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Disciplina delle dotazioni organiche, dellequalifiche funzionali, dei profili professionali e dei pubbliciconcorsi per l’assunzione, nei ruoli dell’Amministrazione civiledell’interno, di assistenti sociali per l’espletamento de
di Redazione
Decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 211 (in Gazz. Uff., 3 agosto
1990, n. 180). — Disciplina delle dotazioni organiche, delle
qualifiche funzionali, dei profili professionali e dei pubblici
concorsi per l’assunzione, nei ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno, di assistenti sociali per l’espletamento dei compiti
connessi al recupero delle tossicodipendenze, ai sensi dell’art. 15,
comma 2, della l. 26 giugno 1990, n. 162 .
Art. 1.
1. Per l’espletamento nell’ambito delle prefetture degli
adempimenti di cui all’articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 15 della legge 26
giugno 1990, n. 162, è istituito nella tabella Il annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, tra i profili
professionali ricompresi nella VII qualifica funzionale, il profilo
di assistente sociale coordinatore con la dotazione organica di 200
unità.
2. Il profilo professionale di cui al comma 1 è determinato come da
allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Alla copertura dei posti di assistente sociale coordinatore si
provvede mediante concorso pubblico per esami consistente in due
prove scritte ed un colloquio.
2. Per l’espletamento del concorso bandito per la prima volta ai
fini dell’immissione in servizio del personale di cui al comma 1, le
prove scritte sono costituite:
a) da un elaborato su argomenti di cultura generale e di
attualità, con particolare riferimento a problematiche di carattere
sociale;
b) da un elaborato su argomenti di tecniche di servizio sociale e
di organizzazione dei servizi socio-sanitari.
3. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta
di cui alla lettera b) del comma 2 e sulle seguenti ulteriori
materie: elementi di diritto pubblico e di legislazione in materia
socio-sanitaria, tecniche di intervento nel settore delle
tossicodipendenze, elementi di psicologia sociale, norme sullo stato
giuridico dei dipendenti civili dello Stato e sull’ordinamento degli
uffici e del personale del Ministero dell’interno.
4. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo, per
la disciplina del concorso pubblico si applicano le norme
regolamentari relative al personale dell’Amministrazione civile
dell’interno di cui all’articolo 13 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
5. Con le norme regolamentari di cui al comma 4 si provvede alle
occorrenti modificazioni ed integrazioni delle materie delle prove di
esame oggetto del concorso previsto dal presente decreto, nonché di
ogni altra disposizione relativa all’espletamento dello stesso.
Art. 3.
1. Nei concorsi pubblici di accesso al profilo di esperto in
problemi sociali della VIII qualifica funzionale, la riserva del 30
per cento prevista dall’articolo 20, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, è applicata al
personale appartenente al profilo professionale di assistente sociale
coordinatore.
Art. 4.
1. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall’articolo 15
della legge 26 giugno 1990, n. 162 il prefetto può avvalersi di
personale volontario, anche in concorso con gli assistenti sociali
coordinatori di cui all’articolo 1. Il personale volontario sarà
utilizzato mediante apposite convenzioni conformi ad una convenzione
tipo approvata dal Ministro dell’interno.
2. Per l’espletamento del servizio da parte del personale
volontario è richiesto il possesso di uno dei requisiti
sottoindicati:
a) appartenenza ad enti, associazioni ed organismi, che
gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento
sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di cui
all’articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato
dall’articolo 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162, ovvero
registrati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma
2 del citato articolo 28;
b) appartenenza ad organizzazioni di volontariato o ad
associazioni delle famiglie con comprovata competenza nel campo del
recupero dei tossicodipendenti;
c) essere in servizio o aver prestato servizio presso una
pubblica amministrazione con mansioni attinenti all’assistenza e al
recupero dei tossicodipendenti, con particolare riguardo agli
assistenti sociali, agli psicologi, ai sociologi e al personale
docente che abbia acquisito specifica esperienza ai sensi
dell’articolo 86, comma 7, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come
modificato dall’art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162.
3. Le modalità per lo svolgimento del servizio da parte del
personale volontario sono determinate con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del
tesoro, da adottarsi nel termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
STUPEFACENTI
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
ALLEGATO
PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE DELLA VII
QUALIFICA FUNZIONALE
1) Svolge, secondo i principi, le conoscenze e i metodi del
servizio sociale professionale, con piena autonomia tecnica,
nell’ambito di norme, di procedure determinate e di direttive di
massima, nonché dei programmi di servizio sociale che concorre a
determinare:
a) attività relative alle attribuzioni delle prefetture previste
dalla normativa in materia di droga, nonché attività di
collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e
con le altre strutture di prevenzione e recupero nel settore;
b) attività di rapporto con l’utenza in materia
socio-assistenziale al fine di studiare, valutare e trattare
situazioni di bisogno individuali, familiari e di gruppo attraverso
la formulazione e l’attuazione, con specifiche modalità operative, di
piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali
dell’utente e ad attivare nei suoi confronti le prestazioni, i
servizi, gli interventi specifici di altri operatori esterni
all’amministrazione, per giungere alla soluzione dei problemi
rilevati;
c) attività di progettazione, organizzazione e gestione degli
interventi, servizi e strutture in collaborazione con personale della
stessa area professionale, nonché con altre professionalità interne
ed esterne all’amministrazione;
d) attività di indagine e di studio sui problemi sociali e i
servizi presenti nell’area operativa per la definizione di
conseguenti piani di intervento volti alla riorganizzazione e alla
promozione di strutture e servizi.
2) Nell’ambito delle attività di cui al punto 1):
attua, anche in sedi diverse dall’ufficio, colloqui, interviste e
riunioni per raccogliere e fornire informazioni, trattare i problemi
prospettati, formulare con i diretti interessati piani e programmi di
intervento;
predispone, nell’ambito dell’ufficio, atti amministrativi per i
quali è richiesta la sua preparazione professionale, assumendosi la
responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate e attua con
piena autonomia tecnica, nell’ambito delle direttive ricevute, le
decisioni prese dagli organi competenti;
coordina l’attività di gruppi di lavoro costituiti da
professionalità appartenenti a qualifiche inferiori o di pari
livello, volta all’analisi, alla predisposizione ed alla verifica di
piani e programmi di intervento riguardanti l’area operativa di
competenza.
3) Predispone piani di lavoro e verifica i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi prefissati nei limiti delle direttive
generali.
4) Cura, secondo le direttive ricevute, i collegamenti funzionali
con altri uffici e servizi.
5) Svolge le proprie attribuzioni anche mediante l’utilizzazione di
apparecchiature specializzate e/o sistemi autonomi gestibili con
programmi variabili entro procedure generali determinate.
Requisiti culturali:
diploma universitario di primo livello rilasciato da una scuola
diretta a fini speciali per assistenti sociali, di durata triennale.
Sfera di autonomia:
autonomia relativa al grado di responsabilità nell’espletamento
dei compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di
lavoro.
Grado di responsabilità:
relativa alla direzione del lavoro, all’organizzazione del
lavoro, al tipo di prodotto, ai terzi, a seconda del settore di
applicazione.
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