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Definizione della condizione di incompatibilità conlo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV.
di Redazione
Decreto ministeriale 27 settembre 1992 (in Gazz. Uff., 8 ottobre
1992, n. 237). — Definizione della condizione di incompatibilità con
lo stato di detenzione per le persone con infezione da HIV.
Art. 1.
La condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione per le
persone con infezione da HIV sussiste quando le stesse siano affette
da AIDS conclamata, segnalata in base alle disposizioni di cui alla
circolare del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987,
ovvero presentino, anche in assenza di identificazione e segnalazione
ai sensi delle predette disposizioni, un deficit immunitario
esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a
100/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi
effettuati a distanza di quindici giorni uno dall’altro.
Art. 2.
Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l’accertamento di deficit
immunitario, di cui all’art. 1, risultino espressi da sanitari
privati, le relative certificazioni sono convalidate, agli effetti di
quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge richiamato
nelle premesse, da una unità ospedaliera o universitaria di malattie
infettive o da altra struttura ospedaliera pubblica tra quelle
individuate dalla regione per l’assistenza agli ammalati di AIDS.
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