Volontariato

Disabili: il Fisco illustra le esenzioni sulle tasse auto

I casi in cui non è richiesto l'adattamento del veicolo

di Benedetta Verrini

In un lungo approfondimento, il notiziario dell’Agenzia delle Entrate, Fiscooggi (www.fiscooggi.it) ha chiarito in quali casi è prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. I soggetti beneficiari sono le persone con handicap, con ridotte o impedite capacità motorie (di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992); coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche, diverse da quelle previste per il rilascio della certificazione di cui all’articolo 3, della legge n. 104/92 (ad esempio, cause di lavoro, di guerra o invalidità civile); i soggetti con handicap psichico mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, nonché ai non vedenti e sordomuti. L’esenzione è prevista per veicoli come motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. “Secondo la vigente normativa” spiega l’articolo di Fiscooggi, “i soggetti portatori di handicap, con ridotte o impedite capacità motorie, possono usufruire dell’agevolazione soltanto qualora sussista la necessità di adattamento del veicolo in funzione della menomazione di cui il portatore di handicap è affetto”. Gli adattamenti possono riguardare anche soltanto la carrozzeria o il cambio automatico. Per i veicoli condotti da soggetti provvisti di patente speciale, gli adattamenti devono, in ogni caso, corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione di cui all’articolo 119 del Codice della strada. In linea generale, gli adattamenti al veicolo sono i seguenti: – pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico – scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico – braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico – sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’ abitacolo – sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cintura di sicurezza) – sportello scorrevole. Per i soggetti con handicap psichico mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, per gli invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, per i non vedenti e sordomuti l’esenzione è riconosciuta anche in assenza di adattamento del veicolo. Per usufruire dell’esenzione il veicolo deve essere intestato al soggetto con handicap o, se titolare di redditi propri non superiori a 2840,51 euro, deve essere intestato al familiare di cui risulta a carico. Per ogni soggetto disabile è ammessa l’esenzione per un solo veicolo. A tal proposito, la risoluzione n. 169 del 4/6/2002 ha riconosciuto il diritto all’esenzione per due veicoli intestati allo stesso possessore con a carico due soggetti disabili, poiché ognuna delle due esenzioni viene riferita a ciascun disabile. Viene riconosciuto il diritto all’esenzione anche per i soggetti stranieri residenti, domiciliati o aventi stabile dimora in Italia, con permesso di soggiorno, purché in possesso di tutti i requisiti suddetti. La cittadinanza italiana, infatti, non è un requisito soggettivo richiesto dall’esenzione in esame. Per ottenere l’esenzione, spiega ancora Fiscooggi, gli interessati devono inoltrare apposita istanza in carta libera all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, specificando la targa del veicolo, e allegando alla stessa: – copia della carta di circolazione da cui risultano gli adattamenti effettuati sul veicolo – copia della patente speciale, se richiesta – atto che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (se ne ricorrono le condizioni) – copia del certificato di “invalidità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”. Qualora la certificazione di invalidità rilasciata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992 non specifichi in modo esplicito la suddetta definizione di invalidità, è possibile richiedere all’Asl una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la menomazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.


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