Famiglia

Dipendenti pubblici, ammessi solo i rimborsi

In aumento i controlli fiscali

di Redazione

«Raggiungono le centinaia di migliaia di euro le multe che decine di dirigenti a titolo gratuito di associazioni sportive dilettantistiche in tutta Italia si sono visti recapitare dall’Agenzia delle entrate». La denuncia di Livio Mastrostefano, fondatore del comitato «Salviamo lo sport dilettantistico», è stata ripresa dal nostro portale lo scorso 26 marzo (www.vita.it/news/view/101957). Per i dipendenti pubblici che svolgono attività volontaria esiste però una specifica normativa. Ecco cosa prevede.L’articolo 90 comma 23 della legge 289 del 27 dicembre 2002 (Legge Finanziaria 2003) ha previsto una grossa opportunità per le società sportive dilettantistiche: ridurre i costi di gestione del personale ovvero usufruire di prestazioni gratuite da parte di dipendenti pubblici, da svolgersi fuori dall’orario di lavoro. Successivamente anche l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21/E/2003, ha chiarito che deve esserci il divieto di corresponsione di compensi al pubblico dipendente, a cui di fatto spettano soltanto rimborsi spesa così come previsto dall’articolo 81 comma 1 lettera m) del Tuir, quando decide di svolgere una prestazione a favore di una società sportiva dilettantistica.
Il pubblico dipendente che vuole svolgere gratuitamente la propria opera a favore di una associazione o società sportiva dilettantistica è obbligato a comunicarlo alla pubblica amministrazione da cui dipende, che deve limitarsi solo a recepire tale volontà. Esistono però di fatto alcuni aspetti carenti della norma, che ad oggi non hanno ricevuto alcun tipo di chiarimento.
Ad esempio né la disposizione legislativa né tanto meno l’Agenzia delle entrate hanno chiarito nulla in merito al ruolo e all’attività che il pubblico dipendente può svolgere, in modo gratuito, all’interno della società sportiva dilettantistica. Questo significa che l’attività può essere sia di natura prettamente sportiva (atleta, tecnico, preparatore atletico) oppure riferita ad altre mansioni come segretario, medico etc..
Altro punto da chiarire è cosa si intende con la locuzione «fuori dall’orario di lavoro», in quanto questo termine si presta a numerose interpretazioni: come ad esempio durante il periodo di ferie, di permessi, durante il periodo in cui uno risulta essere in malattia, durante un periodo di assenza dal posto di lavoro per infortunio, etc. Una simile specificazione sarebbe stata utile per evitare che alcuni impiegati pubblici, falsi volontari, prestino la propria attività a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche a discapito della pubblica amministrazione da cui dipendono.
Un altro dubbio nasce relativamente alla natura della prestazione svolta dai pubblici dipendenti, in quanto sarebbe stato opportuno chiarire se gli stessi debbano essere considerati o meno come volontari, visti gli obblighi assicurativi previsti dall’articolo 4 della legge 266/1991. Sempre in merito a persone che svolgono la propria attività lavorativa presso pubbliche amministrazioni, interessante è il caso dei lavoratori inglobati in organico tramite una agenzia di somministrazione (ex interinale). Nel trattare tale argomento occorre considerare che l’articolo 90 comma 23 della legge 289/2002 parla di dipendenti della pubblica amministrazione, per cui sono di fatto esclusi i lavoratori inviati presso una pubblica amministrazione da una agenzia di somministrazione.
La giustificazione di quanto appena affermato nasce dal fatto che i lavoratori somministrati ad una pubblica amministrazione sono dipendenti non di questa, ma dell’agenzia che li ha inviati, la quale provvede alla loro regolare assunzione e a tutti gli adempimenti previsti per legge. Inoltre la norma non parla di lavoratori che svolgono la loro prestazione lavorativa presso una pubblica amministrazione, nel qual caso avrebbero potuto essere compresi anche i lavoratori somministrati.


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