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Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.

di Redazione

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (in Gazz. Uff., 17 maggio 1983, n. 133,
s.o.). — Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.

TITOLO I

Art. 1.

Il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria
famiglia.
Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge
e dalle altre leggi speciali.

Art. 2.

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con
figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo
familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e
l’istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è
consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza
pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell’ambito della
regione di residenza del minore stesso.

Art. 3.

L’istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri
tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo
I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si
provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali
l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
All’istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi
dell’affidatario di cui all’articolo 5.
Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà,
l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente
limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 4.

L’affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la
potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del
tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi
dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario. Deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento ed
il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante
l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il
giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo
comma.
L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa
autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando
sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia
di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se
necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di
ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d’ufficio
nell’ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso
comma.

Art. 5.

L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere
al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto
delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia
ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità
affidante.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
316 del codice civile.
L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi
genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio
o ricoverati presso un istituto.

TITOLO II

Capo I

Art. 6.

L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre
anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto
e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i
minori che intendono adottare.
L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più
di quaranta anni l’età dell’adottando.
Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti
successivi.

La Corte costituzionale, con sentenza 1° aprile 1992, n. 148,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non consente l’adozione di uno o più fratelli in
stato di adottabilità, quando per uno di essi l’età degli adottanti
supera di più di quarant’anni l’età dell’adottando e dalla
separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della
comunanza di vita e di educazione. La stessa Corte, con sent. 24
luglio 1996, n. 303, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa
disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del minore,
quando l’età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta
anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età
compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se
dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore. La Corte costituzionale, con sentenza 9
ottobre 1998, n. 349, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui non prevede che il giudice
possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del
minore, quando l’età di uno dei coniugi adottanti non superi di
almeno diciotto anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la
differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra
genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e
non altrimenti evitabile per il minore. La Corte costituzionale, con
sentenza 9 luglio 1999, n. 283, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che
il giudice possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente
l’interesse del minore, quando l’età dei coniugi adottanti superi di
oltre quarant’anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza
di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e
figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore.

Capo I

Art. 7.

L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che
deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età
sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può
comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell’adozione.
Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno,
essere sentito, salvo che l’audizione non comporti pregiudizio per il
minore.

Capo II

Art. 8.

Sono dichiarati anche d’ufficio in stato di adottabilità dal
tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i
minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,
purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di
carattere transitorio.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano
ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento
familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al
primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Capo II

Art. 9.

Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni
di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli
esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più
presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore
in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del
proprio ufficio.
La situazione di abbandono può essere accertata anche d’ufficio dal
giudice.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere
semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede,
l’elenco di tutti i minori ricoverati con l’indicazione specifica,
per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore
stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni,
riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra
i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone
i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli
istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad
ispezioni straordinarie in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso
tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette
gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa.
L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio
tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non
sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi.
L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla
potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e
l’apertura della procedura di adottabilità.

Capo II

Art. 10.

Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui
delegato, ricevute le informazioni di cui all’articolo precedente,
dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica
sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di
fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di
verificare se sussiste lo stato di abbandono.
Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento
di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo
nell’interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione
della potestà dei genitori sul figlio e dell’esercizio delle funzioni
del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma
precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i
minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare i provvedimenti urgenti così assunti.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell’istituto
presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e
tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono
essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.
Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del
codice civile.

Capo II

Art. 11.

Quando dalle indagini previste nell’articolo precedente risultano
deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti
entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a
dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di
adozione ai sensi dell’articolo 44. In tal caso il tribunale per i
minorenni decide nell’esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l’esistenza di genitori naturali che
abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia
stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza
eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla
dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia
richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando
di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al
riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per
un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia
assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o
in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il
genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la
procedura è rinviata anche d’ufficio sino al compimento del
sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le
condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del
sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per
altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi
precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve
dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e
materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il
riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla
pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali,
informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello
reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e
terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento
preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per
la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di
diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta
definitiva.

Capo II

Art. 12.

Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei
genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell’articolo
precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il
minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i
minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un
congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro
audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo
della loro residenza.
In caso di residenza all’estero è delegata l’autorità consolare
competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente
del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi
l’opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai
parenti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il
mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore, stabilendo al
tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può
essere affidato l’incarico di operare al fine di più validi rapporti
tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al
pubblico ministero di promuovere l’azione per la corresponsione degli
alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso,
dispone, ove d’uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo
comma dell’articolo 10.

Capo II

Art. 13.

Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all’articolo
precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la
residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni
provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del
codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi
di pubblica sicurezza.

Capo II

Art. 14.

Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della
dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento,
quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate
risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del
minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato
per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.
La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché
adottino le iniziative opportune.

Capo II

Art. 15.

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli
articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui
all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal
tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e
13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l’audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della
mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad
ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta
dal tribunale per i minorenni in carnera di consiglio con decreto
motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell’istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli
è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed
il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il
minore di età inferiore.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al
tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di
proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17.
Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore
provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del
minore.

Capo II

Art. 16.

Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei
precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i
presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara
che non vi è luogo a provvedere.
Si applicano gli ultimi due commi dell’articolo 15.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Capo II

Art. 17.

Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell’articolo
12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il
provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso
tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla
notificazione.
A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i
minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto
l’udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro
trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del
decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del
minore nonché la convocazione per l’udienza fissata delle persone
indicate nel penultimo comma dell’articolo 15.
All’udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il
ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti
e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove
non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando
lettura, del dispositivo della sentenza; questa deve essere
depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e
notificata d’ufficio nel testo integrale al pubblico ministero,
all’opponente e al curatore speciale del minore.
Avverso la sentenza il pubblico ministero, l’opponente o il
curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro
trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni
della corte d’appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico
ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma
dell’articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine
opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.
Avverso la sentenza della corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla
notificazione.

Capo II

Art. 18.

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è
trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su
apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale
stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che il decreto di
adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere
del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Capo II

Art. 19.

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della
potestà dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista,
e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.

Capo II

Art. 20.

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento
della maggiore età da parte dell’adottando.

Capo II

Art. 21.

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse
del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui
all’articolo 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui
all’articolo 15.
La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o
su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato.

Capo III

Art. 22.

I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad
adottare più fratelli. é ammissibile la presentazione di più domande
anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso
se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda e presentata
possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi
ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì
essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla
presentazione e può essere rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di
cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di
cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato
domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze
del minore.
Le indagini dovranno riguardare in particolare l’attitudine a
educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi
ultimi desiderano adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il
minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura,
dispone l’affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle
indagini.
Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli,
tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi
ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è
trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di
cui all’articolo 18.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare e dei servizi locali.

Capo III

Art. 23.

L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni
d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di
coloro che esercitano la vigilanza di cui all’ultimo comma
dell’articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di
idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per
i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il
presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli
affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se
incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno
accertamento ed indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo,
divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci
giorni sul registro di cui all’articolo 18.
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell’articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Capo III

Art. 24.

Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca,
entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per
i minorenni della corte d’appello.
La corte d’appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nell’articolo 23 ed effettuati ogni
altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di
consiglio con decreto motivato.

Capo IV

Art. 25.

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di
adottabilità, decorso un anno dell’affidamento, sentiti i coniugi
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero,
il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati
della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste
dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede
sull’adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo
di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
Nell’interesse del minore il termine di cui al primo comma può
essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi
affidatari, con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento
preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere
ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di
entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della
morte.
Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione
tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide sull’adozione è comunicato al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo
10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Capo IV

Art. 26.

Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono
impugnare il decreto del tribunale relativo all’adozione entro trenta
giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni
della corte d’appello.
La corte d’appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nell’articolo 25, primo comma,
effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in
camera di consiglio, con decreto motivato.
Avverso il decreto della corte d’appello è ammesso, entro trenta
giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è
trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni,
entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione, sul registro di cui all’articolo 18 e comunicato
all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto
di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del
giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Capo IV

Art. 27.

Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai
sensi dell’articolo 25, quinto comma, l’adottato assume il cognome
della famiglia di lei.
Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia
d’origine, salvi i divieti matrimoniali.

Capo IV

Art. 28.

Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve
essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con
l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e della annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo
26.
L’ufficiale di stato civile e l’ufficiale di anagrafe debbono
rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione,
salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria.

TITOLO III

Capo IV

Art. 29.

1. L’adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai
princípi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L’Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata >, a
norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Capo IV

Art. 29-bis.

1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni
prescritte dall’articolo 6 e che intendono adottare un minore
straniero residente all’estero, presentano dichiarazione di
disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno
la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità
all’adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero,
fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 36, comma 4, è competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo
della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover
pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta
carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla
presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi
degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o
associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull’adozione internazionale e sulle relative
procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà
nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con
gli enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all’adozione, anche in
collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare
e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente
sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine
a farsi carico di un’adozione internazionale, sulla loro capacità di
rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno
solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro
elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i
minorenni della loro idoneità all’adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all’attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi
indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla
trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Capo IV

Art. 30.

1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui
all’articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all’adozione, anche
a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni
approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto
motivato attestante la sussistenza ovvero l’insussistenza dei
requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la
durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati
entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto
contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli
aspiranti all’adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione
e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui
all’articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all’adozione,
all’ente autorizzato di cui all’articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli
interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo
rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni
comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed
all’ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca
sono reclamabili davanti alla corte d’appello, a termini degli
articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del
pubblico ministero e degli interessati.

Capo IV

Art. 31.

1. Gli aspiranti all’adozione, che abbiano ottenuto il decreto di
idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione
ad uno degli enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall’articolo 44, primo comma,
lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli
aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare
direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h)
del comma 3 del presente articolo.
3. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la
procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle
concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità
del Paese indicato dagli aspiranti all’adozione tra quelli con cui
esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di
adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso
allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di
incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall’autorità straniera la proposta di incontro tra
gli aspiranti all’adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario
riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di
origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie
riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli
della proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il
minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere
nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all’incontro tra gli aspiranti
all’adozione ed il minore da adottare, proposto dall’autorità
straniera, da parte degli aspiranti all’adozione, ne autentica le
firme e trasmette l’atto di consenso all’autorità straniera,
svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;
l’autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere
effettuata anche dall’impiegato comunale delegato all’autentica o da
un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall’autorità straniera attestazione della sussistenza
delle condizioni di cui all’articolo 4 della Convenzione e concorda
con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l’opportunità di
procedere all’adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del
mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di
cui all’articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo
Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i
minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i
minorenni e i servizi dell’ente locale della decisione di affidamento
dell’autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la
documentazione necessaria, l’autorizzazione all’ingresso e alla
residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi
affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall’autorità straniera copia degli atti e della
documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al
tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera
affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell’ente locale
attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore
in Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 39-quater, nel
caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del
bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel
caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo
comma 1 dell’articolo 39-quater;
o) certifica, nell’ammontare complessivo agli effetti di quanto
previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori
adottivi per l’espletamento della procedura di adozione.

Capo IV

Art. 32.

1. La Commissione di cui all’articolo 38, ricevuti gli atti di cui
all’articolo 31 e valutate le conclusioni dell’ente incaricato,
dichiara che l’adozione risponde al superiore interesse del minore e
ne autorizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall’autorità del Paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la
constatazione dell’impossibilità di affidamento o di adozione nello
Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l’adozione non determini per
l’adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo e la
cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di
origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente
consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l’adozione pronunciata nello Stato straniero non
produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia
d’origine, la stessa può essere convertita in una adozione che
produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce
conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale
conformità, è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all’estero collaborano, per quanto
di competenza, con l’ente autorizzato per il buon esito della
procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione
da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 39, comma 1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio
del minore adottando.

Capo IV

Art. 33.

1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all’ingresso
nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è
consentito l’ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di
visto di ingresso rilasciato ai sensi dell’articolo 32 ovvero che non
sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto
grado.
2. é fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a
minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a
scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente
Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui
all’articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale
non viene consentito l’ingresso in Italia provvedono a proprie spese
al suo rimpatrio immediato nel Paese d’origine. Gli uffici di
frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché
prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la
migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per
eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto
previsto dall’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40 [rectius:
art. 20, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286], o per altro grave impedimento
di carattere oggettivo, non sia possibile l’espletamento delle
procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di
esclusivo interesse del minore all’ingresso nello Stato. In questi
casi gli uffici di frontiera segnalano l’ingresso del minore alla
Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione
al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l’ingresso di un minore nel
territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il
pubblico ufficiale o l’ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala
al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui
il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell’interesse del minore, provvede ai sensi
dell’articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero
segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con
il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell’articolo 34.

Capo IV

Art. 34.

1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla
base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a
scopo di adozione gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti
attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai
fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su
richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per
i minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali
difficoltà per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto
della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello
stato civile

Capo IV

Art. 35.

1. L’adozione pronunciata all’estero produce nell’ordinamento
italiano gli effetti di cui all’articolo 27.
2. Qualora l’adozione sia stata pronunciata nello Stato estero
prima dell’arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel
provvedimento dell’autorità che ha pronunciato l’adozione risulti la
sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste
dall’articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l’adozione non sia contraria ai
princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia
e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del
minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla
Convenzione di cui alla lettera i) e l’autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell’articolo 39, ordina la trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l’adozione debba perfezionarsi dopo l’arrivo del minore
in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento
dell’autorità straniera come affidamento preadottivo, se non
contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento
in un anno che decorre dall’inserimento del minore nella nuova
famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza
nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all’interesse del
minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l’adozione e ne
dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso
contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento
preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all’articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli
anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da
assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente
sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e
ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto
della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per
i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all’adozione hanno la
residenza nel momento dell’ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 36, non può comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull’adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli
effetti di cui all’articolo 27;
d) l’adozione o l’affidamento stranieri non si sono realizzati
tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l’inserimento del minore nella famiglia adottiva si è
manifestato contrario al suo interesse.

Capo IV

Art. 36.

1. L’adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che
hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della
Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo
con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L’adozione o l’affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un
Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi
bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione
che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero
o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per
il minore adottato l’acquisizione dello stato di figlio legittimo
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore
e la famiglia d’origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto
dall’articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con
l’intervento della Commissione di cui all’articolo 38 e di un ente
autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di
idoneità;
d) sia stata concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 39,
comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i
minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all’adozione. Di tale
provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a
quanto disposto dall’articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese
straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento
della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e
di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta
ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i
minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.

Capo IV

Art. 37.

1. Successivamente all’adozione, la Commissione di cui all’articolo
38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il
tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza
per lo stato di salute dell’adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti
indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le
informazioni acquisite sull’origine del minore, sull’identità dei
suoi genitori naturali e sull’anamnesi sanitaria del minore e della
sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l’accesso alle altre informazioni valgono le
disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Capo IV

Art. 37-bis.

1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di
abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di
affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Capo IV

Art. 38.

1. Ai fini indicati dall’articolo 6 della Convenzione è costituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le
adozioni internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica
esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell’interno;
e) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l’incarico può essere
rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato
l’avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa
allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il
regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della
Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

Capo IV

Art. 39.

1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni
internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni
necessarie, ai fini dell’attuazione delle convenzioni internazionali
in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di
adozione internazionale;
c) autorizza l’attività degli enti di cui all’articolo 39-ter,
cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo
verifica almeno ogni tre anni, revoca l’autorizzazione concessa nei
casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme
della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all’attività svolta dai servizi per
l’adozione internazionale, di cui all’articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l’omogenea diffusione degli enti
autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze
nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle
procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo
dell’adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o
intendano operare nel campo dell’adozione;
h) autorizza l’ingresso e il soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell’adozione alle disposizioni della
Convenzione, come previsto dall’articolo 23, comma 1, della
Convenzione stessa;
l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche
con enti diversi da quelli di cui all’articolo 39-ter.
2. La decisione dell’ente autorizzato di non concordare con
l’autorità straniera l’opportunità di procedere all’adozione è
sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi
interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione
può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli
incombenti di cui all’articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti
degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche
emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi
dei princípi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale
sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della
attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi
bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

Capo IV

Art. 39-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell’ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di
svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di
garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e
convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di
collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l’adozione internazionale che sia in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda
di adozione internazionale le attività di cui all’articolo 31, comma
3.
3. I servizi per l’adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in
attuazione dei princìpi di cui alla presente legge. Alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le
funzioni amministrative relative ai servizi per l’adozione
internazionale.

Capo IV

Art. 39-ter.

1. Al fine di ottenere l’autorizzazione prevista dall’articolo 39,
comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell’adozione internazionale, e con idonee
qualità morali;
b) avvalersi dell’apporto di professionisti in campo sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che
abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo
l’adozione;
c) disporre di un’adeguata struttura organizzativa in almeno una
regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie
strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono
agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per
l’espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta
e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei
confronti delle persone che aspirano all’adozione, ivi comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti
dell’infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo
sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non
governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà
dell’adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.

Capo IV

Art. 39-quater.

1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i
genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento
preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l’astensione dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo
comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore
adottato ha superato i sei anni di età;
b) l’assenza dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, secondo
comma, e dall’articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a
che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza
nello Stato straniero richiesto per l’adozione.

Capo II

Art. 40.

I residenti all’estero, stranieri o cittadini italiani, che
intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono
presentare domanda al console italiano competente per territorio, che
la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova
il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo
domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello
Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato
la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma
si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto
riguarda l’intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli
enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della
presente legge.

Capo II

Art. 41.

Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga
opportuno, dell’ausilio di idonee organizzazioni assistenziali
italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella
famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti
incompatibili con l’affidamento preadottivo, il console deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che
ha pronunciato l’affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di
propria competenza perché i provvedimenti dell’autorità italiana
relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al
rimpatrio del minore.
Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal
presente articolo sono svolte dall’autorità centrale straniera e
dall’ente autorizzato.

Capo II

Art. 42.

Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di
adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani
residenti all’estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento
di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

Capo II

Art. 43.

Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma
dell’articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti
all’estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino
minore di età che si trovi all’estero e a disporre i conseguenti
provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell’articolo 10,
compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del
distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in
mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il
tribunale per i minorenni di Roma.

TITOLO IV

Capo I

Art. 44.

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al primo comma dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da
vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e
duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell’altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
L’adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita
anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l’adozione è consentita, oltre
che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l’adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve
essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l’adottante deve superare di almeno diciotto anni
l’età di coloro che intende adottare.

Capo I

Art. 45.

Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e
dall’adottando.
Se l’adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è
dato dal suo legale rappresentante.
Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno,
essere sentito.

Capo I

Art. 46.

Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori e del coniuge
dell’adottando.
Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando,
pronunziare ugualmente l’adozi

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