetto può avvalersi di personale volontario, anche in concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui all’articolo 1. Il personale volontario sarà utilizzato mediante apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell’interno. 2. Per l’espletamento del servizio da parte del personale volontario è richiesto il possesso di uno dei requisiti sottoindicati: a) appartenenza ad enti, associazioni ed organismi, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di cui all’articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall’articolo 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162, ovvero registrati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 2 del citato articolo 28; b) appartenenza ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni delle famiglie con comprovata competenza nel campo del recupero dei tossicodipendenti; c) essere in servizio o aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione con mansioni attinenti all’assistenza e al recupero dei tossicodipendenti, con particolare riguardo agli assistenti sociali, agli psicologi, ai sociologi e al personale docente che abbia acquisito specifica esperienza ai sensi dell’articolo 86, comma 7, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall’art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162. 3. Le modalità per lo svolgimento del servizio da parte del personale volontario sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, da adottarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. STUPEFACENTI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA ALLEGATO PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE DELLA VII QUALIFICA FUNZIONALE 1) Svolge, secondo i principi, le conoscenze e i metodi del servizio sociale professionale, con piena autonomia tecnica, nell’ambito di norme, di procedure determinate e di direttive di massima, nonché dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare: a) attività relative alle attribuzioni delle prefetture previste dalla normativa in materia di droga, nonché attività di collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture di prevenzione e recupero nel settore; b) attività di rapporto con l’utenza in materia socio-assistenziale al fine di studiare, valutare e trattare situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo attraverso la formulazione e l’attuazione, con specifiche modalità operative, di piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali dell’utente e ad attivare nei suoi confronti le prestazioni, i servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni all’amministrazione, per giungere alla soluzione dei problemi rilevati; c) attività di progettazione, organizzazione e gestione degli interventi, servizi e strutture in collaborazione con personale della stessa area professionale, nonché con altre professionalità interne ed esterne all’amministrazione; d) attività di indagine e di studio sui problemi sociali e i servizi presenti nell’area operativa per la definizione di conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione e alla promozione di strutture e servizi. 2) Nell’ambito delle attività di cui al punto 1): attua, anche in sedi diverse dall’ufficio, colloqui, interviste e riunioni per raccogliere e fornire informazioni, trattare i problemi prospettati, formulare con i diretti interessati piani e programmi di intervento; predispone, nell’ambito dell’ufficio, atti amministrativi per i quali è richiesta la sua preparazione professionale, assumendosi la responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate e attua con piena autonomia tecnica, nell’ambito delle direttive ricevute, le decisioni prese dagli organi competenti; coordina l’attività di gruppi di lavoro costituiti da professionalità appartenenti a qualifiche inferiori o di pari livello, volta all’analisi, alla predisposizione ed alla verifica di piani e programmi di intervento riguardanti l’area operativa di competenza. 3) Predispone piani di lavoro e verifica i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati nei limiti delle direttive generali. 4) Cura, secondo le direttive ricevute, i collegamenti funzionali con altri uffici e servizi. 5) Svolge le proprie attribuzioni anche mediante l’utilizzazione di apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Requisiti culturali: diploma universitario di primo livello rilasciato da una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, di durata triennale. Sfera di autonomia: autonomia relativa al grado di responsabilità nell’espletamento dei compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di lavoro. Grado di responsabilità: relativa alla direzione del lavoro, all’organizzazione del lavoro, al tipo di prodotto, ai terzi, a seconda del settore di applicazione.


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