Non profit

Deducibilità, a chi conviene?

Oltre ai donatori, che vedranno un interessante risparmio fiscale, la legge +Dai -Versi avvantaggia l’universo del sociale italiano.

di Carlo Mazzini

Ho letto dell?importante via libera alla +Dai-Versi, ma vorrei avere informazioni più chiare sulla platea di destinatari a cui essa si rivolge. Insomma, quali realtà del non profit rientreranno in questo provvedimento?
Elisabetta (email)

Con l?approvazione della +Dai -Versi all?interno del decreto del governo sulla competitività siamo finalmente arrivati al ?dunque?.
Come Vita va ripetendo da anni, è infatti manifestamente giusto (e da ora anche legittimo) non pagare le tasse sulle erogazioni, così come è altrettanto giusto vedere favorita la propria attività solidaristica.
Sono quindi due, per rispondere al nostro lettore, le categorie di soggetti che potranno affermare di ?guadagnarci? dalla legge, e potranno dirlo senza alcun imbarazzo o titubanza, né etica né fiscale.
I primi soggetti, va detto, sono quelle persone fisiche e giuridiche che intendono erogare liberalità in denaro o in natura ai soggetti che andremo a elencare. Rammentiamo che, nella previsione del comma 1 dell?art 15 del dl, le donazioni deducibili potranno raggiungere il 10% del reddito complessivo dichiarato (pre-imposte), e comunque non dovranno superare la misura massima di 70mila euro all?anno.
I secondi soggetti beneficiati (neppure tanto indirettamente) della norma sono i seguenti:
– le cd ?onlus di opzione?, cioè quei soggetti che scelgono di acquisire lo status di onlus e si iscrivono all?omonima Anagrafe nelle modalità prescritte dal dpr 18 luglio 2003, n. 266;
– le cd ?onlus di diritto?, cioè le organizzazioni di volontariato iscritte agli omonimi registri locali (regionali o provinciali), le cooperative sociali, i loro consorzi che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali, e le organizzazioni non governative riconosciute idonee dal ministero Affari esteri;
– le cd ?onlus parziali?. Tra queste rientrano gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese; le associazioni di promozione sociale (ante legge 383/00) con finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell?Interno che svolgono attività conformi all?articolo 10 del dlgs 460/97 e si iscrivono ?parzialmente? all?Anagrafe unica delle onlus; le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale ex legge 383/00.
Rileviamo una precisazione e un dubbio sulle associazioni di promozione sociale.
La precisazione è che il legislatore, in merito alle associazioni di promozione sociale di cui all?ultimo punto, riportando il riferimento dei commi 1 e 2, art. 7 della legge 383/00, ha inteso limitare espressamente la disciplina in oggetto sulla deducibilità alle sole organizzazioni di carattere nazionale, e non l?ha invece estesa anche alle realtà locali, pur appartenenti a quella nazionale.
Il dubbio è che più volte in queste pagine abbiamo fatto presente come la normativa sulle onlus, in merito alle associazioni di promozione sociale, presenti un evidente anacronismo, in quanto non è stato corretto il riferimento ad una norma (l?art. 3, comma 6, lettera e, della legge 287/91) che, seppur non abrogata, è di fatto superata dalla citata legge 383 del 2000.
Sarebbe utile, allora, sapere se possono essere onlus parziali e rientrare nella disciplina del decreto 460 le ?nuove? associazioni di promozione sociale, dato che di tale status potrebbero avvantaggiarsi, almeno parzialmente, non tanto in tema di deducibilità delle erogazioni (in quanto già ?acquisita? in forza della nuova legge +Dai -Versi), ma riguardo ad altre agevolazioni tipiche delle onlus.

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