Non profit
Cultura e onlus come accordarle
E' difficile capire se il caso in questione rientri nella casistica onlus.
A prima vista il quesito pone questioni note e di facile soluzione. Per essere altrettanto chiaro, le segnalo subito che i rifugiati sono una delle categorie espressamente citate nella circolare 168/E del 1998 al punto 1.4, lì dove il ministero si dilunga a spiegarci in cosa consiste la finalità di solidarietà sociale. I destinatari, chiamati ?persone svantaggiate?, sono ?da onlus?, e ciò vi agevolerà la prossima autocertificazione all?anagrafe tributaria delle onlus.
Ciò che non mi è chiaro, anche alla luce della nuova circolare 14 del 26 febbraio scorso, è il settore di attività con il quale intendete registrare la vostra associazione. È risaputo come sia obbligatorio svolgere esclusivamente le attività negli ambiti indicati in un lungo elenco all?articolo 10, comma 1 lett a) del dlgs 460/97; inoltre, ciò è vero rispettando il complesso della disciplina che prevede per alcune attività un?utenza particolare (vedi i vostri rifugiati).
Venendo al vostro caso, nel quesito ci si riferisce all?ambito culturale. Esso è particolare, nel senso che di norma richiede un?utenza ?svantaggiata?, che voi avete. Ma mi chiedo se l?attività culturale la intendete somministrare direttamente ai rifugiati, oppure se intendiate sensibilizzarvi sulle problematiche vissute dai rifugiati.
Se fosse il secondo caso, che credo più probabile, l?attività dell?associazione forse si identificherebbe più con il numero 10 del suddetto articolo ed elenco, ovvero l?ambito della ?tutela dei diritti civili?.
Difficile capire se si rientra o meno nella casistica onlus se fossimo nel caso di sensibilizzazione culturale dei problemi dei rifugiati, attività culturale rivolta verso persone non svantaggiate. Ciò si tradurrebbe in corsi di formazione, eventi e pubblicazioni i cui fruitori (ancor prima della destinazione del ricavato a favore dei rifugiati) sarebbero persone non svantaggiate. Il quesito, quindi, si potrebbe tradurre in: quanta parte della mia attività effettuata a favore dei rifugiati può rivolgersi a persone non svantaggiate? La risposta prende spunto dalla legge (il dlgs 460, articolo 10, comma 5) che prevede la possibilità di svolgere attività connesse (tra cui quelle rivolte a non svantaggiati) in proporzioni precise, cioè in maniera non prevalente rispetto a quelle istituzionali (rivolte a rifugiati), e i cui proventi non superino il 66% delle spese complessive dell?organizzazione. Il consiglio è di definire l?attività esercitata di ?tutela dei diritti umani?, poiché se voi inseriste l?ambito culturale, anch?esso dovrebbe essere svolto in proporzione maggioritaria a favore dei rifugiati. Credo che questi distinguo un po? bizantini possano attirare l?attenzione degli amministratori su un fatto recente, la circolare 14. Questa, come avete avuto modo di leggere nelle scorse settimane su Vita, suggerisce alle direzioni generali dell?Agenzia delle entrate le modalità di controllo delle onlus sulla base preliminarmente di autocertificazioni. Esse, se richieste, saranno da compilare con cura maniacale, misurando le parole con certosina attenzione e pazienza, e soprattutto individuando con certezza l?attività che qualifica la onlus.
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.