Non profit

Disabili,ecco le spese da detrarre nel 730

Spese sanitarie e di assistenza,analisi, acquisto di medicinali e veicoli speciali:quali si possono dedurre dal reddito o scalare dall'imposta.

di Salvatore Pettinato

I portatori di handicap possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per acquistare mezzi necessari alla deambulazione e quelle mediche affronatate per la malattia. Il costo dell?auto può essere detratto dalle tasse? Uso il 730 o aspetto il complicatissimo modello ?Unico?? Laura B. (Mi)(e:mail)

Risponde Salvatore Pettinato
Per poter dedurre o detrarre, a seconda dei casi, le spese mediche, nonché di acquisto dei mezzi necessari alla deambulazione o gli autoveicoli per portatori di handicap è sufficiente, qualora ne ricorrano i presupposti, utilizzare il 730, non essendo di contro necessario compilare il Modello Unico. In particolare, le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap vanno indicate nel rigo E19, le spese sanitarie ?generiche? nel rigo E1, le spese sostenute per l?acquisto dei mezzi necessari all?accompagnamento e alla deambulazione nel rigo E2 e, infine, le spese sostenute per l?acquisto di veicoli nel rigo E3. Si ritiene, tuttavia, opportuno segnalare al lettore che le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art.3 della L. n.104/1992, sono deducibili dal reddito complessivo, e non detraibili dall’imposta, mentre le spese sanitarie diverse dalle precedenti nonché le prestazioni chirurgiche, le analisi, le prestazioni specialistiche, l?acquisto di medicinali ecc., sono detraibili nella misura del 19 % dell?importo pagato, per la parte eccedente L. 250.000, dall?imposta lorda.
Quanto al diritto alla detrazione integrale (senza la franchigia di L. 250.000) spettante nella misura del 19% delle spese sostenute per acquistare i mezzi necessari alla deambulazione, nonché per l?acquisto di monoveicoli ed autoveicoli, giova ricordare che tale possibilità è riconosciuta esclusivamente ai soggetti compresi tra quelli indicati all’art. 3 della L. n.104/1992 o a quelli ai medesimi equiparati (dove per tali si devono intendere, stando alle istruzioni ministeriali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della citata legge ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell?invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. nonché i grandi invalidi di guerra di cui all?art. 14 del T.U. n.915 del 1978). Si ritiene utile, inoltre, sottolineare il fatto che la detrazione del 19 % del costo sostenuto per il veicolo spetta una sola volta in un periodo di 4 anni, a meno che dal pubblico registro automobilistico non risulti che il veicolo è stato da questo cancellato.
Tale diritto, infine, spetta con riferimento ad un solo veicolo e può essere calcolato su un importo massimo di spesa di L. 35 milioni.

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