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Definizione della situazione di incompatibilità con lo statodi detenzione per persone con infezione da HIV.

di Redazione

Decreto ministeriale 25 maggio 1993 (in Gazz. Uff., 5 giugno 1993, n. 130). — Definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per persone con infezione da HIV. Art. 1. 1. La situazione di AIDS conclamata, ai fini dell’art. 1, primo inciso, seconda parte, del comma 1 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, ricorre quando la persona sia affetta da AIDS conclamata e segnalata in base alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987. 2. La grave deficienza immunitaria, ai fini della medesima disposizione, ricorre quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della citata circolare, la persona presenti un deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a 100/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall’altro. Art. 2. 1. Il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, ricorre quando il numero di linfociti T/CD4+ sia superiore a 100/mmc ma inferiore a 200/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l’uno dall’altro. Art. 3. 1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l’accertamento di deficit immunitario, di cui agli articoli 1 e 2, non risultino espressi da unità ospedaliere o universitarie di malattie infettive o da altre strutture ospedaliere pubbliche tra quelle individuate dalla regione per l’assistenza agli ammalati di AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una di dette unità o strutture agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge richiamato nelle premesse.


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