Politica
Decreto Aiuti ter, ecco il testo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre il decreto legge n. 144, approvato dal Consiglio dei Ministri settimana scorsa. Dalle strutture residenziali per persone con disabilità alle associazioni sportive, dalle scuole paritarie agli ETS, ecco le misure per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica che riguardano il non profit
È arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 che prende "ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza". È l'atteso decreto Aiuti-ter, dove sono state insierite in extremis misure a sostegno anche del Terzo settore per far fronte al caro-energia.
L’articolo 7 stanzia 50 milioni di euro per il 2022 da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
L’articolo 8, dà disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore. Ecco qui i due fondi annunciati venerdì scorso in Consiglio dei Ministri. Un fondo ad hoc da 120 milioni di euro per sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità (rispetto alle bozze è scomparso il domiciliare) e aiutarli a far fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022. Nessuna sopresa, le risorse sono confermate, il fondo apposito è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dotazione è di 120 milioni di euro per l'anno 2022. Il contributo straordinario verrà calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.
Il secondo fondo è quello a sostegno, più trasversalmente e senza indicazione di attività, degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, delle Onlus iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra (servizi residenziali e semiresidenziali per la disabilità) per i maggiori oneri sostenuti nel 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale. Anche qui, è istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Il contributo straordinario verrà calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale. Sì, 50 milioni: una cifra deludente.
In nessuno dei due articoli sono menzionate percentuali, né rispetto all’entità del contributo rispetto agli aumenti subiti né rispetto all’entità dei maggiori costi che bisogna dimostrare di aver sostenuto rispetto all’anno 2021, percentuali che invece erano circolate nei giorni scorsi. Questi dettagli sono demandati a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, che dovrà arrivare entro 30 giorni e che individui le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi.
Da dove vengono le coperture per i 170 milioni di euro per l'anno 2022? Si provvede per 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, confidando sia vero quanto annunciato dalla ministra Stefani rispetto al fatto che si tratta di risorse destinate alla attuazione della delega disabilità, che non sarebbero state comunque utilizzate nel 2002; 4 milioni di euro vengono dalla riduzione delle risorse destinate dal decreto legislativo 117/2017 per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli Ets e 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Altri 20 milioni di euro vengono da riduzione del fondo da 700 milioni stanziato in legge di bilancio 2022 per interventi in materia di integrazione salariale post Covid-19 mentre per gli ultimi 40 milioni di euro il riferimento è l'articolo 43 del medesimo decreto, che indica tutte le fonti di risorse per il decreto nel suo complesso, che vale in totale 13.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, 1.347,70 milioni di euro per l'anno 2023 e 22,54 milioni di euro per l'anno 2024.
L'articolo 13 incrementa di 30 milioni di euro il fondo per le scuole paritarie mentre per i patronati è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 15).
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