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Delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione”Art. 47. Delega al Governo in materia di revisione dell’art. 8 della legge 10 aprile 1991, n.

di Redazione

L 144/99 “Delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione”
Art. 47. Delega al Governo in materia di revisione dell’art. 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere
l’occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni
di genere nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti norme intese a
ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le
dotazioni strumentali dei consiglieri di parità, nonchè a migliorare
l’efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri
di parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare,
con:
1) valorizzazione del ruolo nell’ambito ed in relazione con
organismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di
promozione delle occasioni di impiego, con particolare riferimento
alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di
riqualificazione e formazione professionale;
2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della
normativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonchè di quelle
relative al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede
di giudizio civile o amministrativo, avente ad oggetto le
discriminazioni per sesso;
b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle
funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti,
ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle
strumentazioni operative;
c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei
consiglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed
esperienze acquisite;
d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità,
finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
risorse assegnate annualmente nell’ambito delle disponibilità del
Fondo per l’occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10
miliardi, nonchè dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di
lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente > dello stato di previsione
del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo alla
Presidenza dei Consiglio dei Ministri, con definizione dei criteri di
assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione
dell’utilizzabilità delle stesse anche per spese e onorari relativi
alle azioni in giudizio promosse dai consiglieri di parità;
e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione
degli strumenti di cui al presente articolo;
f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni
positive, anche con riferimento ai soggetti promotori, ai criteri e
alle procedure di finanziamento di cui all’art. 2 della citata legge
n. 125 del 1991, nonchè previsione di strumenti e di misure volti a
favorire il rispetto e l’adeguamento alle normative in materia di
parità e di non discriminazione tra i sessi, in particolare
attraverso il ricorso a misure di carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l’esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dall’esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine
per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalità di cui al comma 2, attenendosi ai princìpi e ai criteri
direttivi indicati al comma 1.
4. L’attuazione della delega di cui al presente articolo deve
essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per
le attività dei consiglieri di parità di cui al comma 1, lettera d).

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