Formazione

Detenuti immigrati, condannati due volte

Detenuti immigrati vittime di ingiustizie legali

di Cristina Giudici

Ringrazio Giancarlo Mandrino e l?associazione Betel per averci inviato questa lettera, che abbiamo scelto tra le numerose pervenuteci dopo l?inchiesta sulle carceri dei numeri 6 e 7 perché pone due problemi importanti e spesso dimenticati. Mentre si discute tanto di depenalizzazione di reati minori e di misure alternative, si dimenticano gli immigrati detenuti senza permesso di soggiorno, a cui tutti i benefici di legge vengono negati: negate misure alternative, arresti domiciliari, lavoro esterno, e gli immigrati tossicodipendenti, esclusi dalla possibilità di accedere a Sert e comunità di recupero. Tutto questo a causa di leggi inique e indifferenti ai diritti dei tanti cittadini detenuti. L?appello dei volontari, che rilanciamo, è che almeno agli immigrati vengano garantiti gli stessi diritti dei loro compagni di detenzione con cittadinanza italiana. Cari amici, innanzitutto mi congratulo e vi ringrazio per i servizi sulle carceri. Il carcere è un pianeta che sembra una entità extra-territoriale; bisogna sconfiggere questa prerogativa e permettere che si rafforzi e si allarghi sempre più il legame tra carcere e società e si pongano le basi per un riconoscimento reciproco. I vostri servizi aiutano a fare questo percorso. Con la presente, intendo porre alcune questioni che riguardano gli immigrati detenuti e tossicodipendenti ristretti, perché da tempo si presentano due problemi (sicuramente non solo al sottoscritto). Il primo problema riguarda la questione delle espulsioni. In base alla legge 39/90, l?immigrato, ai sensi del comma 12-ter dell?articolo 7 del D.L. 30/12/89, n. 416, poteva richiedere l?espulsione. Come sappiamo, il Testo Unico n. 286 del 25/07/98, ?Disposizioni concernenti la disciplina dell?immigrazione e norme sulla condizione dello straniero?, ha abrogato, dall?articolo 2 in poi , tutti gli articoli della legge 39/90, nella quale era prevista l?espulsione. Questo fatto grava pesantemente sugli immigrati, perché, in precedenza, quando raggiungevano i tre anni di residuo della pena, se avevano i requisiti, potevano chiedere l?espulsione per tornare nel loro paese d?origine. Oggi come sappiamo, non esiste più questa possibilità, per effetto dell?abrogazione a cui accennavo prima. Gli immigrati sono penalizzati (se rimane questa situazione), perché, ad esempio, anche in base alla nuova legge sulle misure alternative alla detenzione, qual è l?immigrato che potrà avere questi benefici? In teoria tutti, ma in pratica nessuno (o pochissimi) perché anche prima della citata legge l?immigrato che rientrava nei termini, in base alla mia esperienza, non beneficiava né degli arresti domiciliari, né della detenzione domiciliare e neppure di una possibilità di lavoro all?esterno (sono pochissimi coloro che hanno usufruito di queste possibilità), primo per la mancanza di una adeguata assistenza legale, per il presunto pericolo di fuga e perché sono senza fissa dimora, ecc. Anche l?importante circolare del Ministro del Lavoro, dove è prevista la possibilità dell?avvio al lavoro degli immigrati detenuti senza permesso di soggiorno e che ne abbiano i requisiti, anche se molto importante, è tutt’altro che facile da essere applicata, non per deficienza della circolare, ma per i pregiudizi esterni rispetto al detenuto, per le difficoltà burocratiche delle istituzioni di legare la domanda e l?offerta di lavoro e per i tempi di attuazione. La seconda questione riguarda gli immigrati tossicodipendenti detenuti, senza permesso di soggiorno. Infatti, essendo privi di soggiorno , sono senza iscrizione anagrafica e quindi, essendo privi di residenza, non sono presi in carico dal Sert.Questa situazione pone gli immigrati tossicodipendenti, senza soggiorno, in una posizione discriminante rispetto agli altri detenuti tossicodipendenti, perché non possono essere inviati alle comunità, essere affidati o utilizzare altri benefici legati alle problematiche della tossicodipendenza, dove è richiesta la residenza. Anni fa, esisteva il permesso di soggiorno per ?motivi di detenzione?; lo stato di detenzione, in questo caso, non potrebbe essere considerato, di fatto, un soggiorno obbligato? Credo che questi problemi, nello spirito della nuova legge e delle circolari applicative (penso, ad esempio, alla circolare del Ministro della Sanità, dove si parlava della salvaguardia della dignità della persona anche immigrata irregolare), vadano affrontati con determinazione nelle sedi opportune, per individuare una soluzione equa finalizzata alla parità di trattamento e con le stesse opportunità per tutte le persone ristrette. Ringrazio per l?ospitalità e porgo fraterni saluti Giancarlo Mandrino, Ass. Betel (Alessandria)


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