Welfare

Diritto d’asilo, la Ue detta le norme minime

Con una direttiva appena pubblicata nella GUCE, l'Unione tenta di dare standard minimi di protezione agli stranieri che chiederanno asilo nei Paesi membri

di Benedetta Verrini

Mentre in Italia è iniziata la discussione su due proposte di legge dedicate al diritto d’asilo, l’Unione Europea adotta provvedimenti comuni con una direttiva. A chi arriva nel territorio dell?Unione chiedendo lo status di rifugiato per motivi umanitari, gli Stati membri non potranno più rispondere prescindendo dal rispetto di alcune regole minime. Dovranno garantire loro una vita dignitosa e una serie di diritti di base sulla residenza, la libera circolazione, l’istruzione, il lavoro, la formazione, l?assistenza sanitaria e in materia di ricongiungimenti familiari. E? quanto stabilisce la direttiva 2003/9/CE DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003, recentemente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. E? il risultato di un lunghissimo lavoro di negoziazione tra i diversi Stati membri, che, pur avendo ancora delle distinte politiche per i rifugiati, sono pervenuti alla definizione di alcune norme minime relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Europa. In particolare, la direttiva stabilisce che “Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo” (art.13). Inoltre, sono previsti particolari standard di protezione per i richiedenti in particolari condizioni di fragilità (“gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili,quali i minori,i minori non accompagnati,i disabili,gli anziani,le donne in stato di gravidanza,i genitori singoli con figli minori,le persone che hanno subito torture,stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,fisica o sessuale”, art.17). Per quanto riguarda i minori non accompagnati che presentano domanda di asilo, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ospite, dovranno essere alloggiati presso familiari adulti; presso una famiglia affidataria; in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori; in altri alloggi idonei per i minori. Solo i minori non accompagnati che abbiano compiuto 16 anni potranno essere alloggiati in centri d’accoglienza per adulti. La direttiva, nel complesso, costituisce un progresso importante compiuto dall?Unione, che, seppure con lentezza, procede da anni verso l?obiettivo di una politica comune. Il testo integrale è scaricabile nell’allegato nella colonna a lato


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