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Determinazione dello schema-tipo di convenzione fraregioni e associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.
di Redazione
Decreto ministeriale 18 settembre 1991 (in Gazz. Uff., 3 ottobre
1991, n. 232). — Determinazione dello schema-tipo di convenzione fra
regioni e associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.
Art. 1.
Convenzioni.
1. Le regioni e le province autonome, nello stipulare le
convenzioni con le associazioni o le federazioni di donatori
volontari del sangue, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 4
maggio 1990, n. 107, di seguito indicata come legge n. 107/1990,
ottemperano ai seguenti criteri fissati quale schema-tipo delle
convenzioni stesse.
Art. 2.
Attività di propaganda, di promozione e di educazione alla salute.
1. La convenzione, in aderenza alle condizioni del piano sanitario
regionale, disciplina il concorso necessario delle associazioni e
federazioni in premesse indicate per l’organizzazione e l’attuazione
delle attività di propaganda e promozione specifiche, in
collaborazione con le unità sanitarie locali.
2. Le regioni e le province autonome forniscono il supporto per
l’informazione tecnico-scientifica destinato alla promozione della
donazione del sangue nel rispetto della tutela della salute dei
donatori.
3. Le regioni e le province autonome valutano gli oneri finanziari
delle iniziative, assicurando il relativo finanziamento con il
concorso delle unità sanitaria locali e dei comuni interessati.
Art. 3.
Rapporti economici.
1. La convenzione definisce le forme di corresponsione di un
contributo da parte delle regioni e province autonome alle
associazioni e alle federazioni di donatori di sangue per lo
svolgimento dei compiti e dell’attività istituzionale indicata
dall’art. 2, punto 2, della legge n. 107/1990 e dagli articoli 1 e 2
del presente schema-tipo di convenzione.
2. Dal contributo di cui al precedente comma sono, comunque,
esclusi i costi di cessione delle unità di sangue.
3. La regione potrà valutare di volta in volta anche iniziative
particolari o progetti obiettivi per la promozione e la propaganda
del dono del sangue con il concorso delle unità sanitarie locali e
dei comuni interessati, assicurandone, conseguentemente, il relativo
finanziamento.
Art. 4.
Raccolta del sangue e tutela del donatore.
1. Le associazioni e le federazioni di donatori volontari del
sangue, in aderenza ai propri fini statutari, concorrono alla
raccolta del sangue attivando i propri iscritti e concordando con le
strutture trasfusionali pubbliche la chiamata dei donatori.
2. La convenzione stabilisce le modalità con le quali è concordata
con le associazioni e le strutture trasfusionali pubbliche la
realizzazione del servizio di chiamata dei donatori.
3. La convenzione stabilisce, altresì, le modalità con le quali le
associazioni e la federazioni comunicano alle strutture trasfusionali
gli elenchi, periodicamente aggiornati, dei propri donatori, anche ai
fini degli accertamenti di idoneità alla donazione, ai sensi del
comma 4 degli articoli 2 e 3 della legge n. 107/1990.
4. La convenzione stabilisce, inoltre, le modalità attuative del
decreto ministeriale 15 gennaio 1991, ai fini della tutela della
salute del donatore da parte dei servizi di immunoematologia e
trasfusione e dei centri trasfusionali di cui agli articoli 5 e 7
della legge n. 107/1990, di concerto con le associazioni e le
federazioni di donatori di sangue.
5. La convenzione prevede adeguata copertura assicurativa per i
donatori nell’ipotesi di danni ed infortunio, anche in itinere,
correlati con la donazione.
Art. 5.
Gestione delle unità di raccolta fisse e mobili da parte delle
associazioni e federazioni dei donatori volontari del sangue.
1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle esigenze
del piano sanitario nazionale, possono affidare in via convenzionale,
per ambiti territoriali definiti, la gestione della raccolta del
sangue e del plasma, con strutture fisse e mobili, alle associazioni
e federazioni in premessa indicate che ne facciano richiesta, previa
verifica delle condizioni strutturali previste dall’art. 7, comma 2,
della legge n. 107/1990.
2. In sede di convenzione le parti concordano l’entità e le
modalità di corresponsione del rimborso delle spese per le attività
di raccolta qualora delegate alle associazioni e alle federazioni di
donatori di sangue, fissando garanzie ed adempimenti che dovranno
essere osservati anche da parte del rispettivo personale.
Art. 6.
Partecipazione delle associazioni alla programmazione e sviluppo
dell’attività di raccolta dei servizi trasfusionali.
1. In sede di convenzione sono stabilite le modalità della
partecipazione delle associazioni e delle federazioni di donatori di
sangue alle attività dei servizi trasfusionali in maniera da
garantire la presenza di tutte le componenti istituzionali, tecniche
ed associative, ad esse interessate, in stretta collaborazione
operativa con il centro di coordinamento e compensazione di cui
all’art. 8 della legge n. 107/1990.
2. Il centro regionale di coordinamento e compensazione propone
alla regione le linee guida finalizzate alla collaborazione delle
associazioni e delle federazioni convenzionate con le strutture
trasfusionali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 107/1990.
3. Le regioni e le province autonome formulano gli indirizzi per le
unità sanitarie locali e gli enti e istituti di cui all’art. 18,
comma 1, della legge n. 107/1990 per la realizzazione della
partecipazione di cui al presente articolo.
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