Non profit

deduzioni senza tetto, ecco gli elenchi 2009

Nuova lista degli enti della ricerca scientifica

di Paola Mattei

Sono stati aggiornati gli elenchi delle fondazioni e delle associazioni riconosciute, impegnate in attività di ricerca scientifica, beneficiarie delle erogazioni liberali che possono essere dedotte dal reddito complessivo di persone fisiche e imprese. Le liste sono allegate a due decreti della presidenza del Consiglio dei ministri del 25 febbraio scorso, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009. Si tratta della revisione dei due dpcm dell’8 maggio 2007 che riportavano analoghi elenchi.La +Dai -Versi, ovvero l’articolo 14 del decreto legge 35/05, convertito con modificazioni dalla legge 80/05, è la famosa norma che consente a persone fisiche e persone giuridiche di dedursi le erogazioni effettuate fino al 10% del proprio reddito e per un massimo di 70mila euro. Le organizzazioni che possono far beneficiare i propri donatori di questa norma sono:
– onlus
– associazioni di promozione sociale (ma solo quelle nazionali e loro affiliate)
– associazioni e fondazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (decreto Urbani)
– associazioni e fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze e del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

Due decreti gemelli, ma diversi
Ebbene, sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile scorso è uscito il dpcm (che porta la data del 25 febbraio) che aggiorna gli elenchi di questi enti della ricerca scientifica. Lo stesso giorno è stato anche pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (sempre 25 febbraio 2009) con l’elenco delle organizzazioni che consentono la deduzione totale delle erogazioni finalizzate a progetti di ricerca scientifica in base alle disposizioni della legge Finanziaria 2006 (articolo 1, comma 353, legge 266/2005).
Le differenze di quest’ultimo con il decreto “gemello” sono essenzialmente quattro:
– la deduzione è no limits, non c’è pertanto il limite del 10% e dei 70mila euro
– la deduzione opera solo per erogazioni in denaro, mentre la +Dai -Versi opera anche in caso di erogazioni in natura
– la deduzione non opera in generale per tutte le attività dell’ente ma solo per progetti di ricerca
– i beneficiari (i donanti) possono essere solo soggetti Ires e non anche le persone fisiche

Indicazioni utili per le dichiarazioni dei redditi
Per le persone fisiche le erogazioni rientrano tra gli oneri deducibili e vanno indicate nel rigo E27 del modello 730/2009 o nel rigo RP28 di Unico PF 2009, con il codice “3”; per le imprese, invece, vanno classificati tra gli oneri di utilità sociale.Le donazioni in denaro vanno effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. I beni in natura, invece, devono essere valutati in base al valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari).
Inoltre, la deducibilità delle erogazioni è subordinata al rispetto di due adempimenti da parte dell’ente beneficiario:
– tenuta delle scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione
– redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Tale documento può essere rappresentato anche da stato patrimoniale e rendiconto gestionale.

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