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+Dai -Versi, un sos sui calcoli da fare

Il nuovo meccanismo di deducibilità delle erogazioni liberali, introdotto dalla nuova legge +Dai -Versi, suscita numerosi quesiti “operativi”

di Carlo Mazzini

Leggendo la Guida di Vita alla +Dai -Versi mi sono sorti diversi dubbi. A pag. 21 il calcolo dell?importo deducibile è effettuato sul reddito al netto della erogazione stessa: è certo che sia così? Perché, secondo la Guida, a parità di reddito lordo (100mila, nell?esempio), chi eroga 9mila deduce 9mila; chi eroga 11mila deduce 8.900 (viene cioè penalizzato di 100 rispetto al donatore precedente?). A pag. 22, nella tab. 4 è scritto «erogazione deducibile nella misura MINIMA tra il 10% ecc.». A mio parere la legge prevede due misure MASSIME e tale è anche il 10% del reddito, definirla misura minima genera confusione. Se ad es. ho un reddito di 10mila euro e definisco il 10% del reddito misura minima intendo che mi è impossibile dedurre un importo inferiore a mille euro, cosa non vera. Piergiorgio M. (email) Onestamente non capisco molto il suo ragionamento, ma cerco di spiegarmi. Iniziamo dal secondo quesito. La legge pone due limiti che – a differenza della norma precedente – non pone indifferentemente in alternativa. La legge afferma (comma 1, in fondo) che le somme (o i beni) erogati «sono deducibili dal reddito complessivo dell?erogatore nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70mila euro annui». E’ pacifico, quindi, che: a. il massimo deducibile è 70mila euro, ma b. i 70mila euro non sono deducibili se questi rappresentano più del 10% del reddito complessivo dichiarato; c. il 10% assurge pertanto al limite principale a cui fare riferimento fino a quando non si arriva a un reddito di 700mila euro, per il quale coincideranno le due misure, quella assoluta e quella relativa. d. Per redditi maggiori a 700mila euro, il limite da applicare sarà quello assoluto (70mila euro) e non più il 10%. L?espressione che abbiamo scelto nella Guida era volta a semplificare tutto questo ragionamento. Abbiamo semplicemente detto che tra i due limiti vale sempre e comunque quello minore. Le assicuro che non abbiamo mai inteso affermare che non si possa dedurre un importo minore del limite (come lei sostiene nell?ultimo esempio). Le faccio notare che sulla questione limite minimo / limite massimo, vi è una bella differenza tra questa e la precedente normativa (per le aziende). Essa prevedeva (per onlus e aps) e prevede ancora (in alternativa alla nuova) due limiti, non ?antagonisti?, tanto che parlava di deducibilità per un «importo non superiore a 2.065,83 euro (1.549,37 per le aps) o (e sottolineo ?o?) al 2%». Con la congiunzione disgiuntiva ?o?, il legislatore ha inteso dare la possibilità a chi aveva un reddito il cui 2% risultava minore della misura assoluta, di dedursi un importo maggiore (seppur limitato ai vecchi 4 milioni o 3 milioni). In merito al primo quesito, per semplificare un pensiero in realtà un po? contorto del fisco, vi è necessità di calcolare se le erogazioni effettuate nell?anno dall?azienda siano tutte deducibili o le siano solo in parte. Si deve quindi ridurre il reddito complessivo delle erogazioni effettuate dall?azienda, e andare così a verificare quale parte (magari tutta) della erogazione è realmente deducibile, a seconda della normativa agevolativa che si deve (o si può) applicare. Il ragionamento vale infatti tanto per la vecchia norma del 2% quanto per quella nuova del doppio limite (70mila o 10%). Capisco; detta così è peggio del sudoku, il rompicapo-tormentone dell?estate, ma non trovo altro modo di spiegargliela. In sostanza, nel caso di due aziende con pari reddito, se una ha erogato più di quanto poteva dedursi, detto meccanismo (della deducibilità) rende giustizia ai limiti di legge, facendo ?pagare le tasse? sulla parte indeducibile. Capisco e condivido. A volte il fisco è un atto di fede.


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