Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2000 – Supplemento Ordinario n. 10
Art. 1.
Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e universita’
1. L’attivita’ assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali delle universita’ e’ determinata nel quadro della
programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la
funzionalita’ e la coerenza con le esigenze della didattica e
della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati
dalla Regione con le universita’ ubicate nel proprio territorio.
2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 sono stipulati in
conformita’ ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo
e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanita’,
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sulla base dei seguenti criteri e princi’pi direttivi:
a) promuovere e disciplinare l’integrazione dell’attivita’
assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario
nazionale e universita’;
b) informare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e
universita’ al principio della leale cooperazione;
c) definire le linee generali della partecipazione delle
universita’ alla programmazione sanitaria regionale;
d) indicare i parametri per l’individuazione delle attivita’
e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle
esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della
facolta’ di medicina e chirurgia, delle aziende di cui
all’articolo 2, nonche’ delle Aziende USL per quanto
concerne le attivita’ di prevenzione, secondo criteri
di essenzialita’ ed efficacia assistenziale, di
economicita’ nell’impiego delle risorse professionali e
di funzionalita’ e coerenza con le esigenze di ricerca e
di didattica dei predetti corsi. Le medesime attivita’ e
strutture tengono anche conto delle funzioni di supporto
allo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di
specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del
Servizio sanitario e delle universita’ di cui agli
articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonche’ di cui al Titolo VI del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne
la formazione dei medici specialisti e del personale infermieristico,
tecnico e della riabilitazione.
e) definire, con riferimento ai parametri di cui al primo ed al
secondo periodo della lettera d), il volume ottimale di attivita’
ed il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali
anche in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di
laurea della facolta’ di medicina e chirurgia ed alle esigenze
della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalita’ per il
progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale
riduzione dei posti letto, anche in attuazione del Piano
sanitario regionale.
3. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresi’,
anche sulla base della disciplina regionale di cui
all’articolo 2, comma 2-sexies, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, criteri generali per l’adozione,
da parte del direttore generale delle aziende di cui
all’articolo 2, degli atti normativi interni, ivi compreso
l’atto aziendale previsto dall’articolo 3.
4. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro novanta
giorni dalla trasmissione della proposta regionale del protocollo
d’intesa di cui al comma 1, si applica la procedura sostitutiva
prevista dal comma 4 dell’articolo 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
La medesima procedura si applica altresi’ ove la proposta regionale
non sia trasmessa entro novanta giorni dall’entrata in vigore del
Piano sanitario regionale.
5. I commi 1 degli articoli 6 e 6-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni sono abrogati. Il termine previsto dai commi 2 e 3
del predetto articolo 6-bis e’ differito alla data di entrata
in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2.
Art. 2.
Aziende ospedaliero-universitarie
1. La collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e universita’,
si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5,
attraverso aziende ospedaliero-universitarie, aventi autonoma
personalita’ giuridica, le quali perseguono le finalita’ di
cui al presente articolo.
2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall’entrata in
vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie
si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei
policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi
ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in
medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza
dell’universita’, denominate aziende ospedaliere integrate
con l’universita’.
3. Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle aziende di
cui al comma 1 si applica la disciplina prevista dal presente
decreto, salvo gli adattamenti necessari, in base anche ai
risultati della sperimentazione, per pervenire al modello aziendale
unico di azienda ospedaliero – universitaria. Gli eventuali adattamenti
sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei
Ministri della sanita’ e dell’universita’ della ricerca scientifica
e tecnologica e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.
4. Per le attivita’ assistenziali essenziali allo svolgimento delle
funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell’universita’
di cui all’articolo 1, la regione e l’universita’ individuano, in
conformita’ alle scelte definite dal Piano sanitario regionale,
l’azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali aziende sono
caratterizzate da unitarieta’ strutturale e logistica.
Qualora nell’azienda di riferimento non siano disponibili specifiche
strutture essenziali per l’attivita’ didattica, l’universita’
concorda con la regione, nell’ambito dei protocolli di intesa,
l’utilizzazione di altre strutture pubbliche.
5. Le universita’ concordano altresi’ con la regione, nell’ambito
dei protocolli d’intesa, ogni eventuale utilizzazione, tramite
l’azienda di riferimento, di specifiche strutture assistenziali
private, purche’ gia’ accreditate e qualora non siano disponibili
strutture nell’azienda di riferimento e, in via subordinata,
nelle altre strutture pubbliche di cui al comma 4.
6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell’ambito della
programmazione sanitaria nazionale e regionale e concorrono entrambe
sia al raggiungimento degli obiettivi di quest’ultima, sia alla
realizzazione dei compiti istituzionali dell’universita’,
in considerazione dell’apporto reciproco tra le funzioni del
Servizio sanitario nazionale e quelle svolte dalle facolta’ di
medicina e chirurgia. Le attivita’ assistenziali svolte perseguono
l’efficace e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali
dell’universita’, sulla base dei princi’pi e delle modalita’
proprie dell’attivita’ assistenziale del Servizio sanitario
nazionale, secondo le specificazioni definite nel presente decreto.
7. Le aziende ospedaliere integrate con l’universita’ di cui al
comma 2, lettera b), sono costituite secondo il procedimento
previsto nell’articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
la proposta regionale e’ formulata d’intesa con l’universita’.
Le modalita’ organizzative e gestionali di tali aziende sono
disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni
contenute nel presente decreto.
8. Le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera a) sono costituite,
con autonoma personalita’ giuridica, dall’universita’, d’intesa
con la regione, ed operano secondo modalita’ organizzative e
gestionali determinate dall’azienda in analogia alle disposizioni
degli articoli 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
salve le specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
9. Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 8-bis,
8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 3.
Organizzazione interna delle aziende
1. L’organizzazione dipartimentale e’ il modello ordinario di
gestione operativa delle aziende di cui all’articolo 2, al fine
di assicurare l’esercizio integrato delle attivita’ assistenziali,
didattiche e di ricerca. I dipartimenti sono articolati in strutture
complesse e in articolazioni funzionali, definite strutture semplici.
I dipartimenti e le strutture interne, complesse e semplici, sono
costituite e organizzate in conformita’ al presente decreto e
alla normativa regionale di cui all’art. 8-quater, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. L’atto di indirizzo e coordinamento di cui
all’articolo 8-quater, comma 3, del medesimo decreto e’ adottato,
per la parte relativa ai dipartimenti ad attivita’ integrata e
alle strutture complesse che li costituiscono, relativi alle
aziende di cui all’articolo 2, di concerto con il Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica.
Le relazioni organizzative e funzionali tra i dipartimenti ed
attivita’ integrata ed i dipartimenti universitari sono stabilite
nei protocolli d’intesa tra regione e universita’ interessate.
2. Nell’atto aziendale di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono altresi’ disciplinati, sulla base dei principi e dei criteri
stabiliti nei protocolli d’intesa tra regione e universita’,
la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei
dipartimenti ad attivita’ integrata e sono individuate le
strutture complesse che li compongono, indicando quelle a
direzione universitaria.
3. L’atto aziendale e’ adottato dal direttore generale,
d’intesa con il rettore dell’universita’ limitatamente ai
dipartimenti ed alle strutture di cui al comma 2.
4. Il direttore del dipartimento ad attivita’ integrata e’ nominato
dal direttore generale d’intesa con il rettore dell’universita’.
Il direttore del dipartimento e’ scelto fra i responsabili delle
strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base
di requisiti di capacita’ gestionale e organizzativa, esperienza
professionale e curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento
rimane titolare della struttura complessa cui e’ preposto.
5. Il dipartimento ad attivita’ integrata e’ organizzato come
centro di responsabilita’ e di costo unitario in modo da garantire
unitarieta’ della gestione, l’ottimale collegamento tra assistenza,
didattica e ricerca, la necessaria flessibilita’ operativa e individua
i servizi che, per motivi di economicita’ ed efficienza, sono comuni
al dipartimento, per quanto riguarda i locali, il personale, le
apparecchiature, le strutture di degenza e ambulatoriali.
Il direttore del dipartimento ad attivita’ integrata assicura
l’utilizzazione delle strutture assistenziali e lo svolgimento
delle relative attivita’ da parte del personale universitario ed
ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca; assume
responsabilita’ di tipo gestionale nei confronti del direttore
generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione
delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti,
tenendo anche conto della necessita’ di soddisfare le peculiari esigenze
connesse alle attivita’ didattiche e scientifiche.
6. Le strutture complesse che compongono i singoli dipartimenti ad
attivita’ integrata sono istituite, modificate o soppresse dal
direttore generale, con l’atto aziendale di cui al comma 2,
in attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale e
dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie
della produzione annua assistenziale prevista, nonche’ delle
disponibilita’ di bilancio, ferma restando la necessaria intesa
con il rettore per le strutture qualificate come essenziali ai
fini dell’attivita’ di didattica e di ricerca ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera d).
7. L’atto aziendale di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
puo’ prevedere, oltre ai dipartimenti ad attivita’ integrata
di cui al presente articolo, la costituzione di dipartimenti
assistenziali, ai sensi dell’articolo 17-bis del medesimo
decreto, anche nelle aziende di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a).
Art. 4.
Organi delle aziende
1. Sono organi delle aziende di cui all’articolo 2:
a) il direttore generale;
b) il collegio sindacale;
c) l’organo di indirizzo.
2. Il direttore generale e’ nominato dalla regione, acquisita
l’intesa con il rettore dell’universita’. Limitatamente al
periodo quadriennale di sperimentazione nelle aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale, il direttore generale e’ nominato dal rettore
dell’universita’, acquisita l’intesa con la regione.
I requisiti per la nomina a direttore generale delle
aziende di cui all’articolo 2, sono quelli stabiliti
nell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni; ai direttori generali si applicano
gli articoli, 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo,
ove non derogati dal presente decreto. I protocolli d’intesa
tra regioni e universita’ disciplinano i procedimenti di verifica
dei risultati dell’attivita’ dei direttori generali e le relative
procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui
all’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
3. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni
dell’articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni. Il Collegio e’ composto da cinque membri
designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanita’,
uno dal Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica e uno dall’universita’ interessata.
4. L’organo di indirizzo, con riferimento ai dipartimenti ad
attivita’ integrata di cui all’articolo 3, ha il compito di
proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della
programmazione generale dell’attivita’ assistenziale dell’azienda
con la programmazione didattica e scientifica delle universita’
e di verificare la corretta attuazione della programmazione.
La composizione dell’organo di indirizzo, nel numero massimo
di cinque membri, e’ stabilita nei protocolli d’intesa tra
regione e universita’. L’organo di indirizzo e’ presieduto
da un presidente scelto all’interno del medesimo, nominato
dalla regione d’intesa con il rettore. Durante il periodo
transitorio, nelle aziende ospedaliere universitarie integrate
con il Servizio sanitario nazionale, il presidente e’ nominato
dal rettore d’intesa con la regione. I componenti dell’organo
di indirizzo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza
in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari,
durano in carica 4 anni e possono essere confermati. E’ membro di
diritto dell’organo di indirizzo il preside della facolta’ di
medicina e chirurgia. Non possono far parte dell’organo di
indirizzo ne’ i dipendenti dell’Azienda, ne’ altri componenti
della facolta’ di medicina e chirurgia. Il presidente dell’organo
di indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno.
Il direttore generale partecipa ai lavori dell’organo di indirizzo,
senza diritto di voto.
5. Il collegio di direzione di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e’ composto dal direttore sanitario, dal
direttore amministrativo, dai direttori dei dipartimenti
ad attivita’ integrata e dai direttori dei dipartimenti
di cui all’articolo 3, comma 7.
6. Agli organi di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 19-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Art. 5.
Norme in materia di personale
1. I professori e i ricercatori universitari, che svolgono
attivita’ assistenziale presso le aziende e le strutture
di cui all’articolo 2 sono individuate con apposito atto
del direttore generale dell’azienda di riferimento d’intesa
con il rettore, in conformita’ ai criteri stabiliti nel
protocollo d’intesa tra la regione e l’universita’ relativi
anche al collegamento della programmazione della facolta’ di
medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo
stesso atto, e’ stabilita l’afferenza dei singoli professori
e ricercatori universitari ai dipartimenti di cui all’articolo 3,
assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di
inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e
l’attivita’ del dipartimento. I protocolli d’intesa tra
universita’ e regione determinano, in caso di conferimento
di compiti didattici, l’attribuzione di funzioni assistenziali
alle figure equiparate di cui all’articolo 16 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, con l’applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 6.
2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1,
fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto
attiene all’esercizio dell’attivita’ assistenziale, al rapporto
con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme
stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.
Fermo restando l’applicazione del presente decreto, apposite
linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanita’ e
dell’universita’, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
possono stabilire specifiche modalita’ attuative in relazione
alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell’adempimento dei
doveri assistenziali il personale universitario risponde al
direttore generale. Le attivita’ assistenziali svolte dai professori
e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di
didattica e ricerca. L’obbligo dell’esercizio dell’attivita’
assistenziale per i professori e per i ricercatori e’ sospeso
nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13 e 17
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17 sono concesse dal
rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare
la compatibilita’ con l’ordinario esercizio dell’attivita’
assistenziale. Non e’ altrimenti consentito al predetto personale
recedere dall’attivita’ assistenziale.
3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti
del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli
articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinques, 15-sexies e
1-nonies, comma 2. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
4. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile
conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa,
il direttore generale, sentito il rettore, affida, comunque la
responsabilita’ e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali
finalizzati alla integrazione delle attivita’ assistenziali, didattiche
e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed
assistenziali, nonche’ al coordinamento delle attivita’ sistematiche
di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
La responsabilita’ e la gestione di analoghi programmi puo’ essere
affidata, in relazione alla minore complessita’ e rilevanza degli
stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato
conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi
sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilita’
rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice.
I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di
responsabilita’ e di gestione dei programmi di cui al primo
periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione
nell’ambito delle disposizioni attuative
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, limitatamente
alle scuole di specializzazione.
5. L’attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari
dell’incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e’ effettuata dal direttore generale
d’intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento.
L’attribuzione e’ effettuata senza esperimento delle procedure
di cui all’articolo 15-ter, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando
l’obbligo del possesso dei requisiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 15, comma 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni puo’ essere sostituito da altro titolo dichiarato
equipollente, con decreto dei Ministri della sanita’ e
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica.
Fino alla costituzione dei dipartimenti, si prescinde dal
parere del direttore di dipartimento.
6. L’attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori
universitari degli incarichi di struttura semplice e degli
incarichi di natura professionale e’ effettuata dal direttore
generale su proposta del responsabile della struttura complessa
di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni
e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
7. I professori e i ricercatori universitari afferenti alla
facolta’ di medicina e chirurgia optano rispettivamente per
l’esercizio di attivita’ assistenziale intramuraria i
sensi dell’articolo 15-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e secondo le tipologie
di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2
ello stesso articolo, di seguito definita
come attivita’ assistenziale esclusiva, ovvero
per l’esercizio di attivita’ libero professionale extramuraria.
L’opzione per l’attivita’ assistenziale esclusiva e’ requisito
necessario per l’attribuzione ai professori e ai ricercatori
universitari di incarichi di direzione di struttura nonche’ dei
programmi di cui al comma 4.
8. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i professori e i ricercatori universitari, in servizio
alla predetta data ovvero che saranno nominati in ruolo a seguito
di procedure di reclutamento indette prima della predetta data,
esercitano o rinnovano l’opzione ai sensi e per gli effetti di
cui al comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine,
si intende che abbia optato per l’attivita’ assistenziale esclusiva.
9. I professori e i ricercatori universitari che hanno optato per
l’attivita’ libero professionale extramuraria possono modificare
l’opzione al 31 dicembre di ogni anno.
10. I professori e i ricercatori universitari di cui al comma 8 che
ha optato per l’attivita’ assistenziale esclusiva possono
modificare l’opzione solamente nei seguenti casi:
a) mutamento di stato giuridico per effetto della nomina in ruolo
nelle fasce di professore associato e ordinario a seguito di
procedure di valutazione comparativa ai sensi della
legge n. 210 del 1998;
b) mutamento del settore scientifico-disciplinare di inquadramento
che comporti l’esercizio di una diversa attivita’ assistenziale;
c) trasferimento da diverso ateneo di altra regione;
d) cessazione dai periodi di congedo e aspettativa di cui
agli articoli 12 e 13 del DPR n. 382 del 1980, nonche’ di cui
all’articolo 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica,
se di durata pari o superiore all’anno ed al comma 17
del presente articolo.
11. I professori e i ricercatori universitari che hanno modificato
l’opzione ai sensi del comma 10 cessa dall’attivita’ assistenziale
ordinaria, salvo la facolta’ di optare nuovamente per l’attivita’
assistenziale esclusiva. L’eventuale attivita’ libero professionale
non puo’ comunque essere svolta nelle strutture accreditate con il
Servizio sanitario nazionale. Ad essi si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 15-nonies, comma 2, ultimo periodo,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Qualora i protocolli d’intesa di cui al predetto
articolo 15-nonies, comma 2, non siano stipulati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro
i successivi trenta giorni, con decreti interministeriali dei
Ministri della sanita’ e dell’universita’, sentita la
Conferenza Stato regioni.
12. I professori e i ricercatori universitari nominati in ruolo
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono svolgere unicamente l’attivita’ assistenziale esclusiva;
gli interessati possono optare per l’attivita’ libero professionale
extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello
stato giuridico universitario lo svolgimento di attivita’ libero
professionale intramuraria comporta l’opzione per il tempo pieno e
lo svolgimento dell’attivita’ extramuraria comporta l’opzione per
il tempo definito ai sensi dell’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
13. Gli incarichi di natura professionale e quelli di direzione di
struttura semplice o complessa nonche’ quella di direzione dei programmi,
attribuiti a professori o ricercatori universitari, sono soggetti
alle valutazioni e verifiche previste dalle norme vigenti per il
personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalita’
indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell’atto aziendale
di cui all’articolo 3. Sono, altresi’, soggetti a valutazione
i professori di prima fascia di cui all’ultimo periodo del comma 4.
Nel caso di valutazione negativa nei confronti di professori o ricercatori
universitari il direttore ne da comunicazione al rettore per i
conseguenti provvedimenti.
14. Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare
in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime
mancanze ai doveri d’ufficio, il direttore generale previo parere
conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta,
di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di
intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, puo’
sospendere i professori ed i ricercatori universitari
dall’attivita’ assistenziale e disporne l’allontanamento
dall’azienda, dandone immediata comunicazione al rettore
per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il
comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste,
il parere si intende espresso in senso conforme.
15. Le aziende di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
per esigenze assistenziali cui non possono far fronte con
l’organico funzionale di cui al comma 1, possono stipulare,
nel limite del 2 per cento dell’organico, contratti di lavoro
a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni,
non rinnovabili, con personale medico o sanitario laureato
assunto con le modalita’ previste per il corrispondente personale
del Servizio sanitario nazionale. Detto personale e’ assoggettato
alla disciplina sul rapporto esclusivo di cui all’articolo 15-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. E’ fatto divieto
all’universita’ di assumere personale medico o sanitario laureato
con compiti esclusivamente assistenziali.
16. I professori e i ricercatori universitari, ai quali e’ attribuito
dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, un incarico di struttura complessa
ai sensi degli articoli 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, dello
stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cessano
dal servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze didattiche
e di ricerca siano collocati in aspettativa senza assegni con
riconoscimento della anzianita’ di servizio per tutta la durata
dell’incarico. Si applica il comma 11, terzo e quarto periodo,
dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
Art. 6.
Trattamento economico del personale universitario
1. Fermo restando l’obbligo di soddisfare l’impegno orario minimo
di presenza nelle strutture aziendali per le relative attivita’
istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell’articolo 5 si
riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di
lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato
dall’universita’:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle
responsabilita’ connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati
ottenuti nell’attivita’ assistenziale e gestionale, valutati
secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza,
nonche’ all’efficacia nella realizzazione della integrazione
tra attivita’ assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle
risorse da attribuire ai sensi dell’articolo 102, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,
globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di
congruita’ e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo
scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi
previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario
del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di
equiparazione in godimento all’atto dell’entrata in vigore del
presente decreto e’ conservato fino all’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d’intesa prevedono le forme e le modalita’ di
accesso dei dirigenti sanitari del S.S.N., che operano nei
dipartimenti ad attivita’ integrata, impegnati in attivita’
didattica, ai fondi di ateneo di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Ferma restando l’abrogazione delle norme incompatibili con il
presente decreto sono comunque abrogate le parti dell’articolo
102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che
disciplinano l’attribuzione del trattamento economico integrativo.
Art. 7.
Finanziamento, patrimonio e contabilita’
1. Al sostegno economico-finanziario delle attivita’ svolte dalle
Aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall’Universita’
sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma.
Alle attivita’ correnti concorrono le Universita’ con l’apporto
di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai
sensi dell’articolo 8 sia le regioni mediante il corrispettivo
dell’attivita’ svolta secondo l’ammontare globale predefinito
di cui all’articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modificazioni, previa definizione degli accordi
di cui all’articolo 8-quinquies del medesimo decreto legislativo.
Regioni ed universita’ concorrono con propri finanziamenti
all’attuazione di programmi di rilevante interesse per la regione
e per l’universita’, definiti d’intesa.
2. Le aziende ospedaliere di riferimento di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto, limitatamente
all’attivita’ direttamente svolta, sono classificate, previa
verifica dell’adeguamento ai requisiti, nella fascia di presidi a
piu’ elevata complessita’ assistenziale; la regione riconosce i
maggiori costi indotti sulle attivita’ assistenziali dalle funzioni
di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi
derivanti dall’apporto di personale universitario. In attesa di procedere
alla verifica da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei
maggiori costi sostenuti per l’attivita’ assistenziale dalle Aziende
di cui all’articolo 2, la Regione riconosce alle aziende una
remunerazione determinata sulla base di apposito accordo definito
in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri della
sanita’ e dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Fino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti
con il decreto interministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.
3. Alle aziende di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 del presente decreto
si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, ove non derogato dal presente decreto.
Art. 8.
Norme transitorie e finali
1. Alle universita’ non statali che gestiscono direttamente policlinici
universitari si applica per analogia, la disciplina del presente decreto,
fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti.
l protocolli d’intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi.
Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all’articolo 5.
2. La realizzazione di nuove aziende ospedaliere universitarie integrate
con il Servizio sanitario nazionale oltre quelle di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a) nonche’ di nuovi
policlinici gestiti da universita’ non statali, anche
attraverso l’utilizzazione di strutture pubbliche o private
gia’ accreditate, deve essere preventivamente autorizzata con
decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita’, sentita
la Conferenza Stato – regioni, tenendo conto del fabbisogno
formativo complessivo del Paese e della localizzazione delle
strutture formative gia’ esistenti. Alla costituzione delle
aziende di cui al presente comma nonche’ delle aziende di cui
all’articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita’
di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica. Per quanto concerne le aziende di cui
all’articolo 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui
all’articolo 2 comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri determina, altresi’, le modalita’ di nomina del
direttore generale e del Presidente dell’organo di indirizzo.
3. Il comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 368 del
17 agosto 1999, e’ sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni
di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano dall’entrata
in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino alla data di
entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257”.
4. I protocolli di intesa regolamentano il trasferimento, l’uso e
l’assegnazione dei beni attualmente utilizzati dai policlinici
universitari, secondo i seguenti criteri:
a) concessione a titolo gratuito alle nuove aziende di cui
all’articolo 2, comma 2, dei beni demaniali o comunque in uso
gratuito e perpetuo alle universita’, nonche’ dei beni immobili
e mobili di proprieta’ dell’universita’, gia’ destinati in modo
prevalente all’attivita’ assistenziale, con oneri di manutenzione
a carico delle aziende citate e con vincolo di destinazione ad
attivita’ assistenziale, previa individuazione dei singoli beni
con un apposito protocollo di intesa o atto aggiuntivo al medesimo.
Alla cessazione della destinazione ad attivita’ assistenziale il
bene rientra nella piena disponibilita’ dell’universita’.
Il bene e’ valutato come apporto patrimoniale ai sensi
dell’articolo 7, comma 1;
b) successione delle nuove aziende di cui all’articolo 2, comma 2,
alle universita’ nei rapporti di locazione per gli immobili locati.
5. Alle procedure concernenti il trasferimento o l’utilizzazione del
personale non docente alle aziende di cui all’art. 2, comma 2,
si provvede con uno o piu’ decreti interministeriali dei Ministri
della sanita’, dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, della funzione pubblica e del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
6. Le aziende di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) succedono ai
rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con le universita’
per le esigenze dei policlinici a gestione diretta fino alla
loro scadenza.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei
Ministri della sanita’, dell’universita’ e della ricerca scientifica
e tecnologica e del tesoro, sono previste le modalita’ per la
compartecipazione delle regioni e delle universita’, per quanto
di rispettiva competenza e nell’ambito di piani pluriennali di
rientro, ai risultati di gestione delle aziende.
8. Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale
universitario si applicano a tutto il personale universitario in
servizio presso le aziende ed i presidi di cui all’articolo 2 ivi
compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende
ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della
facolta’ di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, nonche’ al personale universitario comunque in servizio
presso altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano
assistenza sanitaria.
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