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Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italiadella convenzione sul commercio internazionale delle specie animali evegetali in via di estinzione
di Redazione
Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (in Gazz. Uff., 22 febbraio 1992, n.
44). — Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia
della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973,
di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)
n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità
pubblica.
Art. 1.
1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del
Ministro del commercio con l’estero del 31 dicembre 1983, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo
1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale,
vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in
vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene
esemplari di specie indicate nell’allegato A, appendice I, e
nell’allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del
Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito
con le seguenti sanzioni:
a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici
milioni a lire duecento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda
da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante,
loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi
di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
2. L’importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi
a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione
della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove
l’oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa
da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati
illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.
3. L’esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o
domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1,
eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è
consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio
certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell’articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.
Art. 2.
1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del
Ministro del commercio con l’estero del 31 dicembre 1983, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo
1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale,
vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in
vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie
indicate nell’allegato A, appendici II e III – escluse quelle
inserite nell’allegato C, parte 1 – e nell’allegato C, parte 2, del
regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e
successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda
da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali,
piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se
trattasi di reato commesso nell’esercizio di attività di impresa,
alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di
quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
2. L’importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi
a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione
della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche
nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari
vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai
suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.
Art. 4.
1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è
disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali
selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati.
Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato
esportatore, a spese del detentore, o l’affidamento a strutture
pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi
didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di
cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti
derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello
Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e,
ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la
commissione scientifica di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato di concerto con
il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro
della sanità, è istituita presso il Ministero dell’ambiente la
commissione scientifica per l’applicazione della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874.
Art. 5.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali
selvatici e delle piante di cui all’articolo 1, comma 1, devono farne
denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei
corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, ad effettuare controlli e
certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington
del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I
suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della
regolarità dell’importazione a suo tempo avvenuta.
2. é fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli
animali selvatici e delle piante di cui all’articolo 1, comma 1, di
comunicare le variazioni del luogo di custodia e l’avvenuto decesso
degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale
dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi
del comma 1 del presente articolo.
3. é fatto obbligo, all’atto dell’importazione o della
riesportazione degli esemplari di cui all’articolo 2, ovvero di loro
parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del
Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a
statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari
visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati
di importazione e riesportazione in conformità alla citata
convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19
dicembre 1975, n. 874.
4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui
all’articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei
quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all’articolo XII
della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla
legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o
falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione
CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all’autorità
competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. é
in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal
Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla
base dei suddetti permessi dei Paesi d’origine.
5. é fatto obbligo di marcare conformemente a standard
internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio
certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la
commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, gli esemplari
di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe
previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive
modificazioni.
5-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la
commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituito il
registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui
all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2.
6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3
e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei
milioni a lire diciotto milioni.
Art. 5-bis.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, comma 1, tutti coloro
che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell’allegato A,
appendice I, e nell’allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n.
3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive
modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso
personale o domestico, non devono farne denuncia.
2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli
articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Omissis.
4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che
saranno iscritte nell’allegato A, appendice I, nonché nell’allegato
C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3
dicembre 1982, e successive modificazioni – a seguito delle decisioni
della Conferenza degli Stati Parte della convenzione – dovranno
essere effettuate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – seconda serie speciale
– del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati allegati A e C
del regolamento (CEE) n. 3626/82.
5. Chi contravviene all’obbligo di denuncia di cui al comma 4 è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire
diciotto milioni.
6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari
di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere
commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo
che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste
dall’articolo 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità
dell’importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste
dalla convenzione di Washington.
7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è
punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire
dodici milioni.
8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private
potranno godere dell’esenzione dall’obbligo di denuncia solo dopo
aver ottenuto l’iscrizione nel registro delle istituzioni
scientifiche previsto dall’articolo VII, par. 6, della convenzione di
Washington. A tal fine con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sarà
disciplinata l’istituzione del registro presso il Ministero
dell’ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le
modalità di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari
di cui all’articolo 6. La commissione scientifica di cui all’articolo
4, comma 2, rilascia i pareri per l’iscrizione nel registro.
Art. 5-ter.
1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli
Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente
a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone)
dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale
dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 4 settembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre
1992, presente nelle dogane di cui all’articolo 2 del decreto del
Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici
veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a
quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di
Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali
vivi di specie incluse nell’allegato A, appendici I e II, del
regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e
successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per
ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla
segreteria di cui all’articolo XII della convenzione di Washington.
Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole e forestali e della sanità, stabilisce, con apposito
decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio
della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale,
per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della
commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, misure più
restrittive fino all’interdizione dell’importazione per le specie
maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale.
Art. 6.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n.
157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e
rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili
provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo
per la salute e per l’incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i
criteri da applicare nell’individuazione delle specie di cui al comma
1 e predispone di conseguenza l’elenco di tali esemplari, prevedendo
altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con
l’ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle
specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 5,
coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o
rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili
provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell’elenco stesso,
sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente
competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d’intesa con le autorità
sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti
esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di
custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi,
della salute e dell’incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è
punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quindici
milioni a lire duecento milioni.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è
punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei
confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi
nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla
commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, sulla base
dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b)
nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o
viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di
salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati
previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4,
comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel
registro istituito dall’articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte
alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.
Art. 7.
1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di
Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.
874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive
modificazioni.
Art. 8.
1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5, e
dall’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
Ministero dell’ambiente cura l’adempimento della citata convenzione
di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975,
n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo
forestale dello Stato.
2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle
finanze, il Ministro del commercio con l’estero ed il Ministro delle
politiche agricole e forestali, il Ministro dell’ambiente stabilisce
le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l’esecuzione
della presente legge e le procedure per l’adempimento della citata
convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19
dicembre 1975, n. 874.
Art. 8-bis.
1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari
appartenenti a specie incluse nell’allegato A, appendici I e II,
nonché nell’allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82
del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono
essere denunciate, entro dieci giorni dall’evento, al Ministero delle
politiche agricole e forestali – Direzione generale per l’economia
montana e foreste – Servizio certificazione CITES, il quale ha
facoltà di verificare presso il denunciante l’esistenza dei genitori
e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di
parentela fra i presunti genitori e la prole. L’accertamento delle
relazioni parentali attraverso l’esame di campioni biologici viene
effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei
campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di
professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno
sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e,
qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui
all’articolo 4, comma 2, di membri della stessa. Per tali esemplari,
il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme
all’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28
novembre 1983.
Art. 8-ter.
1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati
Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone)
dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli,
limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di
specie appartenenti all’ordine Crocodylia ed incluse nell’allegato A,
appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del
3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad
inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con
l’estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli
da riesportazione è a carico delle singole ditte.
2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di
pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero delle
politiche agricole e forestali – Direzione generale per l’economia
montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle – intera,
sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri – e la specie a cui
la pelle appartiene.
3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione
generale per l’economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il
marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro
centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle
denunce di cui allo stesso comma 2.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad
effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma
2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione
comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi
del comma 1.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è
punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Art. 8-quater.
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, si provvede al
pagamento del contributo annuale da versare al segretariato CITES, il
cui ammontare è determinato in lire 240 milioni annui a decorrere dal
1993.
Art. 8-quinquies.
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle politiche agricole e forestali, sono
determinate la misura e le modalità di versamento all’erario del
diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a
richiedere o presentare:
a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di
esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato
CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l’estero
di cui all’articolo 2, comma 1;
b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica
previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4;
c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni
scientifiche prevista dall’articolo 5-bis, comma 8;
d) l’autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista
dall’articolo 6, comma 3;
e) la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari,
delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti,
prevista dall’articolo 6, comma 6;
f) il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in
cattività previsto dall’articolo 8-bis;
g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio
previsti dall’articolo 8-ter, nonché il marcaggio di cui all’articolo
5, comma 5.
2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge
dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura
delle spese derivanti agli organi competenti dall’applicazione delle
relative norme. I relativi proventi affluiscono all’entrata del
bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del
tesoro allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente per la
parte eccedente l’importo di cui al comma 3.
3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al
comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche
la copertura della spesa annua di lire 240 milioni relativa al
contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento
della convenzione di Washington.
3-bis. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 8 e del decreto del
Ministro dell’ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell’agricoltura e
delle foreste provvede all’istituzione nonché al funzionamento di
appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i
varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di
esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma valutato in
lire 700 milioni per l’anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere
dall’anno 1994, si provvede, per l’anno 1993, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993 e, per gli anni
1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993.
3-ter. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello
Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per
violazione delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
lire 400 milioni per l’anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere
dall’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1993.
3-quater. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 5, comma 5, il
Ministero dell’agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo
forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a
standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione
di Washington. All’onere derivante dall’attuazione del presente
comma, valutato in lire 400 milioni per l’anno 1993 e in lire 200
milioni a decorrere dall’anno 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 19931995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993.
3-quinquies. Ai fini dell’attuazione della presente legge, il
Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo
forestale dello Stato, provvede all’effettuazione dei controlli e
delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
lire 500 milioni per l’anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere
dall’anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1993.
Art. 8-sexies.
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, salvo diversa
specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguente
significato:
a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio
internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES,
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio
1976;
b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle
specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di
Washington, nell’allegato B e nell’allegato C, parte 1 e 2, del
regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed
integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile,
ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie,
nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo,
ovvero dall’imballaggio, dal marchio o dall’etichetta o da qualsiasi
altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o
di piante appartenenti a queste stesse specie;
c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato
ottenuto da esemplari di specie incluse nell’allegato A, appendici I,
II e III, e nell’allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n.
3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona
fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;
d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo,
comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i
genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera
in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da
genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo
sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine
esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;
e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel
presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra
maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si
riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente
controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui
almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato
quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale.
Il termine
produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente
controllato;
f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie
vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o
altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni
controllate;
g) esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito
nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale
proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.
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