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DECISIONE DEL CONSIGLIOdel 29 maggio 2000 relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet.

di Redazione

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull’Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2000 relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet

(2000/375/GAI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

visto il parere del Parlamento europeo,

vista l’iniziativa della Repubblica d’Austria,

tenuto conto delle risoluzioni adottate dal Parlamento europeo rispettivamente il 19 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenze, il 12 dicembre 1996 su misure per la protezione dei minori nell’Unione europea, il 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet e il 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione sulla lotta al turismo sessuale che coinvolge l’infanzia e sul promemoria sul contributo dell’Unione europea al rafforzamento della lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini;

tenendo presenti la dichiarazione e il piano d’azione approvati all’unanimità dai delegati al congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, tenutosi a Stoccolma nell’agosto 1996 , nonché le conclusioni e le raccomandazioni della conferenza europea che vi ha fatto seguito, tenutasi a Strasburgo nell’aprile 1998;

tenendo presente la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950, in particolare gli articoli 2, 3 e 10, paragrafo 2;

ricordando la convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in particolare gli articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15;

tenuto conto della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 217A III del 10 dicembre 1948 a Parigi, in particolare gli articoli 2, 3, 7, 25 e 26;

considerato l’articolo 34 della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;

tenendo presente l’azione comune 96/700/GAI del Consiglio, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e i scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini;

tenendo presente la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet;

tenendo presente l’azione comune 97/154/GAI adottata dal Consiglio il 24 febbraio 1997 per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini;

tenendo presente la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1998 intesa ad integrare la definizione del reato di tratta degli esseri umani nell’allegato della convenzione Europol e vista la dichiarazione approvata dal Consiglio il 3 dicembre 1998;

tenuto conto della raccomandazione adottata dal Consiglio il 24 settembre 1998,concernente lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana;

rammentando il piano d’azione per combattere la criminalità organizzata adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997, approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997 e i dieci principi del G8 di lotta alla criminalità nel settore dell’alta tecnologia, di cui ha preso atto il Consiglio nella sessione del 19 marzo 1998, nonché l’esortazione del Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre 1998 ad assicurare sul piano europeo e internazionale un efficace follow-up delle iniziative per la protezione dell’infanzia, in particolare nel settore della pedo pornografia su Internet;

tenuto conto della decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali;

rammentando la posizione comune 1999/364/GAI del Consiglio, del 27maggio 1999, sui negoziati, in sede di Consiglio d’Europa, relativi al progetto di convenzione sulla cybercriminalità;

considerando che la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, della dignità umana;

consapevole del fatto che lo sfruttamento sessuale dei bambini, nonché la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile possono costituire una forma importante di criminalità organizzata internazionale, le cui dimensioni all’interno dell’Unione europea diventano sempre più preoccupanti;

convinto che il rispetto dell’integrità fisica e psichica dei bambini e la protezione delle vittime dello sfruttamento sessuale sono di fondamentale importanza e devono stare al centro delle preoccupazioni dell’Unione;

consapevole della necessità di adottare ulteriori misure dell’Unione per promuovere l’uso sicuro di Internet;

al fine di prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini e, in particolare, la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile attraverso Internet,

DECIDE:

Articolo 1

1. Nell’ambito della decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e per rafforzare le misure atte a prevenire e combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile e promuovere l’accertamento e la repressione efficaci dei reati in tale settore, gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare gli utenti di Internet a notificare, direttamente o indirettamente, alle autorità preposte all’applicazione della legge il sospetto di diffusione su Internet di materiale di pornografia infantile qualora rinvengano tale materiale. Gli utenti di Internet devono essere informati dei metodi disponibili per contattare le autorità preposte all’applicazione della legge o gli organismi che hanno contatti privilegiati con tali autorità, onde consentire loro di svolgere le attività di prevenzione e lotta alla pornografia infantile su Internet.

2. Quando necessario e tenuto conto della struttura amministrativa di ciascuno Stato membro, le misure atte a promuovere l’accertamento e la repressione efficaci dei reati in questo settore possono comprendere l’istituzione di unità specializzate nell’ambito dei servizi preposti all’applicazione della legge, dotate delle competenze e delle risorse necessarie per gestire tempestivamente le informazioni relative al sospetto di produzione, di trattamento, di possesso e i diffusione di materiale di pornografia infantile.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità preposte all’applicazione della legge intervengano tempestivamente non appena entrino in possesso di informazioni sul sospetto di produzione, di trattamento, di possesso e di diffusione di materiale di pornografia infantile. Le autorità preposte all’applicazione della legge possono differire un’azione se e per quanto tatticamente necessario, ad esempio per scoprire chi si cela dietro le operazioni criminali o reti (reti di pornografia infantile).

Articolo 2

1. Gli Stati membri devono impegnarsi ad assicurare la più ampia e la più rapida cooperazione possibile per agevolare l’efficace accertamento di reati di pornografia infantile su Internet e la relativa repressione conformemente agli accordi e alle modalità vigenti.

2. Per assicurare una risposta tempestiva ed efficace a questi reati gli Stati membri si scambiano informazioni sui punti di contatto già istituiti, costituiti da personale competente e operativi 24 ore su 24, nonché sulle unità specializzate di cui all’articolo 1, paragrafo 2, che possono essere utilizzati per lo scambio di informazioni e per intensificare i contatti fra gli Stati membri. Punti di contatto già istituiti con altri compiti possono essere adibiti a questo scopo. Sono anche impiegati canali di comunicazione già esistenti, quali Europol e Interpol.

3. Gli Stati membri garantiscono che l’Europol, nei limiti del suo mandato, sia informata dei casi sospetti di pornografia infantile.

4. Gli Stati membri, in opportuna cooperazione con l’Europol, esaminano la possibilità di organizzare riunioni periodiche tra le competenti autorità specializzate nella lotta contro la pornografia infantile su Internet, al fine di promuovere lo scambio di informazioni di carattere generale, l’analisi della situazione e il coordinamento delle misure operative.

5. Ciascuno Stato membro informa il Segretariato generale del Consiglio circa l’unità o le unità organizzative che fungono da punti di contatto ai sensi del paragrafo 2. Il Segretariato generale comunica a sua volta tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 3

Oltre ad impegnarsi in un dialogo costruttivo con l’industria, gli Stati membri esaminano le misure appropriate, di tipo volontario o coercitivo, atte ad eliminare la pornografia infantile su Internet. In particolare, gli Stati membri procedono ad uno scambio di esperienze sull’efficacia delle misure adottate a tal fine. In tale contesto, essi esaminano le misure seguenti per sollecitare i fornitori di servizi Internet a: a) fornire consulenza alle autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 o alle unità di cui all’articolo 1, paragrafo 2 circa il materiale di pornografia infantile di cui sono stati informati o i cui sono venuti a conoscenza e diffuso per loro tramite; b) togliere dalla circolazione il materiale di pornografia infantile di cui sono stati informati o i cui sono venuti a conoscenza e che è diffuso attraverso tali servizi, salvo diverse disposizioni delle autorità competenti; c) conservare, secondo la risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull’intercettazione legale delle telecomunicazioni, i dati relativi a tale traffico, quando applicabile e tecnicamente fattibile – soprattutto ai fini delle azioni penali qualora si sospetti l’abuso sessuale di bambini, nonché la produzione, il trattamento e la diffusione di materiale di pornografia infantile – per il tempo eventualmente specificato nella legislazione nazionale applicabile al fine di rendere tali dati disponibili per essere esaminati dalle autorità preposte all’applicazione della legge, secondo le norme procedurali applicabili; d) predisporre propri sistemi di controllo per combattere la produzione, il trattamento, il possesso e la diffusione di materiale di pornografia infantile.

Articolo 4

Gli Stati membri verificano regolarmente se i progressi tecnologici rendono necessaria, al fine di mantenere l’efficacia della lotta contro la pornografia infantile su Internet, una modifica della loro procedura penale, nel rispetto dei principi fondamentali, e, se del caso, introducono un’adeguata nuova normativa a tal fine.

Articolo 5

Gli Stati membri, in contatto con l’industria, collaborano, scambiando le loro esperienze e incoraggiando, se possibile, la preparazione di filtri e i altre possibilità tecniche atte ad impedire ed individuare la diffusione di materiale di pornografia infantile.

Articolo 6

1. Il Consiglio valuta in quale misura gli Stati membri hanno soddisfatto gli obblighi derivanti dall’azione comune 97/154/GAI e fino a che punto le misure proposte nella presente decisione si sono dimostrate efficaci.

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 è svolta ai sensi dell’azione comune 97/827/GAI del Consiglio, del 5 dicembre 1997, che istituisce un meccanismo di valutazione dell’applicazione e dell’attuazione a livello nazionale degli impegni internazionali in materia di lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo quanto segue: a) le squadre di valutazione sono composte da due esperti; b) è effettuata una valutazione in loco in modo da evitare lungaggini procedurali.

3. La valutazione di cui al titolo IV, parte B dell’azione comune 97/154/GAI non sarà effettuata. Essa è sostituita dalla valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Sulla base delle informazioni ricevute nel corso della valutazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio prende in esame eventuali ulteriori misure che volesse considerare adeguate per rendere più efficace la lotta contro la pornografia infantile e lo sfruttamento sessuali dei bambini.

Articolo 7

La presente decisione si applica a Gibilterra.

Articolo 8

Gli Stati membri devono recepire le misure contenute nella presente decisione non oltre il 31 dicembre 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.COSTA

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