Welfare

Dall’Oim nuovo programma di Indennizzo per le vittime dell’Olocausto

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è stata incaricata, tra altri, di gestire il Programma istituito a seguito dell’Accordo raggiunto tra i superstiti dell’Olocausto e le banche

di Redazione

L?Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è stata designata come una delle organizzazioni incaricate di gestire il Programma istituito a seguito dell?Accordo raggiunto tra i superstiti dell?Olocausto e le banche svizzere davanti alla Corte del distretto orientale di New York. Il Fondo di 1.25 miliardi di dollari servirà a indennizzare gli eredi delle vittime dell?Olocausto che avevano depositato delle somme di denaro nelle banche svizzere che non furono mai restituite. Il Fondo sarà utilizzato anche per risarcire gli ex lavoratori forzati ridotti in condizione di schiavitù e determinate altre vittime del regime nazista. Gli indennizzi gestiti dall?OIM saranno destinati principalmente a coloro che furono perseguitati dal regime nazista perché erano o si riteneva che fossero Rom, testimoni di Geova, omosessuali o portatori di handicap fisico o mentale. L?OIM, nell?ambito del Programma sui beni delle vittime dell?Olocausto (Banche Svizzere) si aspetta di ricevere a livello mondiale dalle 20 alle 25 mila domande, e si calcola che distribuirà alle vittime del regime nazista dai 20 ai 25 milioni di dollari. L?OIM è responsabile di tre categorie di richiedenti: 1) Vittime non ebree o persone perseguitate dal regime nazista perché erano o si riteneva che fossero Rom, testimoni di Geova, omosessuali o portatori di handicap fisico o mentale, che furono costrette a lavorare in condizioni di schiavitù per le imprese tedesche o per il regime nazista (Lavoro in condizioni di schiavitù Categoria I); 2) Persone che furono costrette a lavorare in condizione di schiavitù per determinate imprese svizzere o per loro filiali, indipendentemente dal fatto che fossero stati vittime della persecuzione nazista o meno (Lavoro in condizione di schiavitù Categoria II). 3) Vittime non ebree o persone perseguitate dal regime nazista perché erano o si riteneva che fossero Rom, testimoni di Geova, omosessuali o portatori di handicap fisico o mentale, che (a) cercarono riparo in Svizzera per sfuggire alle persecuzioni e ai quali fu negato l?ingresso, o che una volta ammessi ne furono espulsi o (b) che entrati in Svizzera furono lì trattenuti, sottoposti ad abusi o altrimenti maltrattati in quanto rifugiati, durante il periodo che va dal 1 gennaio 1933 al 9 maggio 1945 (Categoria Rifugiati). Gli eredi delle vittime che rientrano nelle summenzionate categorie possono presentare domanda soltanto nel caso in cui le vittime siano decedute il o dopo il 16 febbraio 1999. Le domande per Lavoro in condizione di schiavitù Categoria I, II e la Categoria Rifugiati devono essere inoltrate entro l?31 dicembre 2001. Un elenco delle imprese che rientrano nella Categoria II Lavoro in condizioni di schiavitù, una lista parziale dei rifugiati cui fu negato l?ingresso in Svizzera o che furono espulsi, e ogni ulteriore informazione saranno disponibili presso l?ufficio OIM in via Nomentana 62, 00161 Roma e sul sito internet www.swissbankclaims.iom.int o al numero 06 44 20 22 75 di Roma.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA