Non profit

+ Dai – Versi: la vera storia di un colpo di mano

Ecco il resonconto stenografico della seduta della commissione Bilancio, con qualche considerazione. Non perdetevi il prossimo numero di Vita in edicola con altri succosi particolari

di Ettore Colombo

Pubblichiamo il resonconto stenografico della seduta della commissione Bilancio, Tesoro e Progammazione della Camera dei Deputati (la V), un testo che molti potrebbero considerare “burocratico” ma che, se letto con attenzione, fa capire alcune cose riguardo alla clamorosa bocciatura della “+Dai, -Versi”. Il testo, da oggi di libero accesso per chiunque consultando il sito Internet della Camera dei Deputati ( vi si accede da www.parlamento.it cliccando e seguendo il seguente percorso interno: Organi parlamentari/ Commissioni permanenti/ V Commissione/ Sommario/ Giovedì 16 settembre/ Sede consultiva), lo abbiamo spulciato direttamente in sala stampa della Camera, dove vengono forniti quotidianamente ai giornalisti i “Bollettini delle Giunte e Commissioni parlamentari” (quello citato è il n. 525 – 16 settembre 2004) anche perché le nostre “fonti interne” alla Commissione, dopo il “polverone” suscitato dalla home page e dalle notizie pubblicate ieri in tempo reale dal nostro sito, hanno preferito trincerarsi dietro il classico “no comment”. Possiamo capirle. Cercare di avere notizie dettagliate e precise sui lavori di una Commissione della Camera è da un lato come cercare un ago in un pagliaio e dall’altro fa perdere tempo e pazienza, visto che gli unici che “parlano”, i deputati, di venerdì scarseggiano, nel corridoio dei passi perduti del Transatlantico di Montecitorio (i parlamentari lavorano da lunedì a giovedì e al venerdì ripartono in tutta fretta per andare nei loro collegi. O al mare). Nonostante ciò e in attesa di recuperare, bussando alla porta (o al telefono) di TUTTI i deputati membri della V Commissione – cosa che faremo, ne stiano certi i nostri venticinque lettori, a partire da lunedì, come dei bulldog – si possono già fare, in base a questo testo, alcune interessanti considerazioni. Innanzitutto notiamo che il presidente Giorgetti ha dovuto sostituire il relatore del provvedimento, che era assente. Giorgetti ha cercato, in qualche modo (ma senza perderci l’anima, s’intende) di difendere il testo ma è bastato l’intervento del sottosegretario di Stato Armosino (Fi) per mettere su di esso una bella pietra (tombale). Secondo. Dalla nobile e fiera opposizione di centrosinistra (evidentemente in tutt’altre faccende affaccendata) non si è levata nessuna voce a difesa della “Più dai, meno Versi”. Una bella prova, non c’è che dire. Terzo e ultimo appunto. I nostri legislatori chiamano (e scrivono) “no profit” il “non profit“. Non pretendiamo che leggano Vita, ma almeno qualche manualetto o dizionario sul Terzo settore potrebbero consultarlo. Particolari? Inezie? Facezie? Forse, ma certo è che – come diceva San Tommaso – “Stat rosa pristina nomine. Nomina nuda tenemus”. E cioè: le cose stanno prima (o davanti, o dietro, a seconda dei punti di vista) dei nomi, ma noi abbiamo solo quelli. Sarebbe il caso di usarli. Anche perché, sempre per continuare con questo “latinorum” da liceali, “nomina sunt consequentia rerum”. I nomi sono conseguenza delle cose. Di conseguenza anche delle leggi da far passare. O da bocciare. Appunto. Buona lettura. _______________________________________________________________________________ Giovedì 16 settembre 2004. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino. La seduta comincia alle 9.50. “Disposizioni per l’incentivazione del finanziamento privato degli organismi non lucrativi”. Ulteriore nuovo testo C. 3459 e abb. (Parere alla VI Commissione). (Esame e conclusione – Parere contrario). La Commissione inizia l’esame del provvedimento. Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo del provvedimento risulta dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione VI nella seduta del 17 giugno 2004 al fine di ottemperare alle condizioni avanzate nel proprio parere dalla Commissione nella seduta del 2 marzo 2004. In quella occasione, la Commissione aveva infatti richiesto una riformulazione della clausola di copertura allo scopo di allineare gli oneri recati dal provvedimento all’ammontare stimato dalla relazione tecnica in 168 milioni di euro per l’anno 2005 e in 96 milioni di euro a decorrere dal 2006. Veniva inoltre richiesta l’individuazione di una idonea forma di copertura. Rispetto alla precedente versione del provvedimento, cui si riferiva la relazione tecnica, le ulteriori modifiche approvate dalla Commissione sembrano determinare, sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Governo presso la VI Commissione, un contenimento delle minori entrate in quanto la limitazione dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle sole organizzazioni che erogano servizi non principalmente destinati agli associati consente di assumere a base della quantificazione non la totalità delle organizzazioni no profit rilevate dall’ISTAT nel 2001, bensì il 67 per cento delle medesime, corrispondente ai soli destinatari del provvedimento. Viene inoltre introdotto un plafond massimo di 100.000 euro annui che determina un’ulteriore riduzione della perdita di gettito. Infatti, la documentazione depositata dal Governo presso la VI Commissione presuppone che le liberalità alla base della stima provengano per il 50 per cento da soggetti IRES, per i quali si ritiene operi il plafond, sulla base delle risultanze dell’anagrafe tributaria; si stima pertanto che le liberalità non eccedenti il limite fissato siano circa il 35 per cento del totale erogato. Conseguentemente la perdita erariale annua per competenza risulta pari a 43,41 milioni di euro. Al riguardo, chiede al rappresentante del Ministero dell’economia di confermare tali dati. Rileva che la perdita di gettito potrebbe risultare sottostimata in relazione all’adozione di una percentuale di minore gettito dell’8 per cento, pari alla differenza fra l’aliquota marginale media IRPEF del 27 per cento e la percentuale di detrazione vigente del 19 per cento. Ciò in quanto la documentazione governativa assume l’ipotesi che il 50 per cento delle liberalità provengano da società ed enti commerciali, la cui aliquota IRES è attualmente pari al 33 per cento, con un differenziale, quindi, di ben 14 punti percentuali. Applicando tale differenziale alla quota di liberalità erogata dai soggetti IRES ed utilizzando le medesime ipotesi assunte dalla documentazione governativa, la perdita di gettito annua per competenza ammonterebbe pertanto, a 51,9 milioni di euro. Per cassa si avrebbero minori entrate per 90,8 milioni di euro nel 2005 e 51,9 milioni di euro annui dal 2006. Per fare fronte agli oneri del provvedimento, determinati dall’articolo 4-bis in 75 milioni di euro per l’anno 2005 e in 43 milioni di euro per l’anno 2006, l’articolo 4 dispone una rivalutazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. L’articolo 2, comma 63, della legge finanziaria per il 2004 ha infatti rivalutato tali moltiplicatori del 10 per cento. L’articolo 4 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2005 i medesimi moltiplicatori siano rivalutati nella misura del 12 per cento. Al riguardo, chiede che il Governo fornisca una quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione al fine di valutarne la congruità rispetto all’onere cui sono poste a compensazione. Andrebbe, infatti, chiarito se, rispetto alla rivalutazione del 10 per cento introdotta dalla legge finanziaria per il 2004, la norma configuri dal 2005 una ulteriore rivalutazione del 2 per cento – come sembra peraltro evincersi dal tenore letterale della disposizione – oppure una ulteriore rivalutazione del 12 per cento. Ove dovesse trovare conferma la prima ipotesi interpretativa, andrebbe comunque esplicitato che la norma deve intendersi applicabile esclusivamente agli immobili che costituiscono la prima casa di abitazione, rimanendo ferma, per gli immobili diversi dalla prima casa di abitazione, la misura della rivalutazione recata dal recente decreto legge n. 168 del 2004, già in vigore dal 1o agosto 2004. In caso contrario, infatti, la norma configurerebbe dal 2005 per gli immobili diversi dalla prima casa di abitazione una disciplina più favorevole di quella attualmente vigente, con effetti negativi sul gettito. Rileva inoltre che gli oneri derivanti dal provvedimento – poiché relativi alla concessione di agevolazioni fiscali – non appaiono delimitabili nell’ambito di un limite massimo di spesa. Appare pertanto opportuno che la Commissione di merito provveda a riformulare l’autorizzazione di spesa in termini di previsione di spesa e risulta inoltre necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla necessità di prevedere l’introduzione di una specifica clausola di salvaguardia che consenta il monitoraggio delle minori entrate derivanti dal provvedimento in modo da verificare i possibili scostamenti rispetto alle previsioni. Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva che l’introduzione di una limitazione delle erogazioni liberali deducibili a quelle effettuate in favore di organizzazioni genericamente vincolate ad offrire i propri servizi anche a soggetti diversi dai soci, non appare tale da modificare in modo significativo la valutazione degli effetti sul gettito erariale. Si produrrebbe, infatti, in termini di cassa, una perdita di gettito di 113,4 milioni di euro nel 2005, e di 64,8 milioni di euro a decorrere dal 2006. Con riferimento all’articolo 4, osserva che la norma presenta problemi di coordinamento con il contenuto dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 168. Infatti, tale disposizione ha stabilito una rivalutazione dei suddetti moltiplicatori nella misura del 20 per cento, in luogo del 10 per cento previsto nella legge finanziaria per il 2004, con riferimento agli atti aventi ad oggetto immobili per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L’approvazione del testo attuale dell’articolo 4 comporterebbe una riduzione di gettito, derivante dal passaggio del moltiplicatore dal 20 al 12 per cento, tranne che per le prime case, per le quali si avrebbe un aumento dello stesso moltiplicatore dal 10 al 12 per cento. In ogni caso, valuta che un aumento di due punti percentuali delle misure vigenti dei moltiplicatori previsti comporta un aumento di gettito in termini di cassa pari a 60 milioni di euro, e come tale non sufficiente a coprire la perdita di cui all’articolo 1. Gaspare GIUDICE (FI), rileva che è altamente probabile che, anche in conseguenza della manovra correttiva disposta recentemente con il decreto-legge n. 168 il quale ha disposto consistenti riduzioni agli stanziamenti iscritti a bilancio, saranno sempre più numerosi, prima dell’avvio della sessione finanziaria, i casi in cui la Commissione sarà costretta a constatare la carenza di adeguata copertura in provvedimenti sottoposti al suo esame. Tale situazione, ovviamente non riconducibile alla responsabilità della Commissione ma alla indisponibilità di risorse sufficienti, può tuttavia porre la stessa Commissione in grave imbarazzo nei confronti di altre Commissioni. Il caso del provvedimento in esame è in tal senso esemplare, trattandosi di disposizioni che, nel merito, appaiono pienamente condivisibili. Per questo motivo ritiene che sia opportuno trovare il modo di segnalare la situazione alle altre Commissioni in modo che evitino di trasmettere per il parere testi non sufficientemente istruiti sotto il profilo della copertura finanziaria. In questo caso, peraltro, i rilievi del Governo risultano di tale peso da costringere la Commissione a prenderne atto. Giancarlo GIORGETTI, presidente, concorda con l’onorevole Giudice sulla necessità di evitare che alla Commissione sia imputata la responsabilità di bocciare provvedimenti, come quello in esame, ampiamente condivisibili, come dimostra il fatto che, nel caso specifico, si tratta di un testo di iniziativa di colleghi della maggioranza e dell’opposizione. Ritiene quindi che il suggerimento avanzato dall’onorevole Giudice debba essere attentamente valutato per cui si riserva di verificare le modalità attraverso le quali rappresentare alle altre Commissioni la situazione verificatasi. Rileva tuttavia che nel caso specifico gli elementi forniti dal Governo non consentono alla Commissione di esprimere un parere favorevole, poiché in questo caso si tratterebbe di un testo privo di adeguata copertura. Per questo motivo non può che formulare la seguente proposta di parere: “Sull’ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito: acquisita la relazione tecnica sul nuovo testo del provvedimento in oggetto, verificata positivamente per quanto concerne la quantificazione degli oneri e negativamente per quanto riguarda la copertura finanziaria; considerato che gli oneri derivanti dal provvedimento vengono quantificati dalla relazione tecnica in 113,4 milioni di euro per l’anno 2005 e in 64,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, a fronte di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, di entità pari a 60 milioni di euro su base annua per cui la clausola di copertura di cui al medesimo articolo 4 non appare idonea; PARERE CONTRARIO“. La Commissione approva la proposta di parere.


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