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De Tax: cos’è non profit non lo decide Tremonti

Grazie a un emendamento del senatore Iovene (Ds), i beneficiari della misura non saranno solo le organizzazioni scelte dal ministro. La parola ora passa all'Aula

di Benedetta Verrini

Sulla De Tax il non profit incassa un primo, importante risultato. Grazie all’emendamento avanzato dal senatore Nuccio Iovene (Ds) e da altri colleghi del centrosinistra (Bedin, Martone, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Toia, Tonini, Gasbarri), il ministero del Tesoro non potrà avere l’assoluta discrezionalità sulla scelta delle organizzazioni con “finalità etiche” beneficiarie della nuova misura. Ora l’auspicio è che l’Aula confermi questa linea di equità e buon senso. Ma vediamo cosa è successo. Ieri notte, la Commissione Bilancio del Senato, in occasione dell’esame dell’articolo 19 (De tax) del decreto legge collegato alla Finanziaria recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici ha approvato un emendamento, a prima firma Iovene (Ds), che elimina la discrezionalità del Ministero dell’Economia nella scelta delle associazioni “etiche” beneficiarie del provvedimento. “L’articolo 19 (De tax) del cosiddetto “decretone” collegato alla finanziaria ? dichiara il Sen. Nuccio Iovene ? prevedeva una assoluta discrezionalità nell?indicazione delle associazioni che esercitano “attività etiche” tutta nelle mani del Ministro dell’Economia Tremonti. Con l’emendamento approvato questa notte dalla Commissione Bilancio del Senato si introduce l’individuazione come enti svolgenti “attività etiche” delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all?articolo 7 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000; degli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/91 e delle ONLUS. Si tratta di una vittoria della trasparenza e dell’autonomia del non profit del nostro Paese. Mi auguro ? conclude Iovene ? che in Aula non si compiano, su questo punto, colpi di mano incomprensibili ed ingiustificati”. Il testo dell’art.19 del dl 269/2003, infatti, recitava: “1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare l?assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all?1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati. 2. Con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione di cui al comma 1 nonché, al loro interno, le associazioni che esercitano attività etiche. Con provvedimento del direttore dell?Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonché quelle ulteriori occorrenti per l?applicazione del presente articolo. 3. Per le finalità del presente articolo è stanziato l?importo di un milione di euro per l?anno 2003, nonché di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull?esercizio della delega legislativa di cui all?articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80. Ed ecco il testo dell’emendamento approvato: Emendamento 19.12 (Iovene, Bedin, Martone, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Toia, Tonini, Gasbarri) Al comma 2 dell’articolo 19 il primo periodo e` sostituito dal seguente: ?Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all?articolo 7 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, gli enti di volontariato di cui alla legge 266/91 e le ONLUS, sono considerati, ai fini della presente norma, enti svolgenti attivita` etiche. Con decreto del Ministero dell?economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti dagli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l?accesso ai benefici previsti dalla presente norma?.


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