La riforma fa il tagliando
Ddl Terzo settore, bene ma non benissimo
Dopo l’approvazione in Senato del Disegno di legge su "Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, cosa cambia per le associazioni? VITA ve lo spiega punto per punto. Le prime reazioni: per le Acli «Diverse modifiche sono positive anche se non intervengono su tutti i nodi irrisolti della riforma», secondo la Fish «le promesse sono state mantenute»
Con 67 sì e 44 astenuti, nessun voto contrario, è stato approvato definitivamente in Senato il 25 giugno il disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, già approvato dalla Camera dei deputati. Ecco alcune modifiche che vengono apportate al Codice del Terzo settore.
Il rendiconto per cassa in forma aggregata
per i piccoli Ets
Viene introdotto un cambiamento, per quanto riguarda il rendiconto per cassa, per gli enti senza personalità giuridica con entrate non superiori a 60mila euro: entrate e uscite possono essere riportate in forma aggregata. Prima questi enti erano equiparanti a quelli sotto i 220mila euro, quindi la modulistica prevedeva un dettaglio di una serie di voci. Questa possibilità introdotta, prevista per gli enti più piccoli, permette di aggregare più voci. Per i rendiconti del prossimo anno si prevede, similmente a quanto già previsto per gli enti con entrate maggiori, che sarà predisposto un modello di rendiconto semplificato.
Innalzamento dei limiti per l’obbligo
dell’organo di controllo
Rispetto a prima del ddl, sarà ridotto il numero di enti che si dovranno dotare di organo di controllo, poiché vengono aumentati i limiti dimensionali.
I tre criteri sono gli stessi previsti per le imprese profit: il totale dell’attivo dello stato patrimoniale, le entrate, il numero dei dipendenti. Nel caso degli Ets i limiti passano, per il primo, da 110mila a 150mila euro, per il secondo da 220mila a 300mila euro, il numero dei dipendenti sale da cinque a sette.
Innalzamento al 20% dei lavoratori per le Aps
La percentuale massima di lavoratori viene innalzata al 20% del numero dei soci per le Associazioni di promozione sociale. Prima la percentuale massima era del 5%, spesso insufficiente per quella che è la realtà delle Aps: tante fanno fatica a rientrare in questo tetto.
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Un delegato per i dati sul Runts
Il ddl prevede la possibilità di operare con un delegato per caricare i dati sul Registro unico nazionale del Terzo settore, Runts. L’iscrizione poteva farla esclusivamente il legale rappresentante di un Ets, la variazione dei dati poteva effettuarla un componente dell’organo di amministrazione dell’ente. Soprattutto le piccole associazioni facevano fatica ad adempiere a questi compiti, ora possono delegare una persona.
30 giorni per adempiere
a modifiche e aggiornamenti
È stata introdotta la previsione di almeno 30 giorni di tempo, in caso di diffida degli uffici Runts, per adempiere a mancati o incompleti depositi o aggiornamenti di documenti e informazioni. Prima del ddl, c’era un termine massimo entro cui bisognava adempiere, in caso di diffida degli uffici Runts, ma non era previsto il termine minimo. Poteva capitare di ricevere una richiesta di integrazione entro pochi giorni, a volte poteva trattarsi anche di modifiche di Statuto e per le associazioni era difficile, in poco tempo, adempiere ai cambiamenti richiesti.
Una lacuna colmata: le sponsorizzazioni per le Asd
Per gli Ets anche iscritti al Registro nazionale delle Associazioni sportive dilettantistiche – Asd è fatta salva l’applicazione della disciplina delle sponsorizzazioni, facendo rientrare i proventi fra le attività diverse a condizione che essi siano spesi in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche. È stato così chiarito come computare e a quali condizioni una Ets-Asd possa usare lo strumento dello sponsorizzazioni, colmando una lacuna e disallineamento con le norme degli enti sportivi: infatti per gli enti solo Asd quello delle sponsorizzazioni è uno strumento ampiamente usato.
Assemblea online
Fino ad ora un ente per poter fare un’assemblea online doveva prevederlo in Statuto e, se non era prevista in Statuto, l’assemblea online non poteva farla. Adesso la questione è invertita: per legge un Ets può fare un’assemblea online a meno che lo Statuto preveda un espresso divieto. Con il Covid ci si è resi conto di quanto fosse problematico fare assemblee da remoto senza averlo previsto in Statuto e per le associazioni era difficile, in poco tempo, adempiere ai cambiamenti richiesti.
Le reazioni delle associazioni
«Diverse modifiche che Governo e Parlamento hanno apportato al Codice del Terzo settore sono positive anche se non intervengono su tutti i nodi irrisolti della riforma», ha dichiarato Stefano Tassinari, vice presidente nazionale Acli e responsabile Terzo settore. «Con il Forum del Terzo settore, consapevoli che ci fossero importanti e urgenti richieste che dovevano passare, abbiamo chiesto che il testo fosse approvato senza variazioni, tenuto anche conto del fatto che il vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci si è impegnata a continuare il lavoro di confronto comune svolto per produrre ulteriori miglioramenti in una fase successiva».
«Siamo lieti di constatare che le promesse sono state mantenute e che questo importante pacchetto di semplificazioni sia stato varato entro i tempi previsti». A dirlo il presidente Fish Vincenzo Falabella. «Le innovazioni introdotte dal ddl offrono una risposta concreta alle necessità delle associazioni del Terzo settore, comprese quelle che rappresentano le persone con disabilità. Continueremo a lavorare affinché le persone con disabilità possano beneficiare pienamente delle opportunità offerte da questa riforma e affinché i principi di inclusione e parità di diritti siano sempre al centro delle politiche sociali del nostro Paese».
Foto in apertura di Claudio Furlan/LaPresse
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