Welfare

Diritto all’assistenza per il bimbo disabile

Il sostegno domiciliare è previsto sempre, senza vincoli di età. E per l’asilo nido, c’è una corsia preferenziale di Salvatore Nocera

di Redazione

Sono il genitore di un bambino di due anni e mezzo, disabile al 100%, e fruisco della legge 104. Viste le sue condizioni, necessita di controllo e assistenza 24 ore su 24. Ho chiesto all?assistente sociale del mio Comune (Locri) se esiste la possibilità di avere un aiuto domiciliare. Mi ha risposto che l?assistenza domiciliare spetta dopo il compimento del sesto anno di età del bimbo disabile. è vero? Cosimo (email) Risponde Salvatore Nocera Ai sensi dell?art. 22 comma 4 della legge 328/00, l?assistenza domiciliare è considerata un servizio rientrante nei ?livelli essenziali dei servizi? che le leggi regionali devono garantire a tutti i cittadini con disabilità. In forza della nuova legge di riforma si può pretendere che tale servizio sia garantito a tutti. Chi sostiene la non necessità di assistenza domiciliare prima di una certa età, ha una concezione assai riduttiva dei contenuti di tale servizio. Per bambini piccoli dovrebbe avere una forte connotazione educativa oltre che assistenziale. Il servizio va personalizzato caso per caso, ma non vi è alcuna norma nazionale che fissi un?età minima. La competenza è del Comune di residenza del bambino ed è quindi compito del servizio sociale comunale, d?intesa con l?unità multidisciplinare dell?Asl che ha proceduto alla diagnosi funzionale, farsi carico di predisporre un progetto. L?intervento assistenziale non deve necessariamente essere svolto da operatori dipendenti del Comune che può dare in convenzione a un soggetto privato o del privato sociale la gestione di progetti di assistenza domiciliare. Ove il Comune richieda una partecipazione alle spese, non è da dimenticare che il dlgs. 130/00 ha stabilito che per servizi ai disabili si deve tener conto solo della situazione economica del disabile. In aggiunta o in alternativa, il Comune potrebbe attivare degli asili nido, cui il bambino con disabilità ha diritto prioritario di accesso ai sensi dell?art 12 comma 1 della legge 104/92.


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