Politica

Delega inclusione, insegnanti di sostegno vincolati per 10 anni

Trasmesso alla Camera lo schema di decreto legislativo per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Dovrà essere approvato entro il 17 marzo. Ecco le novità

di Sara De Carli

Sono stati trasmessi alla Camera i testi degli otto decreti legislativi approvati il 14 gennaio dal Consiglio dei Ministri, per l’esercizio delle deleghe contenute nella legge sulla Buona Scuola. Ecco una sintesi dei 21 articoli che costituiscono il testo dello Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378). Il testo sarà esaminato delle commissioni VII Cultura e XII Affari Sociali e V Bilancio, con termine il 17 marzo 2017.

La premessa
Nella relazione si legge che «il concetto di "scuola inclusiva" ha avuto un’evoluzione storico-culturale» rispetto alla legge del 1971 che propose un nuovo modello di scolarizzazione degli alunni disabili nelle classi comuni anziché nelle classi "speciali". Se inizialmente l’inclusione era «garantire il diritto di istruzione e successo formativo dei minori disabili», oggi «rappresenta un valore fondamentale e fondante l'identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti». Citando gli atti legislativi di questi anni, tra cui la Convenzione Onu, si afferma che «tutti gli atti citati vanno nella direzione di superare, necessariamente, la vecchia concezioni di "presa in carico" da parte dei docenti degli alunni e degli studenti con disabilità di cui alla legge n. 104 del 1992, ribadendo che l'inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa tutte le componenti scolastiche, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, studenti e famiglie nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione e che vivono l'esperienza scolastica inclusiva in termini di "supporto" all'alunno e allo studente con disabilità, qualificandola quale "impegno fondamentale" per tutte le risorse umane e professionali che operano nelle scuole». Nel testo è scritto quindi che «l’inclusione riguarda tutti gli alunni e gli studenti» ed è «impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica».

Lo strumento per attuare l’inclusione è il Piano Educativo Individualizzato, parte integrante del progetto individuale di cui alla legge 328/2000 (che sappiamo ha trovato fino ad ora scarsissima realizzazione, quindi ben venga questa citazione esplicita). «La norma – è scritto – ricalca appositamente il concetto di "condivisione" nell'ambito della definizione del PEI, agganciandosi così a quell'idea cooperativa di inclusione scolastica che non riguarda solo il docente di sostegno, ma tutte le componenti scolastiche rimarcando al contempo, nell'ambito dei diritti, tutte le misure previste a legislazione vigente, per il supporto, anche materiale, necessario per l'inclusione scolastica».

L'articolo 3 (Prestazioni e competenze), individua le prestazioni per l'inclusione scolastica, scandendo un chi fa cosa rispetto ai compiti di Stato ed enti locali. L’articolo 4 qualifica l'inclusione scolastica come un elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (2013). Ad oggi nel Sistema di Valutazione, nei RAV e nei Piani di miglioramento, l’inclusione è un po’ una cenerentola (qui la denuncia delle associazioni), mentre ora al comma 2 almeno formalmente vengono introdotti dei criteri relativi al processo di valutazione e di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica, obiettivi che dovrebbero consentire alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di individuare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla.

Le novità operative
La disabilità di un alunno verrà certificata con una "valutazione diagnostico-funzionale" in luogo della "diagnosi funzionale" e del "profilo dinamico-funzionale".
Su questa valutazione si appoggeranno le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico, di cui l’alunno ha bisogno (e diritto) per una piena inclusione scolastica. La relazione afferma che «si tratta di una semplificazione sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali (i due documenti, redatti da soggetti diversi, implicavano un allungamento dei tempi». L'articolo 6 modifica l'attuale assetto delle Commissioni mediche, prevedendo che siano composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici dei quali uno scelto tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile e l'altro tra gli specialisti in pediatria. Le Commissioni sono integrate dal medico INPS, da un rappresentante dell' Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, da uno specialista (terapista della riabilitazione) e dall'operatore sociale. L’idea è che si definisca collegialmente sia il funzionamento dell'alunno e dello studente con disabilità sia, in un momento successivo a quello della redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la tipologia di provvidenze di cui ha diritto, «invertendo l'attuale prassi» che fa sostanzialmente coincidere la condizione di gravità e l’attribuzione delle provvidenze, incluso il sostegno didattico, senza che vengano rilevati i bisogni effettivi di assistenza e di educazione per il singolo alunno. «La Commissione, come integrata nelle modalità indicate, sarà maggiormente responsabilizzata nell'identificare le provvidenze sulla base della valutazione diagnostico-funzionale e non sul solo dato della "disabilità certificata". In tal modo, si corrisponderà meglio agli effettivi bisogni dell'alunno e dello studente con disabilità nell'ambito delle provvidenze che ciascun soggetto istituzionale è tenuto ad erogare, evitando attribuzioni "meccaniche" che nulla hanno a che vedere con i bisogni effettivi di integrazione».

L'articolo 7 definisce la procedura per l'inclusione scolastica nell'ambito delle certificazione, specificando, per ciascuna fase chi fa cosa e introducendo tempistiche certe per l'evasione delle pratiche: « La procedura, in sintesi, solleva la famiglia da numerosi incombenti burocratici perlopiù demandati al medico di base e alla scuola».

Gli insegnanti di sostegno
L'articolo 12 istituisce i ruoli del personale per il sostegno per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia (come previsto dalla Buona Scuola). Gli insegnanti di sostegno dovranno restare 10 anni sul sostegno al posto degli attuali cinque (nel conto vale anche il servizio pregresso). «Si tratta di una disposizione di particolare rilievo che favorisce la continuità didattica ed elimina trattamenti giuridici differenziati tra personale con contratto di lavoro a tempo determinato e personale a tempo indeterminato», si legge nella relazione, ma non è un passaggio che garantisce la continuità didattica. Il docente, come spiega Tuttoscuola, resta infatti vincolato sul sostegno ma può cambiare scuola e alunno anche ogni anno. Per diventare insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si prevede un corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, annuale e ad accesso programmato, con 300 ore di tirocinio e 60 crediti. che sostituisce il precedente corso annuale. Dall'anno 2019 potranno accedervi solo chi ha una laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria che abbiano oltre ai crediti previsti dalla laurea altri 60 crediti formativi specifici. «In pratica, per rafforzare le conoscenze necessarie per poter svolgere la professione di docente di sostegno, si richiede agli aspiranti insegnanti una preparazione più solida sui temi dell'inclusione, corrispondente in totale a 120 CFU da acquisire 60 preventivamente allo svolgimento del corso e ulteriori 60 nell'ambito del predetto corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento preventivo della laurea abilitante in scienze della formazione primaria quale requisito "base" per lo svolgimento della funzione docente». Idem per la scuola secondaria di primo e secondo grado, tranne che la laurea richiesta è quella di ciascuna classe di concorso, con prova d’accesso al corso di specializzazione.

L’articolo 15 prevede anche formazione in servizio per il personale della scuola, con specifiche attività formative appositamente calibrate per quei docenti, curricolari e di sostegno, che insegnano in classi in cui sono presenti alunni o studenti con disabilità. La formazione dovrà essere rivolta anche al personale ATA, che è tenuto a parteciparvi, al personale dirigenziale, sia all'atto dell'immissione in ruolo che durante lo svolgimento dell'intera carriera.

Il dirigente può proporre anche ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere attività di sostegno, ma solo se in possesso di specifica specializzazione. Per favorire la continuità didattica in sede di conferimento delle supplenze, si prevede una disposizione per cui, in caso di fruttuoso rapporto docente-alunno, il contratto a tempo determinato possa essere prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo, ma solo a lezioni avviate e fermi restando i diritti del personale a tempo indeterminato.

L’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica
L’articolo 17 formalizza l’esistenza di un Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, già esistente, ma ora scritto nero su bianco in una fonte di rango primario. L’Osservatorio è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati individuati dal Ministro. Quello in carica, nominato a fine agosto 2015, è stato convocato una, forse due sole volte e mai – nonostante le dichiarazioni iniziali – ha esaminato e discusso il presente testo della delega sull’inclusione scolastica, «in palese violazione di quanto afferma la Convenzione Onu, il mondo della disabilità è stato tenuto fuori dalle decisioni», chiosa Vincenzo Falabella, presidente della Fish.

La copertura finanziaria
Tutto avviene nell’ambito delle risorse disponibili, fatta eccezione per gli oneri relativi all’istituzione del GIT-gruppo per l’inclusione territoriale (art 8) per cui si prevedono 3,32 milioni di euro per il 2017 e 9,95 per il 2018, presi dal fondo della Buona Scuola (che viene conseguentemente ridotto).

In allegato il testo e la relazione. Foto Pexels

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