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Definizione della condizione di incompatibilità conlo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV.

di Redazione

Decreto ministeriale 27 settembre 1992 (in Gazz. Uff., 8 ottobre 1992, n. 237). — Definizione della condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV. Art. 1. La condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV sussiste quando le stesse siano affette da AIDS conclamata, segnalata in base alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, ovvero presentino, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi delle predette disposizioni, un deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a 100/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall’altro. Art. 2. Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l’accertamento di deficit immunitario, di cui all’art. 1, risultino espressi da sanitari privati, le relative certificazioni sono convalidate, agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge richiamato nelle premesse, da una unità ospedaliera o universitaria di malattie infettive o da altra struttura ospedaliera pubblica tra quelle individuate dalla regione per l’assistenza agli ammalati di AIDS.


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