Non profit
Decreto Rilancio: le novità per il Terzo settore nella legge di conversione
Estensione del Superbonus al 110%, nuovi fondi per il Terzo settore e tutele per giovani e mondo sportivo. Queste, in pillole, sono le principali novità introdotte dalla legge di conversione al DL Rilancio, n. 77/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 luglio. Ma ancora una volta viene esclusa una buona parte degli enti non commerciali
Estensione del Superbonus al 110%, nuovi fondi per il Terzo settore e tutele per giovani e mondo sportivo. Queste, in pillole, sono le principali novità introdotte dalla legge di conversione al DL Rilancio, n. 77/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 luglio. Con quest’ultimo decreto inizia ad emergere sicuramente una maggiore attenzione da parte del legislatore verso il Terzo settore anche se ancora, come vedremo, si registra un certa discontinuità nelle modalità di inquadramento degli enti all’interno delle misure agevolative. Anche in questa occasione, infatti, come già accaduto in fase di conversione del dl “Liquidità” , l’estensione delle misure agevolative al non profit avviene attraverso un richiamo diretto agli “enti del terzo settore”. Questo significa che anche per il Superbonus al 110%, come per l’accesso al fondo garanzia PMI, il beneficio spetta solo ad ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato iscritte nei rispettivi registri, lasciando fuori una buona parte degli enti non commerciali. Con la piena operatività del nuovo Registro Unico Nazionale (che dovrebbe partire a pieno regime nei primi mesi del prossimo anno) sicuramente ci sarà l’opportunità di inquadrare giuridicamente la piu ampia categoria degli “enti del Terzo settore”: che ricomprenderà tutti gli enti che si iscriveranno nel nuovo registro, acquisiranno la qualifica di ETS, ed entreranno in un regime di regole in grado di assegnare dignità e trasparenza al non profit italiano. In attesa che questo avvenga risulta scarsamente condividibile limitare le misure di accesso ai benefici fiscali e finanziari, spesso concessi entro un arco temporale piuttosto limitato, solo ad una parte degli enti non commerciali a scapito di una intero contesto che ha dimostrato, semmai ve ne fosse bisogno, una grande capacità di sostenere il modello sociale del Paese. Non è questa la sede per dilungarmi su una analisi approfondita in merito al ruolo del Terzo settore italiano, ma sicuramente non posso perdere l’occasione per augurarmi che, con l’avvio della riforma, si riconosca finalmente una autonoma dignità agli ETS nel loro complesso con previsioni legislative ad hoc, in grado di valorizzarne il ruolo e le attività.
Sintesi delle misure riguardanti il Terzo settore
Fermo restando le riflessioni più generali e tornando al tema oggetto di questo contributo, vediamo nel dettaglio in cosa si sostanziano le singole misure introdotte con la conversione del DL Rilancio e chi sono gli enti coinvolti nelle modifiche inserite per agevolare il mondo del Terzo settore in questa fase emergenziale.
- SUPERBONUS AL 110% (art. 119 del D.L. Rilancio)
In tema ambientale, la legge di conversione amplia anzitutto l’ambito di applicazione del superbonus, aggiungendo nel novero dei beneficiari anche gli enti non profit iscritti nei relativi registri di settore. La misura in questione consente, in particolare, di beneficiare di una detrazione “potenziata” al 110% in relazione alle spese sostenute dal 1 luglio scorso al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficienza energetica (ecobonus), nonché per l’installazione di impianto solari fotovoltaici e misure antisismiche sugli edifici ad uso abitativo. Le modifiche previste in sede di conversione consentiranno, quindi, come detto, anche ad Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (iscritte, rispettivamente, nell’Anagrafe unica, nei registri regionali delle ODV e nei registri nazionale e regionali delle APS) di accedere alle misure in questione. Fermi restando i profili di criticità sopra citati, in relazione all’applicabilità della misura in questione anche ad enti non commerciali che non siano iscritti in alcun registro di settore (si pensi, ad esempio, alle tante associazioni culturali che arricchiscono il panorama associativo nazionale oppure alle fondazioni non iscritte nell’anagrafe ONLUS), si tratta di un’importante chance da valutare in relazione agli immobili dagli stessi adibiti a sede associativa o in prospettiva di eventuali recuperi di immobili.
- PROMOZIONE DELLE SOCIETA’ BENEFIT (art. 38-ter del D.L. Rilancio)
Nell’ottica di promuovere la diffusione, a livello nazionale, del sistema delle società benefit, la legge di conversione introduce, da un lato, un’agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta per chi intenda costituire o trasformare l’ente in questa particolare categoria di ente profit, dall’altro, stanzia un fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 per la promozione delle stesse. L’agevolazione prevista consentirà, dunque, di rafforzare il sistema di questa particolare categoria di enti profit nell’intero territorio nazionale, riconoscendo a chi voglia costituire una società benefit, o ad un’impresa che voglia adottare questa qualifica, un credito di imposta che potrà coprire il 50% delle spese effettuate per tali operazioni. Stando a quanto si legge dalla formulazione l’incentivo in questione sarà accessibile per i soli costi sostenuti per la costituzione o la trasformazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia il 19 luglio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, fino ad esaurimento del tetto massimo di risorse previste, in misura pari a 7 milioni di euro. Particolare attenzione, in ogni caso, dovrà essere prestata da parte di chi intende optare per tale misura di vantaggio. L’incentivo, infatti, è utilizzabile solo in compensazione per l’anno 2021 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea. Per quanto riguarda le modalità e i criteri di attuazione, questi saranno definiti con apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze.
- PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (art. 216 D.L. Rilancio)
Ulteriore proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per il termine di sospensione dei versamenti dei canoni di locazione degli impianti pubblici sportivi. La misura a sostegno dell’impiantistica sportiva, introdotta inizialmente con il decreto Cura Italia (art. 95 del D.L. 18/2020), comporta un nuovo slittamento dei termini di pagamento dei canoni locativi e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva del CONI, società e associazioni sportive (professionistiche o dilettantistiche) operanti in Italia. Ciò consentirà al settore sportivo, colpito economicamente a causa dell’interruzione delle attività sportive per l’emergenza Covid, di avere dunque più tempo a disposizione per i versamenti dei canoni. Stando a quanto si legge dalla legge di conversione, i pagamenti dei canoni in questione possono quindi effettuarsi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 settembre prossimo oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020. Viene inoltre modificato il termine entro il quale gli enti sportivi potranno revisionare i propri rapporti di concessione con scadenza non più entro il 31 luglio 2023, ma con riferimento a quelli in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione anche attraverso la proroga della durata del rapporto di lavoro specificando che, in ogni caso, non deve essere superiore a 3 anni.
- FINANZIAMENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 218-bis del D.L. Rilancio)
Nell’ottica di assicurare al mondo sportivo un adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa delle loro attività, il legislatore autorizza inoltre a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) una spesa di circa 30 milioni di euro per l’anno 2020. Si tratta di risorse, le cui modalità di ripartizione saranno definite con apposito decreto, e che saranno destinate nella sostanza a rimpinguare le casse delle associazioni e a finanziare l’esercizio delle loro iniziative e attività sportive svolte a favore delle comunità locali e dei più giovani.
- FONDI A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE
È stato ampliato il Fondo istituito per il sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno (art. 246 del Dl Rilancio), includendo tra le Regioni anche quelle maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica in corso, vale a dire Lombardia e Veneto. Si tratta di un ampliamento che aiuterà a finanziare il mondo non profit, ricomprendendo dunque anche quello operante in regioni messe a dura prova dall’emergenza epidemiologica.
Sempre in tema di finanziamento, la legge di conversione istituisce inoltre un nuovo fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020 e destinato, tra gli altri, anche ad enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti entro il 28 febbraio scorso e che non abbiano già acceduto ai finanziamenti previsti dal Fondo unico per lo spettacolo. Si tratta, in particolare, di una misura di sostegno volta a sopperire ai mancati della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, oltrechè per l’attuazione delle prescrizioni e misure di tutela anti Covid (art. 183 del D.L. Rilancio).
- CARE LEAVERS (art. 67-bis D.L. Rilancio)
In sede di conversione in legge, spunta anche una novità volta a favorire l’inserimento dei c.d. “care leavers” nel mondo del lavoro. Con questo termine ci si riferisce, in particolare, ai giovanissimi che, in ragione di un provvedimento giudiziario ( con collocazione, ad esempio, in comunità residenziali o in affido eterofamiliare), si trovano a vivere fuori dal proprio nucleo familiare di origine e che, al compimento della maggiore età, perdono la possibilità di continuare nei propri percorsi di affido o di accoglienza in comunità. La legge di conversione interviene proprio in favore di questa fascia di ragazzi, includendoli tra quei soggetti più vulnerabili e bisognosi di tutela nei confronti dei quali la legge riconosce modalità agevolate di collocamento. In altri termini, i datori di lavoro pubblici e privati, con più di 50 dipendenti, che sono tenuti ex lege ad assumere alle loro dipendenze una percentuale di lavoratori appartenenti a determinate fasce deboli della collettività (per il tramite della c.d. quota di riserva dell’art. 18, comma 2 della L. n. 68/1999), dovranno tenere in conto anche dei c.d. care leavers.
*avvocato esperto di non profit, già coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale per la riforma del Terzo settore
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