Economia

Diritto societario: Statuti, per adeguarli c’è ancora tempo.

Ancora tre mesi per mettersi in regola secondo quanto previsto dalla riforma del diritto societario. Ma non è l’unica novità del dicembre scorso.

di Redazione

Correzioni in ?zona Cesarini?. Gli ultimi giorni del 2004 sono stati giorni di intensa attività per il legislatore. Il 21 dicembre scorso il decreto legge 266/04, conosciuto come ?Milleproroghe?, ha prorogato dal 31 dicembre 2004 al 31 marzo 2005 la scadenza per l?adeguamento degli statuti alla riforma del diritto societario, prevista dalla legge 6/2003. Sempre entro il 31 marzo è prevista la presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente al neo istituito Albo delle società cooperative, ai sensi dell?art. 2512 del nuovo Codice civile.
Ma non è tutto. Il 30 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 310 del 2004 che contiene integrazioni e modifiche alla riforma del diritto societario. Ecco alcune delle principali novità. Nel computo della prevalenza nelle cooperative di lavoro sono comprese anche le altre forme di apporto mutualistico, come le collaborazioni e il lavoro autonomo. Nelle cooperative agricole composte da 3 a 8 soci possono essere soci anche società semplici e non solo persone fisiche, come l?articolo 2522 del Codice civile impone per tutte le altre cooperative costituite da almeno 3 soci.
Per le cooperative alle quali si applica la disciplina delle società per azioni, è stata soppresso il limite di tre mandati consecutivi per gli amministratori, i quali potranno quindi essere eletti a tempo indeterminato, salvo revoca. Le modifiche al diritto societario hanno precisato meglio i requisiti dei soci delle cooperative, sostituendo il secondo comma dell?articolo 2527: il divieto a divenire soci riguarda ora non più coloro che svolgono attività identiche o affini, ma attività in concorrenza con quelle esercitate dalla cooperativa.
Novità anche per quelle cooperative che intendono procedere alla trasformazione in una società commerciale. Le modifiche apportate all?articolo 2545 undecies del Codice civile stabiliscono che l?assemblea non può procedere alla deliberazione della trasformazione se la cooperativa non è stata sottoposta a revisione nell?anno precedente, a meno che gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta all?organo di vigilanza almeno 90 giorni prima della data dell?assemblea straordinaria. Infine, la modifica all?articolo 2525 del Codice civile pone un limite al valore massimo di ogni azione. La versione precedente prevedeva un unico limite di 500 euro sia per le quote che per le azioni, ora tale limite vale solo per le azioni. Per le quote di capitale delle persone fisiche rimane invece il limite massimo di 100mila euro .

di Ermanno Belli
responsabile Ufficio legale Confcooperative

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