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Deducibili le spese per l’iter adottivo, anche se l’adozione non va in porto

Lo ha stabilito una circolare dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo che sono altresì deducibili le spese sostenute autonomamente dai genitori

di Benedetta Verrini

Per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo.
Lo ha chiarito, rispondendo a un articolato quesito, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 77/E del 28 maggio scorso (integralmente pubblicata sul sito della Commissione Adozioni Internazionali www.commissioneadozioni.it).

Come è noto, la lettera l-bis) dell?art 10, comma 1, del Tuir, introdotta dall?art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, concernente ?Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L?Aja il 29 maggio 1993?, prevede la deducibilità dal reddito complessivo del cinquanta per cento delle spese sostenute per l?espletamento della procedura di adozione, di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (riforma della legge sulle adozioni internazionali).

Ai sensi dell?art. 31, comma 3, lett. o), della citata legge n. 184 del 1983, ai fini del riconoscimento della deduzione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l?espletamento delle pratiche di adozione internazionale, è necessario che tali spese siano certificate, nell?ammontare complessivo, dagli enti autorizzati che abbiano ricevuto l?incarico di curare la procedura di adozione.

Sulla base di ciò, il Fisco ha precisato che è possibile “usufruire della deduzione in argomento a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall?esito della stessa. La deduzione di cui all?art. 10, comma 1, lett. l-bis) è, infatti, prevista per agevolare coloro che decidono di adottare un minore straniero e che, pertanto, vengono ad essere sottoposti all?osservanza di tutti gli obblighi che la procedura di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 impone.

Dal momento che se la procedura si interrompe, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, questi sono comunque tenuti a rimborsare l?ente autorizzato di tutte le spese sostenute sino a quel momento per l?incarico ricevuto, “si realizza, pertanto, la situazione considerata dal legislatore ai fini della fruizione della deduzione (sostenimento di spese connesse alla procedura di adozione)”.

Riguardo ai termini, agli effetti fiscali deve ritenersi che la procedura di adozione inizi con il conferimento ad un ente autorizzato del mandato all?adozione. E? da questo momento che gli adottandi avranno diritto ad usufruire delle deduzioni di cui all?art. 10, comma 1, lett. l-bis) del Tuir.
Relativamente al momento in cui si possa ritenere conclusa la procedura di adozione, si ritiene che lo status di genitore adottivo si acquisti con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall?autorità straniera, qualora l?adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell?arrivo del minore in Italia.

La deduzione, spiega ancora la Risoluzione, deve essere operata con applicazione del principio “di cassa”, in relazione al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall?effettiva conclusione dell?iter procedurale. L?ente autorizzato deve, quindi, certificare annualmente le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi.

Di più: l?ente autorizzato dovrà certificare non solo le spese sostenute direttamente dall?ente stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall?ente autorizzato (non si potrà, quindi, in ogni caso, procedere alla deduzione delle spese non certificate).

Attenzione, dunque, le Entrate hanno giudicato “non condivisibile” il parere espresso dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, in base alla quale le coppie possono autonomamente, in sede di denuncia dei redditi, aggiungere quella documentazione che a loro avviso può essere oggetto di deduzione.

Perciò, al fine di porre l?ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all?adozione dovranno consegnare all?ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione (oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione è ?riferibile esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983?.
in considerazione della chiara volontà del legislatore di agevolare gli aspiranti genitori adottivi, la prevista deduzione nella misura del 50 per cento deve essere riferibile a tutte le spese sostenute purché:
? finalizzate all?adozione del minore;
? debitamente documentate;
? certificate dall?ente autorizzato.

Sono escluse, infine, dall’agevolazione le relazioni e gli incontri post-adottivi, che non costituiscono parte della procedura di adozione che, come si è detto, si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia.

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