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Delega al Governo per la razionalizzazione del Serviziosanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia diorganizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale.Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n

di Redazione

Legge 30 novembre 1998, n. 419 (in Gazz. Uff., 7 dicembre 1998, n.
286). — Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di
organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 1.

Delega al Governo.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi
previsti dall’articolo 2.
2. L’esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel
rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo
acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonché della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro
quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Il parere della Conferenza unificata è immediatamente
trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di
decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi
sull’organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonché
sull’età pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
4. L’esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta
complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli
enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.

Art. 2.

Princìpi e criteri direttivi di delega.

1. Nell’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1,
il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e
dei princìpi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
b) completare il processo di regionalizzazione e verificare e
completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del
Servizio sanitario nazionale;
c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici
interessati, tenendo conto delle strutture equiparate ai sensi
dell’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, i cui regolamenti siano stati
approvati dal Ministero della sanità; regolare e distribuire i
compiti tra i soggetti pubblici interessati ed i soggetti privati, in
particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al
fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla
programmazione sanitaria;
d) garantire la libertà di scelta e assicurare che il suo
esercizio da parte dell’assistito, nei confronti delle strutture e
dei professionisti accreditati e con i quali il Servizio sanitario
nazionale intrattenga appositi rapporti, si svolga nell’ambito della
programmazione sanitaria;
e) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori
sanitari alla programmazione ed alla valutazione dei servizi
sanitari; dare piena attuazione alla carta dei servizi anche mediante
verifiche sulle prestazioni sanitarie nonché la più ampia
divulgazione dei dati qualitativi ed economici inerenti alle
prestazioni erogate;
f) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla
prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e
disfunzioni;
g) perseguire l’efficacia e l’efficienza dei servizi sanitari a
garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva;
h) definire linee guida al fine di individuare le modalità di
controllo e verifica, da attuare secondo il principio di
sussidiarietà istituzionale e sulla base anche di appositi
indicatori, dell’appropriatezza delle prescrizioni e delle
prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione,
in modo da razionalizzare la utilizzazione delle risorse nel
perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);
i) attribuire, nell’ambito delle competenze previste dal riordino
del Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici e di
coordinamento tecnico all’Istituto superiore di sanità, all’agenzia
per i servizi sanitari regionali e all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di
programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e
locale, anche con la costituzione di un apposito organismo a livello
regionale, nonché nei procedimenti di valutazione dei risultati delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere
la facoltà dei comuni di assicurare, in coerenza con la
programmazione sanitaria regionale e assegnando risorse proprie,
livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla
stessa programmazione, pur restando esclusi i comuni stessi da
funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario
nazionale;
m) prevedere la facoltà per le regioni di creare organismi di
coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree
metropolitane di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142;
n) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad
una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi
sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione
dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire
princìpi e criteri per l’adozione, su proposta dei Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e
coordinamento, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 14 agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni
socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione
del Piano sanitario nazionale;
o) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo
sanitario di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti
nell’area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e
prevedere idonei requisiti per l’accesso, in coerenza con le restanti
professionalità del comparto. Le figure professionali di livello non
dirigenziale operanti nell’area delle prestazioni socio-sanitarie ad
elevata integrazione sanitaria sono individuate con regolamento del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale;
i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla
base di criteri generali determinati con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di
concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto
dell’esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la
collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze
delineate nei profili professionali;
p) prevedere, in attuazione dei decreti legislativi 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e 31 marzo 1998, n. 80,
l’estensione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro
alla dirigenza sanitaria, determinando altresì criteri generali sulla
cui base disciplinare, in sede di contrattazione collettiva
nazionale, l’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento
al modello dipartimentale;
q) prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed
obiettivi, a regime, all’esclusività del rapporto di lavoro, quale
scelta individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in
ruolo al 31 dicembre 1998, da incentivare anche con il trattamento
economico aggiuntivo di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, secondo modalità applicative definite in sede
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
r) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e
per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato
per l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a
profili diversi da quello medico a soggetti che non godano del
trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di
laurea e di specifici requisiti;
s) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e
per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati e
non sostitutivi dell’attività ordinaria, di stipulare contratti a
tempo determinato di formazione e lavoro con soggetti in possesso del
diploma di laurea o con personale non laureato in possesso di
specifici requisiti;
t) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e
previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell’ambito dei
trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione
vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l’applicazione
dell’articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
u) ridefinire i requisiti per l’accesso all’incarico di direttore
generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, prevedendo, tra l’altro, la certificazione della
frequenza di un corso regionale di formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di durata non
superiore a sei mesi, secondo modalità dettate dal Ministro della
sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e semplificare le modalità di nomina e di revoca
dall’incarico rendendole coerenti con il completamento del processo
di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del
rapporto e con il principio di responsabilità gestionale; assicurare
il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza
nel procedimento di revoca e nel procedimento di valutazione dei
direttori generali, con riguardo ai risultati conseguiti dalle
aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto
agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e locale;
prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul
contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del
direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando
l’eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla
realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla
programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il trattamento
economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia
definito in misura non inferiore a quello previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni
apicali della dirigenza medica ed amministrativa;
v) garantire la razionalità e l’economicità degli interventi in
materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario,
prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo, sentite le
Federazioni degli ordini, di linee guida rivolte alle amministrazioni
competenti e la determinazione, da parte del Ministro della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno
di personale delle strutture sanitarie, ai soli fini della
programmazione, da parte del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di diploma per le
professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del
numero di posti per la formazione specialistica dei medici e dei
medici veterinari, nonché degli altri profili professionali della
dirigenza del ruolo sanitario; prevedere che i protocolli d’intesa
tra le regioni e le università e le strutture del Servizio sanitario
nazionale, di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da
attuare nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, siano
definiti sulla base di apposite linee guida, predisposte dal Ministro
della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano
individuate le strutture universitarie per lo svolgimento delle
attività assistenziali, sulla base di parametri predeterminati a
livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal decreto dei
Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
181 del 5 agosto 1997;
z) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria
alle finalità del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d’intesa tra
i Ministri interessati, modalità di coordinamento con la complessiva
ricerca biomedica e strumenti e modalità di integrazione e di
coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata;
aa) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale
sono individuati gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed
essenziali di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da
garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale;
demandare ad appositi organismi scientifici del Servizio sanitario
nazionale l’individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e
quantitativa delle prestazioni sanitarie, disciplinando la
partecipazione a tali organismi delle società scientifiche
accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della
qualità;
bb) stabilire i tempi e le modalità generali per l’attivazione
dei distretti e per l’attribuzione ad essi di risorse definite in
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento
nonché, nell’ambito della ridefinizione del ruolo del medico di
medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro
integrazione nell’organizzazione distrettuale, rapportando ai
programmi di distretto e agli obiettivi in tale sede definiti la
previsione della quota variabile del compenso spettante ai suddetti
professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli di spesa
programmati di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
cc) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di
cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, precisando che esse si riferiscono a
prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di
assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi
comunque integrate, ammettendo altresì la facoltà per le regioni, le
province autonome e gli enti locali e per i loro consorzi di
partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di
assistenza;
dd) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi di cui all’articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, le modalità e i criteri per il rilascio
dell’autorizzazione a realizzare strutture sanitarie; semplificare le
procedure per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché
di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non
autosufficienti, finanziati ai sensi dell’articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, fino a prevedere, in caso di inerzia o ritardo
immotivato da parte delle aziende e delle regioni e delle province
autonome nell’esecuzione e nel completamento dei suddetti interventi,
la riduzione dei finanziamenti già assegnati e la loro
riassegnazione;
ee) garantire l’attività di valutazione e di promozione della
qualità dell’assistenza, prevedendo apposite modalità di
partecipazione degli operatori ai processi di formazione; rafforzare
le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle funzioni di
programmazione e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e
assistenziali dell’azienda;
ff) definire i criteri generali in base ai quali le regioni
determinano istituti per rafforzare la partecipazione delle
formazioni sociali esistenti sul territorio e dei cittadini alla
programmazione ed alla valutazione della attività delle aziende
sanitarie, secondo quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni;
gg) definire un modello di accreditamento rispondente agli
indirizzi del Piano sanitario nazionale, in applicazione dei criteri
posti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano in
coerenza con le proprie scelte di programmazione, anche al fine di
consentire la tenuta e l’aggiornamento periodico dell’elenco delle
prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne
una facile e trasparente pubblicità;
hh) definire, ai fini dell’accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private, standard minimi di strutture,
attrezzature e personale, che assicurino tutti i servizi necessari
derivanti dalle funzioni richieste in seguito all’accreditamento;
ii) precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti
per l’individuazione delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, con particolare riguardo alle caratteristiche
organizzative minime delle stesse ed al rilievo nazionale o
interregionale delle aziende ospedaliere;
ll) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori,
classificati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, tenendo in considerazione, per
quanto attiene alle strutture private, la specificità di quelle non
aventi fini di lucro, nel pieno rispetto dei criteri di efficacia e
di efficienza;
mm) prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni,
livelli di spesa e modalità di contrattazione per piani di attività
che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell’ambito dei
livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo
conto delle caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate
in ambito territoriale; prevedere le modalità di finanziamento dei
presidi ospedalieri interni alle aziende unità sanitarie locali;
nn) prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali
l’agenzia per i servizi sanitari regionali individua, in
collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da adottare
per il recupero dell’efficienza, dell’economicità e della
funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle
regioni stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi
operativi, trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della
sanità;
oo) prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro
della sanità, valutate le situazioni locali e sulla base delle
segnalazioni trasmesse dall’agenzia per i servizi sanitari regionali,
ai sensi della lettera nn), sostiene i programmi di cui alla medesima
lettera; applica le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi
automatici di riduzione e dilazione dei flussi finanziari in caso di
inerzia o ritardo delle regioni nell’adozione o nell’attuazione di
tali programmi, sentito il parere dell’agenzia; individua, su parere
dell’agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far fronte, nei
casi più gravi, all’eventuale inerzia delle amministrazioni;
pp) stabilire modalità e termini di riduzione dell’età
pensionabile per il personale della dirigenza dell’area medica
dipendente dal Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda il
personale universitario, della cessazione dell’attività assistenziale
nel rispetto del proprio stato giuridico; prevedere altresì limiti di
età per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
qq) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti
di cui all’articolo 8, commi 1-bis e 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo,
nell’ambito del superamento dei rapporti convenzionali previsti dalle
stesse disposizioni, la dinamicità dei requisiti di accesso ai fini
dell’inquadramento in ruolo nonché la revisione dei rapporti
convenzionali in atto, escludendo, comunque, il servizio medico di
continuità assistenziale;
rr) prevedere le modalità attraverso le quali il dipartimento di
prevenzione, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, cui vengono
assegnate nell’ambito della programmazione sanitaria apposite
risorse, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano sanitario
nazionale e in base alle caratteristiche epidemiologiche della
popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla direzione
aziendale, prevedendo forme di coordinamento tra le attività di
prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende
unità sanitarie locali; definire le modalità del coordinamento tra i
dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente; prevedere modalità per assicurare ai servizi di sanità
pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali autonomia
tecnico-funzionale ed organizzativa nell’ambito della struttura
dipartimentale.
2. La regione Valle d’Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del
settore sanitario e nei limiti dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, ai princìpi fondamentali dei decreti
legislativi attuativi della presente legge.

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1. Omissis
2. Omissis

Art. 4.

Testo unico.

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi
forza di legge concernenti l’organizzazione ed il funzionamento del
Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni previste
dai decreti legislativi di cui all’articolo 1 con quelle vigenti
nella stessa materia, ed in particolare con quelle previste dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, apportando le opportune modificazioni integrative e
correttive nonché quelle necessarie al fine del coordinamento stesso.
Dopo nove mesi dalla emanazione del decreto legislativo di cui al
presente comma, il Governo presenta alle competenti Commissioni
parlamentari una relazione sullo stato di attuazione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta
ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto legislativo. Il parere reso dalla Conferenza unificata è
immediatamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Il
Governo, nei trenta giorni successivi all’espressione dei pareri
delle competenti Commissioni parlamentari, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto
legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che
deve essere reso entro venti giorni.

Art. 5.

Riordino della medicina penitenziaria.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
di riordino della medicina penitenziaria, con l’osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla
salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive
di inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli
organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle
esigenze ed alle realtà del territorio, all’interno del Servizio
sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie
dell’amministrazione penitenziaria;
b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza
istituzionalmente demandate all’amministrazione penitenziaria;
c) prevedere l’organizzazione di una attività specifica al fine
di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria
adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e
l’esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di
giustizia;
d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di
assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato
alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali;
e) prevedere l’assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario
nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni
progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del
Ministero della giustizia, nonché i criteri e le modalità della loro
gestione.
2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
1, il Governo adotta, anche con riferimento all’esito delle
sperimentazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. L’esercizio della delega di cui al presente articolo avviene
attraverso l’esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente
assegnate al Ministero della giustizia secondo quanto disposto dal
comma 1, lettera e), e senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato.

Art. 6.

Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario
nazionale.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e
università, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e
Servizio sanitario nazionale, anche mediante l’introduzione di nuovi
modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università,
che prevedano l’istituzione di aziende dotate di autonoma personalità
giuridica;
b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria
nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali
funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;
c) assicurare la coerenza fra l’attività assistenziale e le
esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante
l’organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia
di personale.
2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto
dell’articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.

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