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Determinazione per il 2002 della consistenza massima degli obiettori in servizio, nonche’ determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001

di Redazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2002
Determinazione per l’anno 2002 della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell’art. 9 della legge n. 230/1998, e successive modificazioni, nonche’ determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all’estero
(GU n. 38 del 14-2-2002)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina della
attivita’ di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente
“Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense
relativi al servizio di leva, a norma dell’art. 1, comma 106, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)”;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza”;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante, “Istituzione del
servizio civile nazionale”;
Visto l’art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi’ come
integrato dall’art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999,
n. 424, ed in particolare i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;?
Visto l’art. 6 della legge n. 64/2001, che demanda al Presidente
del Consiglio dei Ministri la determinazione – con decreto da
adottarsi ai sensi dell’art. 9, comma 2-quater, della legge n.
230/1998 – della consistenza del contingente dei giovani ammessi al
servizio civile, nel periodo transitorio di cui all’art. 4 della
medesima legge n. 64/2001;
Visto l’art. 9 della legge n. 230/1998 e, in particolare il comma
5, che attribuisce all’Ufficio nazionale per il servizio civile la
determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere
all’estero;
Visto l’art. 9 della legge n. 64/2001 che definisce le ipotesi e le
modalita’ di svolgimento del servizio civile all’estero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2
ottobre 2001, recante la determinazione del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo
trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di
verifiche;
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante “Indennita’
al personale dell’amministrazione dello Stato incaricato di missione
all’estero” e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 27 agosto 1998, recante “Adeguamento delle
diarie di missione all’estero del personale statale, civile e
militare, delle universita’ e della scuola”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il
Parlamento e’ stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230 e 6 marzo 2001, n. 64;
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n.
64/2001, nel contingente dei giovani da avviare al servizio civile
devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno optato per
l’obiezione di coscienza ai sensi della legge n. 230 del 1998;
Considerati i criteri di assegnazione degli obiettori previsti
dall’art. 9, comma 3, della legge n. 230 del 1998 ed i vincoli
territoriali di assegnazione, le indicazioni espresse dagli enti e
dagli obiettori di coscienza e le disponibilita’ finanziarie del
Fondo nazionale di cui all’art. 19 della medesima legge n. 230/1998;
Ravvisata la necessita’ di avviare, sin dal periodo transitorio di
cui all’art. 4 della legge n. 64 del 2001, i giovani ammessi a
prestare il servizio civile su base volontaria, nei limiti del
contingente previsto dall’art. 6 della medesima legge, in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili;
Su proposta del Ministro per i rapporti per il Parlamento;

Decreta:

Art. 1. Consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza
1. La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori
di coscienza da avviare al servizio per l’anno 2002, tenuto conto
oltretutto della stretta correlazione e della conseguente incidenza
sui settori di impiego previsti dall’art. 8, comma 2, lett. b) della
legge n. 230 del 1998, e’ definita, in relazione a ciascun periodo di
avvio al servizio, in 65.500 unita’, di cui fino ad un massimo di 500
unita’ da impiegare all’estero.
2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da
avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1,
l’Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per
la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata
senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata
L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 9, comma
2-bis, della legge n. 230/1998.

Art. 2. Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in L.I.S.A.A.C. di cui all’art. 9 comma 2-bis della legge n. 230/1998
1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la
concessione della dispensa e per l’invio in L.I.S.A.A.C. di cui
all’art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998 sono, in ordine di
priorita’ decrescente, di seguito definite:
a) difficolta’ economiche o familiari e responsabilita’
lavorative di conduzione d’impresa o assistenziali (art. 9, comma
2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998):
1. unico produttore di reddito del nucleo familiare;
2. appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai
minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro
della difesa, a norma dell’art. 7, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell’aggiornamento annuale
dell’indice ISTAT del costo della vita;
3. orfano di entrambi i genitori;
4. appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano
prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
5. appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo
grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per
l’aggravarsi di infermita’ contratte per tale causa;
6. figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui
lesione o infermita’ sia ascrivibile alla prima o alla seconda
categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o
integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermita’,
accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi
previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella
A;
7. appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia
affetto da grave infermita’, convalidata dalla ASL competente, che
richieda cure mediche onerose o necessita’ di assistenza continua,
laddove la presenza dell’interessato sia necessaria per fronteggiare
gli oneri o per assicurare l’assistenza;
8. responsabile diretto e determinante della conduzione di
impresa o di attivita’ economica avviata entro il giorno precedente
alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile,
ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di
incentivazione all’imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo
sempre che con la partenza dell’interessato vengano a mancare i
presupposti fondamentali per la funzionalita’ tecnico amministrativa
dell’azienda o dell’attivita’;
9. selezionato da enti pubblici o privati ai fini
dell’assunzione con contratto di apprendistato o formazione lavoro
per una durata non inferiore ai dodici mesi ovvero con proposta di
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, per il quale sia
richiesto l’adempimento degli obblighi di leva; l’interessato, al
fine di conseguire la definitivita’ del provvedimento di
dispensa/L.I.S.A.A.C., e’ tenuto a far pervenire all’Ufficio
nazionale per il servizio civile entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
dispensa/L.I.S.A.A.C. il contratto definitivo di assunzione e la
certificazione inerente il deposito presso la sezione territoriale
per l’impiego. In caso contrario, l’Ufficio nazionale per il servizio
civile revoca la dispensa/L.I.S.A.A.C.
b) svolgimento di attivita’ scientifica, artistica, culturale con
acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o
internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b) della citata legge n.
230 del 1998):
1. cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano
nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche,
culturali, purche’ l’impegno ed i meriti siano adeguatamente
documentati e verificabili dall’Ufficio.
Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture
pubbliche nazionali, dell’Unione europea o internazionali ovvero da
strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza,
operanti in campo nazionale o internazionale.
c) minore indice di idoneita’ somatico-funzionale o
psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto
conto dell’area vocazionale e del settore di impiego, qualora
costituisca impedimento all’espletamento del servizio o ne
pregiudichi la funzionalita’ (art. 9, comma 2-bis, lettera c) della
legge n. 230/1998):
l’Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d’ufficio la
sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento di
dispensa con riferimento alle categorie di idoneita’, fino alla 2a,
di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante
“Criteri concernenti l’attribuzione di una determinata categoria ai
giovani in possesso di minor indice di idoneita’ somatico-funzionale
o psico-attitudinale”. Quanto previsto al presente punto c) non si
applica agli obiettori di coscienza gia in servizio. E’ possibile da
parte degli interessati presentare comunque esplicita richiesta di
avvio al servizio;
d) indisponibilita’ all’impiego degli obiettori di coscienza da
parte degli enti convenzionati nell’ambito della regione di residenza
o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto
dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9,
comma 2-bis, lettera d) della legge n. 230 del 1998):
l’Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere
all’avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza,
individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo
soddisfacimento delle richieste degli interessati tenuto conto della
disponibilita’ dei posti d’impiego. A tal fine procede
all’individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo
a disposizione dell’Ufficio per l’adozione del provvedimento di
assegnazione, considerando prioritariamente l’ambito comunale e,
quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle
disponibilita’ finanziarie per coprire gli eventuali oneri
addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell’alloggio.
Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori
di coscienza gia’ in servizio.

Art. 3. Deroghe all’ordine di priorita’ delle condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all’art. 2
1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di
rivedibilita’ previsto per il recupero dei soggetti
tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno
1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall’ordine di
priorita’ di cui all’art. 2.
2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall’art. 7,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto
alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata gia’ respinta
perche’ non presentata nei termini previsti, costituisce titolo
valido avente priorita’ sulle altre situazioni contemplate dall’art. 2.

Art. 4. Aspetti applicativi dell’invio in L.I.S.A.A.C., a norma dell’art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998
1. Nell’anno 2002, l’Ufficio nazionale per il servizio civile puo’
adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell’art.
9, comma 2-ter della legge n. 230/1998, nella forma
dell’anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di
trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.

Art. 5. Procedure
1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui
alle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 1, del presente decreto, i
giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano
inoltrato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, sino al 31 dicembre 2001, nonche’ i giovani
dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo,
secondo e terzo trimestre dell’anno 2002 e che abbiano inoltrato
apposita domanda entro i termini previsti dall’art. 4, comma 1, della
legge n. 230 del 1998, purche’ non si trovino nelle posizioni di
ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilita’ alla
chiamata previste dall’ordinamento vigente. Relativamente alle
condizioni previste dalle lettere c) e d) dell’art. 2 e dall’art. 4
del presente decreto, l’Ufficio nazionale per il servizio civile
adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d’ufficio.
2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono
essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede
l’assunzione in servizio e nel corso dell’espletamento del servizio
medesimo.
3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio nazionale per il
servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate,
per conoscenza, anche all’ente presso il quale l’obiettore presta
servizio. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle
domande da parte dell’Ufficio nazionale per il servizio civile
decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell’Ufficio
medesimo.
4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l’avvio al
servizio.

Art. 6. Contingente dei volontari, dei cittadini abili al servizio militare che optino per il servizio civile nazionale
1. Il contingente dei volontari da impiegare in attivita’ di
servizio civile ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 6 marzo
2001, n. 64 e’ definito per l’anno 2002 in 9.000 unita’, di cui 8.000
da impiegare in Italia e 1.000 all’estero.
2. Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva
che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 64 del 2001,
dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto
che il servizio militare, purche’ non risultino necessari al
soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze
armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e’
determinato, per l’anno 2002, sulla base dei dati trasmessi dal
Ministero della difesa, nell’ammontare massimo di 2.000 unita’.

Art. 7. Altre disposizioni relative ai volontari, ai cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale ed al servizio civile all’estero.
1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato
all’art. 6 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in
Italia, agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio
all’estero ed ai cittadini di cui al comma 2, del citato art. 6 si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento
annuale di programmazione finanziaria per l’anno 2002 dell’Ufficio
nazionale per il servizio civile in relazione alla quantificazione
del trattamento economico, del trattamento di missione e dei
contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio,
formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.

Roma, 25 gennaio 2002
p. Il Presidente: Giovanardi

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