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Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti dicui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazionebancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembr

di Redazione

Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (in Gazz. Uff., 31 maggio, n. 125). – Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461. Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente decreto si intendono per: a) >: la legge 23 dicembre 1998, n. 461; b) >: testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) >: l’ente che ha effettuato il conferimento dell’azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; d) >: i settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega; e) >: l’autorità prevista dall’art. 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall’art. 10; f) >: la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società bancaria conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell’azienda bancaria da parte della Società bancaria conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3; g) >: la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3; h) >: impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti; i) >: la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona; j) >: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489 e successive modifiche ed integrazioni; k) >: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; l) >: la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante >, adottata ai sensi dell’art. 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Titolo I Art. 2. Natura e scopi delle fondazioni. 1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. 2. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività, comprendendo fra questi almeno uno dei settori rilevanti. Art. 3. Modalità di perseguimento degli scopi statutari. 1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall’art. 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. 2. Non sono consentiti alle fondazioni l’esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni. 3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell’attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonchè la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi. Art. 4. Organi. 1. Gli statuti, nel definire l’assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti prìncipi: a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo; b) attribuzione all’organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l’organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell’organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 4) trasformazioni e fusioni; c) previsione, nell’ambito dell’organo di indirizzo, di un’adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, nonchè dell’apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un’equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell’organo; d) le fondazioni di origine associativa possono, nell’esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell’assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell’organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All’assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell’organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell’assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del comma 6, non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l’organo di indirizzo; e) attribuzione all’organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonchè di proposta e di impulso dell’attività della fondazione, nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall’organo di indirizzo; f) previsione, nell’ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attività è indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi; g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalità e onorabilità, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l’indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni; h) previsione dell’obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano; i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta; j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. 2. I componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati nè ad essi rispondono. 3. I membri dell’organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Società bancaria conferitaria. 4. L’organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti. 5. La costituzione degli organi della fondazione mediante il sistema della cooptazione è consentita soltanto con riguardo all’organo di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c). Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione. Art. 5. Patrimonio. 1. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni, nell’amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. 2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest’ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell’art. 8, comma 1, lettera a). L’affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della fondazione. 3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall’art. 8, comma 1, lettera c), nonchè dalle altre componenti di cui all’art. 9, comma 4. Art. 6. Partecipazioni di controllo. 1. Le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali. 2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall’art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile. 3. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell’art. 2359 del codice civile, quando: a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori; c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b). 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1 nè conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l’applicazione della disposizione di cui all’art. 25. 5. La scissione a favore di società controllate dalla fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1. Art. 7. Diversificazione del patrimonio. 1. Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali. 2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione. 3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla fondazione nella Società bancaria conferitaria sono previamente comunicate all’Autorità di vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall’operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Autorità di vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la fondazione può procedere alle operazioni deliberate. Art. 8. Destinazione del reddito. 1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine: a) spese di funzionamento, nel rispetto di princìpi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all’attività svolta dalla singola fondazione; b) oneri fiscali; c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di vigilanza; d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 10, ai settori rilevanti; e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall’Autorità di vigilanza; f) erogazioni previste da specifiche norme di legge. 2. Resta salvo quanto disposto dall’art. 5, comma 3. 3. é fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall’art. 4, comma 1, lettera b). 4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l’ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, ancorchè non distribuiti. Art. 9. Bilancio e scritture contabili. 1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall’art. 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un’apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. 2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile. 3. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell’art. 3, comma 2. L’istituzione di tali imprese è disposta dall’organo di indirizzo della fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel registro. 4. Le fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell’art. 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonchè le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell’art. 8. 5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l’Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni, in modo da: a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalle fondazioni; b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un’adeguata redditività. Art. 10. Organi, finalità e modalità della vigilanza. 1. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finchè ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulla fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. 3. L’Autorità di vigilanza: a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni, come individuati all’art. 2; b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all’investimento patrimoniale delle fondazioni; c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata; d) può chiedere alle fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L’organo di controllo informa senza indugio l’Autorità di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività delle fondazioni; e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l’altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonchè i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto; f) può effettuare ispezioni presso le fondazioni e richiedere alle stesse l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2; g) emana il regolamento di cui all’art. 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci; h) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza; che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i) stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci; j) quando non siano adottati dai competenti organi della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all’art. 4, comma 1, lettera j), provvede all’adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell’organo di controllo; k) cura l’istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni. Art. 11. Provvedimenti straordinari dell’Autorità di vigilanza. 1. L’Autorità di vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l’attività della fondazione. 2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza. 3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell’ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all’Autorità di vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7. 4. Ai commissari straordinari spetta l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. 5. L’indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell’Autorità di vigilanza ed è posta a carico della fondazione. 6. Le funzioni dell’organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale. 7. L’Autorità di vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto di liquidazione della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L’Autorità di vigilanza nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L’eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6. 8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell’Autorità di vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l’Autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa. 9. L’Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell’attività della fondazione. Titolo II Art. 12. Disposizioni varie di carattere tributario. 1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, le modalità previste all’art. 9, di imprese strumentali ai loro fini statutari. 2. Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all’adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell’art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni. 3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall’art. 6, nella Società bancaria conferitaria. Si applica l’art. 111-bis, comma 3, del TUIR. 4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali. In ogni caso, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L’acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione. 5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la fondazione possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipazioni di controllo nella Società bancaria conferitaria ai sensi dell’art. 6. 6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d’imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni. 7. Nell’art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: >. 8. Nell’art. 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: >. 9. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni. Art. 13. Plusvalenze. 1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche nè alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche nè dell’imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società bancaria conferitaria, realizzate dalla società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. Titolo III Art. 14. Soggetti e oggetto degli scorpori. 1. Le Società conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonchè delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18. 2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell’art. 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo bancario di cui all’art. 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici. 3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione. Art. 15. Scissione. 1. Le Società conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all’art. 6, comma 5, alla scissione, prevista dall’art. 14, a favore di società controllate dalla fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria. Art. 16. Assegnazione. 1. Le Società conferitarie deliberano l’assegnazione prevista nell’art. 14 con le modalità stabilite dall’art. 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall’art. 2501-quinquies del codice civile. L’assegnazione alle fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei settori rilevanti. 2. Il patrimonio netto delle Società conferitarie che procedono all’assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società conferitaria. 3. Per la Società conferitaria, l’assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche nè a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l’imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. 4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche nè a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni. 6. Le Società conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da fondazioni, possono realizzare l’assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell’art. 44 del TUIR non si applicano all’attribuzione alla fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all’art. 12, comma 3, ovvero quelle di cui all’art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva del 18 novembre 1994. Art. 17. Cessione diretta. 1. Le Società conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all’art. 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall’art. 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo art. 16. Art. 18. Apporto di beni immobili a fondi immobiliari. 1. Le Società conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all’art. 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria. 2. L’apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all’art. 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 3. L’apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i fondi immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del fondo immobiliare ed è sottoposto all’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell’art. 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del fondo immobiliare che intende ricevere l’apporto. Art. 19. Apporto di beni immobili da parte di fondazioni. 1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall’art. 12, comma 3. 2. All’apporto effettuato da fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all’art. 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell’art. 16, comma 1. La fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Art. 20. Permuta di beni immobili. 1. La permuta, mediante la quale la fondazione acquisisce beni o titoli della Società bancaria conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all’art. 16, commi 3 e 5. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, la fondazione e la Società bancaria conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Art. 21. Valutazione dei beni e delle partecipazioni. 1. Le Società conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell’art. 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei conferimenti. 2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d’imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico. 3. Le Società conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. Titolo IV Art. 22. Fusioni e altre operazioni di concentrazione strutturale. 1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonchè da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone giuridiche con l’aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi d’imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l’operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell’1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l’analogo aggregato risultante dall’ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d’imposta. 2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell’imposta di cui al comma 1 corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l’imputazione di tale riserva. 3. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l’ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’art. 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1. 4. Per i periodi d’imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell’art. 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone giuridiche con l’aliquota prevista dall’art. 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l’aliquota prevista dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell’art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato. Art. 23. Operazioni di concentrazione non strutturale. 1. Le disposizioni dell’art. 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell’art. 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè, per le operazioni che hanno dato luogo all’aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all’art. 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l’applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale si è perfezionata l’operazione che ha dato luogo all’aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell’1,2 per cento della differenza tra a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l’analogo aggregato risultante dall’ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni. 2. L’applicazione delle disposizioni del comma 1, esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l’applicazione delle disposizioni dell’art. 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse. Art. 24. Regime speciale ai fini delle imposte indirette. 1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell’ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni. Titolo V Art. 25. Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio. 1. Le partecipazioni di controllo nelle Società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni, fermo restando quanto previsto dall’art. 12, comma 3. 2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall’Autorità di vigilanza tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1. 3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l’Autorità di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all’esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio. Titolo V Art. 26. Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994. 1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall’art. 2, comma 3, della direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l’esecuzione del programma, purchè entro il termine di cui all’art. 13. 2. Per le fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall’art. 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell’attivo previsto dall’art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all’art. 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata. Art. 27. Partecipazione al capitale della Banca d’Italia. 1. Le fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell’art. 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d’Italia, a condizione che: a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi; b) operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano; c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei settori rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 10. 2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti. 3. Ulteriori condizioni e requisiti per l’ammissione delle fondazioni al capitale della Banca d’Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti. 4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d’Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca. Art. 28. Disposizioni transitorie. 1. Le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l’Autorità di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l’adeguamento degli statuti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all’adozione degli statuti. 2. La disposizione di cui all’art. 2, comma 1, si applica alle singole fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1. 3. Le fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie: a) convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell’assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell’assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale; b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all’acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d’Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l’emissione dei titoli di cui alla presente lettera. 4. L’incompatibilità prevista dall’art. 4, comma 3, con riguardo ai componenti l’organo di amministrazione di fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società bancarie conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1. 5. L’Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto. 6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo. Art. 29. Disposizione finale. 1. Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile. Art. 30. Abrogazioni. 1. Sono abrogati: a) l’art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218; b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; c) l’art. 1, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Art. 31. Copertura finanziaria. 1. Agli oneri recati dall’attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell’art. 8 della legge di delega. 2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.


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