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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009, n.43 Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia.
di Redazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009, n.43
Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia. (09G0052)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il regolamento recante «Istituzione e funzionamento
dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia», adottato con decreto
ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242;
Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia del
15 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008,
registro n. 8, foglio n. 101, con il quale sono state ripartite le
risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia per l’anno
2008;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare
l’articolo 1, commi 13 e 14, lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008,
con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e’ stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, con il quale il Sottosegretario Carlo Amedeo Giovanardi
e’ stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche
per la famiglia;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 20 febbraio 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Osservatorio nazionale sulla famiglia
1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche della famiglia, l’Osservatorio
nazionale sulla famiglia, d’ora in poi denominato «Osservatorio»,
quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione
delle politiche nazionali per la famiglia.
Art. 2.
Funzioni
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1,
l’Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione,
promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.
2. L’Osservatorio svolge altresi’ funzioni di supporto al
Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della
predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui
all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2
l’Osservatorio:
a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della
condizione e delle problematiche familiari, anche attraverso la
realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione familiare in
Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali
dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica
familiare;
b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la
conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione
delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;
c) coordina le proprie attivita’ di ricerca e documentazione con
quelle dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza per
quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei
diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva;
d) coordina le proprie attivita’ di ricerca e documentazione con
quelle degli Osservatori regionali e locali; a tal fine, alle
riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 5
partecipano due esperti designati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome.
Art. 3.
Organi dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio e’ presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per
la famiglia.
2. Sono organi dell’Osservatorio:
a) il Presidente;
b) l’Assemblea;
c) il Comitato tecnico-scientifico.
2. L’Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in
carica tre anni.
Art. 4.
Composizione e funzioni dell’Assemblea
1. L’Assemblea e’ composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o
Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia che la
presiede e ne nomina i componenti;
b) da dodici componenti, dei quali due designati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato
alle politiche per la famiglia, e uno rispettivamente dai Ministri
dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle pari opportunita’, della
gioventu’, dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare;
c) da dodici componenti designati dalla Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dei quali sette indicati dalle regioni e cinque dalle autonomie
locali;
d) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
e) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di
lavoro dell’industria, del commercio, dell’artigianato e
dell’agricoltura maggiormente rappresentative;
f) da tre componenti designati dalle associazioni familiari a
carattere nazionale;
g) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo
settore aventi carattere nazionale.
2. L’Assemblea stabilisce gli orientamenti generali del Piano delle
attivita’ dell’Osservatorio, la cui attuazione e’ demandata al
Comitato tecnico scientifico.
3. L’Assemblea, per esigenze di semplificazione, organizza la
propria attivita’ affidando la fase istruttoria ad un Gruppo di
lavoro interno rappresentativo delle diverse sue componenti.
Art. 5.
Comitato tecnico scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico e’ presieduto dal Direttore
tecnico-scientifico dell’Osservatorio, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle
politiche per la famiglia, ed e’ composto dal capo del Dipartimento
per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da cinque
esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia
tra soggetti di elevata e comprovata professionalita’ nel campo delle
politiche sociali e familiari.
2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed
attuazione del programma di attivita’ dell’Osservatorio, sulla base
degli indirizzi formulati dall’Assemblea.
Art. 6.
Convenzioni
1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia puo’ stipulare
convenzioni con enti pubblici di comprovata esperienza e
qualificazione nel campo delle politiche per la famiglia, per lo
svolgimento in collaborazione delle attivita’ di comune interesse
intese al perseguimento delle finalita’ e degli scopi
dell’Osservatorio.
Art. 7.
Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio
1. Ai componenti dell’Assemblea spetta esclusivamente il rimborso
delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
2. Con determinazione del capo del Dipartimento per le politiche
della famiglia sono definiti, nel limite delle risorse disponibili, i
compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
3. Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio sono assicurate dal
Dipartimento per le politiche della famiglia.
Art. 8.
Finanziamento
1. Agli oneri derivanti dal presente regolamento si provvede
mediante assegnazione dal Fondo per le politiche della famiglia di
cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Art. 9.
Disposizione finale
1. Dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento e’
abrogato il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 marzo 2009
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario di Stato
Giovanardi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 207
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