Formazione

Deleghe sociali: il testo del maxi-emendamento

Presentato ieri in Commissione Affari Costituzionali, il testo integrale della modifica che definisce ulteriormente lo spacchettamento del welfare

di Benedetta Verrini

Ieri la Commissione Affari Costituzionali, che sta esaminando il decreto legge sul riparto delle competenze dei ministeri, ha ricevuto il maxi-emendamento del governo che definisce, tra le altre cose, in modo più compiuto le attribuzioni dei ministeri “sociali”, quelli di Ferrero, Bindi e Melandri.
In commissione è intervenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio D’Andrea, che ha illustrato le principali modifiche contenute nelle proposte emendative del Governo.
In particolare, l’emendamento 1.1, riferito all’articolo 1 del decreto-legge, conferma l?attribuzione al Ministero del lavoro della materia pensionistica; l?emendamento 1.0.1 contiene una serie di modifiche alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri; l?emendamento x1.0.1, che conferisce al Governo una delega per il riordino delle disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri e l?emendamento x1.0.2 è relativo ai direttori generali delle aziende sanitarie.


Vi riportiamo il testo integrale del maxiemendamento (in neretto le parti riguardanti la riorganizzazione dei ministeri sociali):


1.1
Il Governo
All’articolo 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:
            «a) Al comma 1:
                1) sostituire la denominazione: “Ministero dell’istruzione” con la seguente: “Ministero della pubblica istruzione”;
                2) sostituire la denominazione: “Ministero dei beni e delle attività culturali” con la seguente: “Ministero per i beni e le attività culturali”;
                3) sostituire la denominazione: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio” con la seguente: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
            b) sostituire il comma 2 con i seguenti:
        “2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, della quale si avvale la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le strutture ausiliarie della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ed in specie il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l’Unità tecnica-finanza di progetto (UTPF) di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.
        2-bis. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 300 del 1999, al comma 2 sono soppresse le parole: “programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione.
        2-ter. L’articolo 16, decimo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente: “Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        2-quater. L’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato.”;
            c) al comma 3, sostituire la denominazione: “Ministero dello sviluppo economico” con la seguente: “Ministero delle attività produttive”;
            d) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: ?integrazione modale fra i sistemi di trasporto’ sono soppresse.”;
            e) sostituire il comma 6 con il seguente:
        “6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l’esercizio delle rispettive funzioni.
Sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie e con l’?Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono, infine, trasferite, le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l’esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.”;
            f) al comma 7:
                1) sostituire la denominazione: “Ministero dell’istruzione” con la seguente: “Ministero della pubblica istruzione”;
                2) dopo le parole: “decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300” aggiungere le seguenti: “, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modifiche.”;
            g) al comma 8, dopo le parole: “decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, aggiungere le seguenti: “, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;
            h) dopo il comma 8, inserire il seguente:
        “8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell’università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.”;
            i) al comma 9, sopprimere il primo periodo;
            l) dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        “9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate, ad eccezione dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 5, commi 2 e 3. Per i consorzi attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l’autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell’articolo 198, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando il bilancio finale di cui all’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell’articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall’incarico.
        9-ter. Il secondo periodo dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è soppresso.”;
            m) dopo il comma 10, inserire il seguente:
        “10-bis. In caso di squilibrio della percentuale di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dovesse verificarsi presso le amministrazioni di destinazione, tali incarichi restano in vigore sino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga alle percentuali di cui al citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Al fine dì assicurare l’invarianza della spesa, le amministrazioni di provenienza rendono indisponibili un pari numero di incarichi e solo alla scadenza dei contratti individuali dei dirigenti trasferiti ne riacquistano la disponibilità. Con il provvedimento di cui al comma 10, si provvede all’esatta individuazione degli incarichi dirigenziali, conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, oggetto di trasferimento ed eventualmente eccedenti rispetto alle predette percentuali.”;
            n) sostituire il comma 11 con il seguente:
        “11. Le denominazioni ?Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali’ e ?Ministero del lavoro e della previdenza sociale’ sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni ?Ministero delle politiche agricole e forestali’ e ?Ministero del lavoro e delle politiche sociali'”;
            o) al comma 12, sostituire le parole: “dal comma 13” con le seguenti: “dai commi 13, 19 e 19-bis”;
            p) dopo il comma 13, inserire il seguente:
        “13-bis. La denominazione ?Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare’ sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: ?Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”‘;
            q) al comma 16, sostituire la denominazione “Ministero dell’istruzione” con la seguente: “Ministero della pubblica istruzione”;
            r) sostituire il comma 19 con i seguenti:
        “19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri:
            a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell’istituto del credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;
            b) le funzioni di vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e provinciali, nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;
            c) l’iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all’attuazione dell’articolo 118, primo e seconda comma;
            d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza dell’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei ministri presiede il Forum nazionale dei giovani;
            e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma l, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all’Osservatorio nazionale della famiglia. La Presidenza del Consiglio dei ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l’Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato tale Ministero della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fornisce il supporto all’attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell’infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
            f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
            g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
        19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministro per lo sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione e l’utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel fondo per le aree sotto utilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della struttura costituita ai sensi dell’articolo 19-ter e delle relative risorse.
        19-ter. All’articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ?Il Ministero si articola in dipartimenti.’;
            b) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
            ?d-bis) turismo;’.
        19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell’emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l’esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze.”;
            s) sostituire il comma 20 con il seguente:
        “20. I compiti relativi alla materia degli italiani nel mondo sono trasferiti al Ministero degli affari esteri.”;
            t) sostituire il comma 22 con i seguenti:
        “22. Per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:
            a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
            b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell’interno. L’utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2 e 9-bis, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
            c) quanto alla lettera d), il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Forum nazionale dei giovani;
            d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, tra l’altro, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
        22-bis. La Commissione di cui all’articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificata dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e la relativa segreteria tecnica sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica, di cui fa parte il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e i cui componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all’albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell’Unità si utilizza lo stanziamento di cui all’articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all’esercizio delle funzioni di cui al presente comma ed alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dall’emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è abrogato l’articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
        22-ter. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è sostituito dal seguente:
        ?2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa, assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici Uffici o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli ad un Ministro o a un Sottosegretario, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.”‘;
            u) sostituire il comma 23 con i seguenti:
        “23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con i regolamenti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per la totalità delle strutture dì cui al presente comma.
        23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri, interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.”».
1.0.1
Il Governo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione)
        1. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro”.
        2. In applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal comma 1, sono fatti salvi, in via transitoria, esclusivamente le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.
        3. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.
        4. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 3 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare il consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l’attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio legislativo del Ministero.
        5. Alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 3 e 4, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.
        6. È soppresso l’articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
        7. All’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: “di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero”».
 
al disegno di legge di conversione
x1.0.1
Il Governo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. ….
(Delega per il riordino delle disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri)
        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto legge n. 181 del 2006, come modificato dalla presente legge.
        2. Nell’attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
            b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando nei limiti di detto coordinamento le modifiche necessarie per garantire le coerenza logica e sistematica della normativa;
            c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente;
            d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
            e) revisione del numero dei dipartimenti. e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999, sulla base di quanto disposto dal comma 23 del decreto legge n. 181 del 2006, come modificato dalla. presente legge.
        3. I decreti legislativi sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi ciascuno nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il Governo può, comunque, prescinderne”».
x1.0.2
Il Governo
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. ….
(Direttori generali delle aziende sanitarie)
        1. All’articolo 2 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, il comma 5 è abrogato».
 
 

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