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Determinazione dei protocolli per la concessionedell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle personehandicappate.

di Redazione

Decreto ministeriale 4 marzo 1993 (in Gazz. Uff., 18 marzo 1993, n.
64). — Determinazione dei protocolli per la concessione
dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.

Art. 1.

Ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un
handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano
attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al
controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere
o svolgono.
Tale controllo deve essere ripetuto con periodicità annuale o
inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualificazione
di agonista per i portatori di handicaps che praticano attività
sportiva è demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD)
o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 2.

L’accertamento di idoneità, per l’accesso alle singole attività
sportive agonistiche per persone handicappate, viene determinato dai
medici di cui all’art. 5, ultimo comma, del decreto legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento della idoneità specifica ai singoli
sport, i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti
sanitari previsti nell’allegato 1.
Il medico visitatore, tuttavia, ha facoltà di richiedere ulteriori
esami specialistici clinici e/o strumentali su motivato sospetto
clinico.
Nel caso che l’attività sportiva prescelta dall’interessato non sia
contemplata nel sopracitato allegato 1, essa deve essere assimilata,
ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quella che, tra
le previste, presenti maggiore affinità.
Nel caso in cui l’atleta pratichi più sport, questi deve sottoporsi
ad una sola visita d’idoneità.
La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini
contemplate per i singoli sport.

Art. 4.

In occasione degli accertamenti sanitari di cui all’art. 3,
l’atleta dovrà presentarsi munito di certificazione o cartella
clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata
convenzionata, attestante la patologia responsabile dell’handicap.

Art. 5.

Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo
certificato di idoneità secondo il modello di cui all’allegato 2, la
validità del quale permane fino alla successiva visita periodica. Il
possesso di tale certificato è condizione indispensabile per il
tesseramento alla FISD o agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.

Art. 6.

Per quanto concerne l’idoneità agonistica per i sordomuti, si
applica integralmente la normativa del D.M. 18 febbraio 1982,
escludendo la valutazione dell’udito.

Art. 7.

Gli atleti >, che accompagnano nelle gare gli atleti
ipovedenti o ciechi, devono sottoporsi agli accertamenti previsti dal
decreto ministeriale 18 febbraio 1982 relativamente agli sport
prescelti dagli atleti ipovedenti o ciechi.

Art. 8.

Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all’art. 3,
risulti un giudizio di non idoneità, temporanea o definitiva, alla
pratica agonistica di un determinato sport, l’esito negativo con
indicazione della diagnosi posta a base del giudizio
viene comunicato entro quindici giorni all’interessato, al competente
ufficio regionale ed alla commissione medica regionale d’appello,
prevista dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo
esito negativo.
Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della certificazione di non idoneità,
proporre ricorso dinanzi alla suddetta commissione regionale di
appello composta da:
un medico specialista o docente in medicina dello sport che
svolga anche le funzioni di presidente;
un medico specialista o docente in medicina interna o in materie
equivalenti;
un medico specialista o docente in cardiologia;
un medico specialista o docente in ortopedia;
un medico specialista o docente in medicina legale e delle
assicurazioni.
La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare,
avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della
specializzazione inerente al caso specifico.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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