Leggi e norme

Decreto anziani, ok del Parlamento a cinque condizioni

Sul decreto legislativo per l'attuazione della riforma delle politiche per la non autosufficienza, il governo incassa nei tempi previsti il parere favorevole delle Commissioni di Camera e Senato. Il Parlamento però invita il governo a rivedere l'assegno di 850 euro per gli over 80 poveri, che tradisce la logica dell'universalismo e a rafforzare l'integrazione fra sociale e sanitario. Settimana prossima la versione finale sarà in Consiglio dei Ministri

di Sara De Carli

anziano che disegna

Le commissioni XII Affari Sociali della Camera e X Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato hanno dato parere favorevole al decreto legislativo attuativo della Riforma in favore delle persone anziane. «Ringrazio le Commissioni di Camera e Senato per il loro prezioso contributo e per il confronto su un testo che, voglio ricordare ancora una volta, rappresenta l’avvio di un percorso destinato a innovare profondamente e concretamente una materia tanto articolata quanto attesa. La prossima settimana il testo passerà al vaglio del Consiglio dei ministri per il via libera definitivo, in perfetta linea con i tempi del Pnrr», commenta la viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

La realizzazione della riforma delle politiche in favore degli anziani non autosufficienti è uno degli obiettivi del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha dettato i tempi: adottare la disciplina di delega entro il primo trimestre del 2023 e approvare la conseguente legislazione delegata entro il primo trimestre del 2024.

La viceministra Bellucci ha partecipato alla seduta della Commissione X del Senato, dichiarando che «posto che l’attuazione di tale riforma necessita di risorse considerevoli, il Governo si impegna a reperirne ulteriori nell’ambito delle successive fasi di attuazione delle diverse misure recate. Peraltro, parte dei fondi sono stati individuati a valere sul Piano nazionale di ripresa resilienza, nonché su eccedenze relative a obiettivi raggiunti in tale contesto».

Voglio ricordare ancora una volta che questo testo rappresenta l’avvio di un percorso destinato a innovare profondamente e concretamente una materia tanto articolata quanto attesa. Il Governo si impegna a reperire ulteriori risorse

Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali

Parere favorevole ma con osservazioni: i cinque punti chiave

Prima di entrare nel dettaglio dei due pareri, ecco quali sono i punti-chiave delle osservazioni mosse dal Parlamento allo schema inviato dal Governo, punti comuni peraltro a entrambi i rami. La revisione del modo in cui nel decreto sono stati disegnati il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente e la prestazione universale sono due elementi fondanti della riforma per come era stata immaginata nella legge delega e la necessità di una riformulazione è stata fortemente richiesta dalle organizzazioni del Patto per un nuovo welfare sulla Non Autosufficienza: richieste che hanno trovato accoglienza presso i parlamentari. Un terzo elemento di novità, invece, riguarda la domiciliarità, con la previsione di sperimentazioni biennali che realizzino l’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari: una richiesta mossa da monsignor Paglia.

  • Primo, c’è l’invito al Governo a rivedere la formulazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente che così com’è non garantisce l’integrazione fra sociale e sanitario necessaria per la riforma della non autosufficienza.
  • Secondo, c’è l’invito a rivedere la prestazione universale che universale non è, che il governo affianca in via sperimentale per due anni all’indennità di accompagnamento. È il famoso assegno di assistenza da 850 euro al mese per gli over80 con Isee inferiore a 6mila euro e bisogno assistenziale gravissimo, che si affianca per due anni all’indennità di accompagnamento. La proposta del governo per entrambe le commissioni manca di universalismo e non permette la scelta fra erogazione di denaro e servizi. Bisogna inoltre prevedere che l’importo sia graduato sulla base dell’intensità del bisogno assistenziale, così come diceva la legge delega.
  • Terzo, per le persone con disabilità pregressa divenute anziane, va esplicitato che esse, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, possono chiedere i servizi per gli anziani non autosufficienti senza dover passare da un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e dalla valutazione multidimensionale che già hanno.
  • Quarto, va eliminato l’articolo 40 che prevede che le nuove disposizioni relative alla non autosufficienza si applichino solo alle persone che abbiano compiuto 70 anni.
  • Quinto, c’è da entrambe le commissioni l’invito ad approvare in tempi brevi una legge organica sui caregiver. Il Senato precisa che tale legge deve essere «comprensiva delle risorse finanziarie necessarie per la definizione di una tutela completa di tali soggetti, relativa anche ai profili di previdenza sociale».

Rivedi il webinar di VITA sui punti critici del disegno legislativo presentato dal Governo


Il parere della Commissione Affari Sociali della Camera

 Il parere approvato dalla XII Commissione esplicita innanzitutto l’auspicio per «l’approvazione di una legge ad hoc sul riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare». Qui il testo del parere approvato. Sono sedici le modifiche suggerite al Governo, ne segnaliamo nove:

La Commissione chiede al Governo di verificare se il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (Snaa) delineato nel decreto «sia conforme alla norma di delega, in base alla quale lo Snaa dovrebbe svolgere il ruolo di programmazione integrata di tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali da erogare in favore delle persone anziane non autosufficienti»: è il punto sollevato subito da più osservatori, circa il fatto che con questo decreto si depotenzia il disegno strutturale della riforma, che deve avere come perno l’integrazione reale del sociale e del sanitario.

Sulla sperimentazione della nuova prestazione universale, la Commissione XII dice chiaro al Governo che tale prestazione va rivista «in senso conforme alla legge delega, al fine di assicurare il carattere di universalismo nell’accesso; prevedere che l’importo sia graduato sulla base dell’intensità del bisogno assistenziale; garantire la libertà di scelta tra erogazione di denaro e di servizi».

All’articolo 33, dove si parla di persone con disabilità pregressa divenute anziane, va esplicitato che esse, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non necessitano di richiedere l’attivazione di nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e della valutazione multidimensionale.

Servizi residenziali e super Oss

Via la separazione dei riferimento a servizi residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari: vanno trattati in un unico artico. Per l’accreditamento il numero del personale deve tener conto, oltre che del numero di persone accolte nella struttura, anche di quelle assistite a domicilio.

Dove si danno disposizioni per la formazione del personale addetto al supporto e all’assistenza delle persone anziane, anche nel senso di definire i profili professionali e il modello organizzativo dei servizi da erogare, va prevista la definizione di percorsi per la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore sociosanitario (il famoso super Oss o Osss con tre s), attraverso la predisposizione di specifiche linee guida da adottare con decreti dei Ministri competenti, al fine di definire modalità omogenee per l’attuazione di percorsi formativi su tutto il territorio nazionale.

Va tolto l’articolo 40 che, prevedendo che le disposizioni di cui al titolo II – esclusi gli articoli 34, 35 e 36 – si applichino alle sole persone anziane di età superiore ai 70 anni, in contrasto con la definizione di “persona anziana” data dallo stesso decreto, escluderebbe l’applicazione di una parte rilevante delle disposizioni alle persone di età compresa tra i 65 e i 69 anni, con la conseguenza di un arretramento delle tutele previste dall’ordinamento nei loro confronti, rispetto a prestazioni da considerarsi essenziali. È uno dei punti sollevati dalle Regioni, fra quelli che ha portato alla mancata intesa.


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L’infermiere di famiglia nella Uvm

Tra i componenti della Unità di valutazione multidimensionale-Uvm, accanto ai già previsti assistente sociale, professionisti sanitari designati dall’azienda sanitaria o dal distretto e al clinico responsabile del processo di cura, si suggerisce l’introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e di comunità. Nei casi di severità e prevalenza di una patologia rispetto alle altre, farà parte dell’unità valutativa multidimensionale anche il medico specialista che segue la cronicità prevalente mentre per determinati livelli di complessità e per i pazienti in assistenza domiciliare integrata con coefficiente di intensità assistenziale oltre una certa soglia dovrà essere sempre coinvolto il geriatra nell’équipe valutativa e assistenziale.

All’articolo 29, dove si ridisegna l’offerta di un’assistenza domiciliare sanitaria e sociale rivolta agli anziani non autosufficienti si specifichi che le prestazioni domiciliari devono essere integrate, oltre che con i servizi di assistenza domiciliare, con le prestazioni in telemedicina e i servizi a elevata intensità assistenziale erogati con tecnologie life support quali ventilazione meccanica, nutrizione artificiale, ossigenoterapia, dialisi domiciliare

Donazione dei farmaci veterinari, via l’Isee

In ultimo si suggerisce di riscrivere il comma 5 dell’articolo 13, là dove si parla di misure per incentivare la relazione degli anziani con animali da affezione. La proposta della Commissione specifica le modalità per garantire la corretta conservazione dei medicinali veterinari oggetto di donazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti e toglie il riferimento al fatto che le donazioni di medicinali veterinari al Terzo settore debbano andare, come beneficiario finale, a anziani con Isee non superiore a 16.215 euro.

Il parere della Commissione Affari sociali del Senato

Veniamo al Senato. Qui il testo integrale del parere. «Particolarmente importante è l’impegno relativo all’assistenza domiciliare e alla non autosufficienza, oggetto di una specifica fase di sperimentazione: le osservazioni contenute nello schema di parere riguardanti tali ambiti sono in sintonia con l’impostazione dello schema di decreto, nella quale ha particolare rilevanza lo strumento della valutazione unica multidimensionale. L’osservazione relativa alla previsione di un sistema di monitoraggio in relazione all’articolo 21 è a sua volta compatibile con l’impostazione del provvedimento», ha commentato durante la riunione la viceministra Bellucci.

Il parere approvato dalla Commissione X del Senato osserva che occorrerebbe:

a) valutare i motivi della limitazione ai soli anziani autosufficienti (con conseguente esclusione di quelli non autosufficienti) nelle norme sulla promozione dei soggiorni in luoghi di turismo legati al benessere e alla cura della persona, leggi per esempio le terme (articolo 8, comma 1);

b) prevedere espressamente che l’erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio dei soggetti possa essere effettuata anche dall’infermiere di famiglia e comunità;

c) chiarire se la promozione di corsi per l’inclusione delle persone anziane e del dialogo intergenerazionale da parte di università e istituzioni di alta formazione artistica e musicale l’adozione delle misure di incentivo e sostegno sia prevista in termini tassativi oppure in termini di semplice possibilità;


Un monitoraggio per lo Snaa

Relativamente all’art. 21, la Commissione X del Senato invita a verificare se esso sia formulato in maniera tale da assicurare al Sistema Nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (Snaa) il ruolo effettivo di organo di programmazione permanente in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti, come richiesto dalla legge delega, che fa dello Snaa l’architrave sul quale deve fondarsi l’intero assetto delle misure da erogare in favore delle persone anziane non autosufficienti;

prevedere l’istituzione di un sistema di monitoraggio per lo Snaa, quale strumento per la rappresentazione oggettiva e continua delle attività svolte e dei servizi resi;

valutare un coinvolgimento della figura dell’infermiere di famiglia e comunità nell’effettuazione della valutazione multidimensionale unificata.

Nuova domiciliarietà

Relativamente all’articolo 29, sull’offerta integrata di assistenza e cure domiciliari, prevedere Linee guida nazionali per sperimentazioni, da avviare e concludere nell’arco del biennio successivo all’entrata in vigore del provvedimento, ai fini dell’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l’adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia;

sempre per l’assistenza e le cure domiciliari, prevedere che la promozione della permanenza al domicilio degli anziani non autosufficienti, ove sia appropriata ai bisogni e rispondente ai desideri delle persone coinvolte, rappresenti la priorità dello Snaa;

prevedere, altresì, che l’integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogati a domicilio avvenga anche attraverso strumenti di telemedicina, la dotazione dei quali dovrebbe rilevare ai fini dell’accreditamento per prestazioni di assistenza domiciliare integrata.

Anziani con disabilità pregressa

all’articolo 33, comma 3, precisare che le persone con disabilità pregressa al compimento dei 65 anni di età possano su richiesta accedere ai servizi e alle prestazioni previste per le persone anziane non autosufficienti «senza necessità di richiedere l’attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale».

La nuova prestazione universale che universale non è

Per quanto riguarda la prestazione universale, la commissione X del Senato invita il Governo a «valutare se la disciplina ivi prevista, in tema di erogazione della prestazione universale, sia pienamente in linea con la legge delega, laddove: si subordina l’erogazione della prestazione universale non solo allo specifico bisogno assistenziale del singolo ma anche a un’altra serie di requisiti; si preclude la scelta relativa alla forma di assistenza (prestazione monetaria, servizi alla persona, o entrambe le provvidenze), imponendo peraltro la corresponsione di un importo a somma “fissa” (pari a € 850,00 per l’assegno e all’importo di legge per l’indennità) e non anche (come da disciplina di delega) “graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale”;

Anche qui viene esplicitata la necessità di eliminare quella parte dell’articolo 40 che prevede che le norme del Titolo II si applichino solo alle persone che abbiano compiuto 70 anni: «tale previsione non sembra trovare un preciso riscontro nella disciplina di delega, né appare chiaro il suo fondamento scientifico».

La legge sul caregiver (con fondi)

Infine c’è l’invito «a definire in tempi brevi, a valle dell’attuale tavolo di lavoro governativo, una proposta di legge organica in materia di caregiver, comprensiva delle risorse finanziarie necessarie per la definizione di una tutela completa di tali soggetti, relativa anche ai profili di previdenza sociale».

Foto di JIUN-JE LIN, Pexels

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