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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009, n.43 Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia.

di Redazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009, n.43
Regolamento   recante   istituzione   e   funzionamento  del  nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia. (09G0052)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visti gli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione;
  Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Visto  l’articolo  1,  commi  1250  e 1253, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto   il   regolamento   recante   «Istituzione  e  funzionamento
dell’Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia»,  adottato con decreto
ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242;
  Visto  il  decreto del Ministro delle politiche per la famiglia del
15  aprile  2008,  registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008,
registro  n.  8,  foglio n. 101, con il quale sono state ripartite le
risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia per l’anno
2008;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare
l’articolo 1, commi 13 e 14, lettera b);
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008,
con  il  quale  il  sen.  Carlo  Amedeo  Giovanardi e’ stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008, con il quale il Sottosegretario Carlo Amedeo Giovanardi
e’  stato  delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche
per la famiglia;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Sentito  il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 18 dicembre 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento  per  gli  affari  giuridici  e  legislativi,  ai  sensi
dell’articolo  17,  comma  3  della  legge  23  agosto  1988, n. 400,
effettuata in data 20 febbraio 2009;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                Osservatorio nazionale sulla famiglia

  1.  E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento   per   le   politiche  della  famiglia,  l’Osservatorio
nazionale  sulla  famiglia,  d’ora  in poi denominato «Osservatorio»,
quale  organismo  di  supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione
delle politiche nazionali per la famiglia.

                               Art. 2.

                              Funzioni

  1.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi di cui all’articolo 1,
l’Osservatorio  svolge  funzioni  di studio, ricerca, documentazione,
promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.
  2.   L’Osservatorio   svolge   altresi’  funzioni  di  supporto  al
Dipartimento   per   le   politiche  della  famiglia  ai  fini  della
predisposizione   del   Piano   nazionale  per  la  famiglia  di  cui
all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  ai  commi  1  e 2
l’Osservatorio:
   a)  assicura  lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della
condizione  e  delle  problematiche  familiari,  anche  attraverso la
realizzazione  di  un rapporto biennale sulla condizione familiare in
Italia  finalizzato  ad  aggiornare  le  conoscenze  sulle principali
dinamiche   demografiche,  sociologiche,  economiche  e  di  politica
familiare;
   b)  promuove  iniziative  ed  incontri seminariali per favorire la
conoscenza  dei  risultati  delle ricerche e indagini e la diffusione
delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;
   c)  coordina  le proprie attivita’ di ricerca e documentazione con
quelle dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza per
quanto  concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei
diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva;
   d)  coordina  le proprie attivita’ di ricerca e documentazione con
quelle  degli  Osservatori  regionali  e  locali;  a  tal  fine, alle
riunioni  del  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all’articolo 5
partecipano  due  esperti  designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome.

                               Art. 3.

                      Organi dell’Osservatorio

  1.  L’Osservatorio  e’  presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per
la famiglia.
  2. Sono organi dell’Osservatorio:
   a) il Presidente;
   b) l’Assemblea;
   c) il Comitato tecnico-scientifico.
  2.  L’Assemblea  e  il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti
con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e durano in
carica tre anni.

                               Art. 4.

               Composizione e funzioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea e’ composta:
   a)  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri o dal Ministro o
Sottosegretario  delegato  alle  politiche  per  la  famiglia  che la
presiede e ne nomina i componenti;
   b)  da  dodici  componenti, dei quali due designati dal Presidente
del  Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato
alle  politiche  per  la famiglia, e uno rispettivamente dai Ministri
dell’interno,  della  giustizia, dell’economia e delle finanze, dello
sviluppo  economico,  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche
sociali,  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della ricerca, delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  delle  pari  opportunita’,  della
gioventu’, dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare;
   c)  da  dodici  componenti designati dalla Conferenza unificata di
cui  all’articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dei  quali  sette  indicati  dalle  regioni  e cinque dalle autonomie
locali;
   d)  da  tre  componenti  designati  dalle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
   e)  da  tre  componenti designati dalle associazioni dei datori di
lavoro    dell’industria,    del    commercio,   dell’artigianato   e
dell’agricoltura maggiormente rappresentative;
   f)  da  tre  componenti  designati  dalle associazioni familiari a
carattere nazionale;
   g)  da  tre  componenti  designati  dalle  associazioni  del terzo
settore aventi carattere nazionale.
  2. L’Assemblea stabilisce gli orientamenti generali del Piano delle
attivita’  dell’Osservatorio,  la  cui  attuazione  e’  demandata  al
Comitato tecnico scientifico.
  3.  L’Assemblea,  per  esigenze  di  semplificazione,  organizza la
propria  attivita’  affidando  la  fase  istruttoria  ad un Gruppo di
lavoro interno rappresentativo delle diverse sue componenti.

                               Art. 5.

                    Comitato tecnico scientifico

  1.  Il  Comitato  tecnico-scientifico  e’  presieduto dal Direttore
tecnico-scientifico  dell’Osservatorio,  nominato  dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle
politiche  per  la famiglia, ed e’ composto dal capo del Dipartimento
per  le  politiche  della  famiglia  o da un suo delegato e da cinque
esperti  nominati  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri o dal
Ministro  o  Sottosegretario  delegato alle politiche per la famiglia
tra soggetti di elevata e comprovata professionalita’ nel campo delle
politiche sociali e familiari.
  2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed
attuazione  del  programma di attivita’ dell’Osservatorio, sulla base
degli indirizzi formulati dall’Assemblea.

                               Art. 6.

                             Convenzioni

  1.  Il  Dipartimento per le politiche della famiglia puo’ stipulare
convenzioni   con   enti   pubblici   di   comprovata   esperienza  e
qualificazione  nel  campo  delle  politiche  per la famiglia, per lo
svolgimento  in  collaborazione  delle  attivita’ di comune interesse
intese    al    perseguimento   delle   finalita’   e   degli   scopi
dell’Osservatorio.

                               Art. 7.

          Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio

  1.  Ai  componenti dell’Assemblea spetta esclusivamente il rimborso
delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
  2.  Con  determinazione  del capo del Dipartimento per le politiche
della famiglia sono definiti, nel limite delle risorse disponibili, i
compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
  3.  Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono assicurate dal
Dipartimento per le politiche della famiglia.

                               Art. 8.

                            Finanziamento

  1.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  regolamento  si provvede
mediante  assegnazione  dal  Fondo per le politiche della famiglia di
cui  all’articolo  19,  comma  1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,  ai  sensi  dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

                               Art. 9.

                         Disposizione finale

  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore dei presente regolamento e’
abrogato il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara’
inserito  nella  raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  E’  fatto  obbligo  a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
   Roma, 10 marzo 2009

                                                p. Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                          il Sottosegretario di Stato
                                                   Giovanardi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 207

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