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Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica efiscale degli enti conferenti, di cui all’art. 11, comma 1, deldecreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplinafiscale delle operazioni di ristrutturazi

di Redazione

Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4). –
Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti, di cui all’art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

Art. 1.

Ambito della delega.

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti
commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
aventi per oggetto:
a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui
all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando
alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al
predetto coordinamento;
b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli
stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società
bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio
1990, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge
26 novembre 1993, n. 489 e successive modificazioni e integrazioni;
c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante
scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle
società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai
sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni e
integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489 e successive
modificazioni e integrazioni;
d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa
ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti.

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’art. 1 si deve prevedere che essi:
a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e
funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;
b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d)
una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli
oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non
inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e
comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori
disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento,
ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni
previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o
assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli
amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;
c) operano secondo princìpi di economicità della gestione e,
fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo
impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al
patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli
investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale,
di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per
le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la
trasparenza, la congruità e l’equità;
d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese
direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei
settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della
conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della
sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità
a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e
detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano
per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese;
e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio
di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento
alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio, secondo le
disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in
quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la
relazione;
f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le
plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da
valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella
società nella quale l’ente abbia eventualmente conferito, in tutto o
in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali
perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonchè
le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse,
costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo
le finalità istituzionali dell’ente;
g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di
amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di
requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di
professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono
i rispettivi incarichi e assicurando, nell’ambito dell’organo di
indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l’apporto di
personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente
contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto
riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente
delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata
la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non
inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre
anni nei territori stessi;
h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione
dell’ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere
di amministrazione della società conferitaria;
i) sono sottoposti ad un’autorità di vigilanza la quale verifica
il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione,
la redditività del patrimonio e l’effettiva tutela degli interessi
contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di
trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie;
determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le
organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di
reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può
sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e
ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di
raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione
dell’ente. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina
dell’autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo
II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente,
finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo,
diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al
controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la
partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le
funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate
disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate
dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
stessi; con l’approvazione delle relative modifiche statutarie gli
enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia
statutaria e gestionale;
m) sono inclusi tra i soggetti di cui all’art. 20, terzo comma,
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano
provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.
2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie
previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge
o di statuto:
a) convertire, previa deliberazione dell’assemblea della società
bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute
direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive
modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella
ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza
diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato
non possono superare la metà del capitale sociale;
b) emettere, previa deliberazione dell’assemblea della società
bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni
ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute
direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole
rappresentative del diritto all’acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti.

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’art. 1 è informato ai seguenti criteri e
princìpi direttivi:
a) attribuzione del regime previsto dall’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione
che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o
perseguano i fini previsti dall’art. 12 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni ovvero operino in
misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all’art. 1, nei settori di cui all’art. 2, comma
1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o
indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella
quale l’ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione
bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell’art. 4
non fa venir meno il requisito della prevalenza;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all’art. 1, qualificazione degli enti conferenti
quali enti non commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla
lettera d) del comma 1 dell’art. 2 della presente legge, sempre che,
dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a),
dell’art. 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica
l’aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni
immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente
esercitate dall’ente medesimo o da imprese, enti o società
strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell’art. 2. La
titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo
gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la
durata di due anni dall’acquisto;
c) godimento del credito d’imposta sui dividendi in misura non
superiore all’imposta dovuta sui dividendi medesimi;
d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli
atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al
presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie.
1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla
lettera b) del comma 1 dell’art. 1 è informato ai seguenti criteri e
princìpi direttivi:
a) non tassabilità dell’ente conferente riguardo alle plusvalenze
derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all’art. 2,
comma 2, lettera b), nonchè delle azioni detenute nella società
bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l’ente ha
conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a
condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del
quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’art. 1;
b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non
commerciale e cessazione dell’applicazione delle disposizioni
contenute nell’art. 3 qualora, allo scadere del termine previsto
dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una
partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo
comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera
a);
c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del
presente comma anche nei confronti della società nella quale l’ente
ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b)
del comma 1 dell’art. 1, in tutto o in parte la partecipazione
bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento
delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori.

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’art. 1 prevede la neutralità fiscale dell’apporto di
beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare
chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali,
se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1,
lettera b), dell’art. 3, a favore di società controllate dall’ente,
dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l’ente ha
conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che
l’apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali
nonchè partecipazioni non strumentali ai sensi dell’art. 59 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei
conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e
successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre
1993, n. 489 e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo
regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere
dall’ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera
b), dell’art. 3, nonchè alle permute di beni immobili di proprietà
dell’ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria,
sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla
società bancaria e l’operazione sia posta in essere dall’ente
conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera
b), dell’art. 3.
2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al
comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni
previste dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, mediante
assegnazione all’ente o alla società conferente di cui al comma 1 del
presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il
valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non
concorre a formare la base imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta comunale
sull’incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro,
ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno
conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria,
l’assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che
detengono l’intero capitale delle società medesime può essere altresì
realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso
regime fiscale previsto al comma 2.
4. Il patrimonio netto delle società che procedono all’apporto di
cui al comma 1 ovvero all’assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è
diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste
dall’art. 2445 del codice civile, di un importo pari al valore
contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo
immobiliare sono direttamente attribuite all’ente, alla società
conferente ovvero alla società nella quale l’ente ha conferito in
tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le
partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che
li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci
di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1,
lettera c), dell’art. 1.
5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c),
dell’art. 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze
derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma
1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni
effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già
effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive
modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489
e successive modificazioni e integrazioni. L’imputazione non
costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni.

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1
dell’art. 1 è informata ai seguenti criteri:
a) tassazione con l’aliquota ridotta del 12,5 per cento degli
utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da
operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione
e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a
fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un
periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di
tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente
non superiore all’1,2 per cento della differenza fra la consistenza
complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali
che hanno partecipato all’operazione di concentrazione e l’analogo
aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha
partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia
distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli
utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell’imposta
ridotta precedentemente assolta;
b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle
banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra
banca, nonchè per le operazioni di acquisizione da parte di un’unica
società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche
partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca
che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso,
a ciascuna banca interessata all’operazione, in misura proporzionale
alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la
tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili
complessivamente non superiore all’1,2 per cento della differenza fra
la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche
interessate all’operazione e l’analogo aggregato della maggiore banca
interessata all’operazione stessa;
c) possibilità di optare, in alternativa all’ordinario regime di
neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e
scissione, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota
del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori
iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il
disavanzo, anche senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva,
previa dimostrazione dell’avvenuto assoggettamento a tassazione del
maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;
d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
l’applicazione di un’imposta sostitutiva con la medesima aliquota
prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione
di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui
all’art. 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del
codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero,
ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità
dell’operazione con mantenimento dei valori fiscali originari;
possibilità, in quest’ultimo caso, di revocare l’opzione per la
neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo
all’esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta
sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei
valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;
e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare
possibili effetti distorsivi in conseguenza dell’applicazione dei
regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di
introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento
dell’imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini
dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente
articolo e nell’art. 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive
modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 e
successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, nonchè ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n.
358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

Partecipazioni al capitale della Banca d’Italia.

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione
al capitale della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di
neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le
competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto,
per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio,
dell’ambito territoriale di operatività nonchè della parte di reddito
che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.

Art. 8.

Copertura finanziaria.

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in
lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente > dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno ti regala niente, noi sì

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