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Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontariofemminile
di Redazione
Legge 20 ottobre 1999, n. 380 (in Gazz. Uff., 29 ottobre, n. 255). –
Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario
femminile.
Art. 1.
1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria,
secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per
il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e
di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate,
nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze,
dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita
la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo
e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti
legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e
l’avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle pari
opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare,
nell’accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed
incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e maschile la
normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari
opportunità uomo-donna, tenendo conto dello status del personale
militare.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è
istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un
Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata
una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso
di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai
settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle
finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della
difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza
nell’azione di indirizzo, coordinamento e valutazione
dell’inserimento e della integrazione del personale femminile nelle
strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della
difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro delle
finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunità
designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e
donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il
Ministro della difesa provvede anche all’indicazione di eventuali
compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato
stesso. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di
lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere
dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al
fine dell’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il
personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell’art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
l’accertamento dell’idoneità al servizio militare sentiti, per quanto
concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità,
la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo
e donna nonchè il Ministro dei trasporti e della navigazione per il
personale del Corpo delle capitanerie di porto.
6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna,
d’intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle
finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente, su proposta
del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le
consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le
categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza
armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a
decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile
da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro
delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale
acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le
pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza.
8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto
dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle
Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza sono disposte,
elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli
ufficiali o i sottufficiali, nonchè limitatamente ai contingenti
stabiliti annualmente nell’ambito della pianificazione del
reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della
difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza,
sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante
reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il
Corpo della guardia di finanza, secondo le modalità di cui all’art.
8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto
applicabili.
9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane
possono partecipare, su base volontaria, anche ai concorsi per
ufficiali piloti di complemento delle Forze armate. Questi ultimi
devono essere reclutati con le modalità e le procedure di cui
all’art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
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