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Criteri e modalità per l’erogazione di contributi finanziaria carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interessestorico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici ead istituti od associazioni di culto.
di Redazione
Decreto Ministeriale 30 luglio 1997 (in Gazz. Uff., 16 ottobre, n.
242). – Criteri e modalità per l’erogazione di contributi finanziari
a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse
storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e
ad istituti od associazioni di culto.
Art. 1.
Il presente decreto disciplina ai sensi della vigente
normativa i contributi finanziari a carico dello Stato per gli
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonchè per
gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o
associazioni di culto.
Art. 2.
Possono essere ammessi ai contributi di cui al precedente
art. 1:
1) i privati e gli enti di diritto privato proprietari,
possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse
storico a norma dell’art. 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1963, n. 1409;
2) gli enti ecclesiastici e gli istituti o associazioni di culto
i cui archivi rivestano interesse storico a giudizio del
Soprintendente archivistico competente per territorio;
3) gli enti pubblici presso cui si trovino archivi di cui ai
numeri 1 e 2.
Art. 3.
Le domande di ammissione ai contributi previsti dal
precedente art. 1, redatte in carta legale, sono presentate –
sottoscritte dal privato o dal legale rappresentante dell’ente – al
soprintendente archivistico competente.
Esse devono indicare e descrivere sommariamente i motivi per cui si
richiede il contributo e contenere i seguenti dati: generalità e
residenza del privato ovvero denominazione e sede legale dell’ente;
codice fiscale e/o partita I.V.A., numero telefonico ed eventuale
fax; richiesta di accreditamento della somma eventualmente erogata
mediante versamento sul conto corrente postale o bancario del
beneficiario o mediante commutazione in vaglia cambiario.
Art. 4.
Alle domande di cui al precedente art. 3 deve essere
allegata la seguente documentazione:
certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva (per i
privati);
copia autentica o estremi del decreto di riconoscimento della
personalità giuridica (per gli enti di diritto privato o
ecclesiastici, gli istituti e le associazioni di culto);
dichiarazione circa l’eventuale godimento di interventi diretti e
contributi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali –
Ufficio centrale per i beni archivistici;
dichiarazione circa eventuali finanziamenti ottenuti per le
stesse finalità da altre pubbliche amministrazioni statali o non
statali o da privati;
dichiarazione sull’osservanza degli obblighi previsti dall’art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409.
In rapporto alla tipologia dei lavori e forniture per i quali si
richiede il contributo devono del pari prodursi i seguenti documenti:
a) per i lavori di ordinamento e inventariazione del patrimonio
archivistico: sommaria descrizione dell’intervento mediante
indicazione dell’archivio, della documentazione che si intende
riordinare e inventariare, dei mezzi di corredo o strumenti di
ricerca che si prevede di compilare, delle ore di lavoro necessarie,
della durata dell’intervento, dell’operatore o degli operatori
prescelti e del relativo compenso che, rapportato al periodo di
lavoro non può eccedere lo stipendio mensile iniziale del personale
degli archivi di Stato inquadrato nel profilo professionale di
archivista di Stato di ottavo livello;
b) per l’acquisto di arredi o attrezzature: un preventivo fornito
da una ditta specializzata e vistato per congruità dal soprintendente
archivistico competente;
c) per i lavori di restauro: tre preventivi forniti da ditte
specializzate e vistati per congruità dal soprintendente archivistico
competente;
d) per lavori di disinfezione e disinfestazione: tre preventivi
forniti da ditte specializzate e vistati per congruità dal
soprintendente archivistico competente.
Art. 5.
Al fine di predisporre tempestivamente i piani di
ripartizione dei contributi, le domande devono pervenire,
tassativamente a mezzo di plico raccomandato, al soprintendente
archivistico competente entro il mese di gennaio dell’anno precedente
quello di riferimento.
Non saranno prese in esame le domande pervenute dopo la scadenza
indicata o non complete nella documentazione prescritta, o non
trasmesse a mezzo di plico raccomandato.
Art. 6.
Entro il 15 marzo successivo il soprintendente archivistico
può proporre e concordare con i richiedenti modifiche, anche
sostanziali, alle domande di contributo.
Le eventuali modifiche, se e in quanto accettate, sono sottoscritte
dai richiedenti e allegate alle domande, di cui costituiscono parte
integrante.
Art. 7.
Entro il 31 marzo successivo il soprintendente archivistico
trasmette all’Ufficio centrale per i beni archivistici – Divisione
vigilanza la proposta di piano di spesa relativo ai contributi,
predisposta sulla base delle domande ricevute e corredata
dall’articolata indicazione dei criteri che hanno motivato tale
proposta.
Art. 8.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con
le modalità previste dall’art. 7, comma 1, della legge 19 luglio
1993, n. 237, il piano di spesa predisposto sulla base delle proposte
inviate dalle soprintendenze archivistiche dall’Ufficio centrale per
i beni archivistici, previa valutazione comparativa delle stesse e
tenuto conto dell’entità dei fondi disponibili, nonchè delle seguenti
priorità:
1) lavori di riordinamento e inventariazione;
2) acquisto di scaffalature, schedari e mobilio per la
collocazione e consultazione del materiale documentario in favore di
archivi interessati alla concentrazione di documenti e fondi;
3) lavori di restauro, disinfezione e disinfestazione, sempre che
il Ministero non sia in grado di provvedere direttamente;
4) impianti antifurto, antincendio e di condizionamento, sempre
che il Ministero non sia in grado di intervenire direttamente.
Attenzione particolare sarà riservata alle aree geografiche che più
difficilmente godono di contributi regionali e agli archivi
interessati alla concentrazione di documenti e fondi.
Art. 9.
I fondi necessari per effettuare le spese previste nel
piano sono messi a disposizione dei funzionari delegati nei modi
previsti dall’art. 7, comma 2, della citata legge 19 luglio 1993, n.
237.
Art. 10.
I contributi concessi per lavori di ordinamento,
inventariazione e restauro sono erogati in più rate. La prima rata,
in misura non eccedente la metà del contributo, è corrisposta
all’atto della concessione, mentre le altre sono corrisposte previa
verifica del soprintendente archivistico competente sul buon
andamento dei lavori.
I contributi relativi all’acquisto delle attrezzature vengono
erogati previa verifica del soprintendente archivistico sull’idoneità
delle stesse.
Art. 11.
Le variazioni al piano di spesa verranno regolate ai sensi
dell’art. 7, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nell’ambito
delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, in caso di necessità con decreto motivato del Ministro.
Art. 12.
I soprintendenti archivistici informano il competente
Ufficio centrale – Divisione vigilanza, entro trenta giorni
dall’erogazione di ciascun pagamento e ogni sei mesi dall’inizio dei
lavori e inviano – non oltre un mese dalla data di ultimazione degli
stessi – una relazione tecnica inerente l’esecuzione del progetto.
A norma dell’art. 7, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 237,
l’omesso invio degli atti e delle relazioni accertato, previa
controdeduzione scritta dell’interessato, dal competente dirigente
generale costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi
dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Art. 13.
In caso di decesso, sopraggiunta incapacità o impedimento
del privato beneficiario del contributo, possono subentrare nella
gestione dei fondi concessi gli eredi, il legale rappresentante o il
possessore o detentore dell’archivio.
Art. 14
In fase di prima applicazione del decreto, per l’anno
1998, saranno selezionate le domande trasmesse dalle soprintendenze
archivistiche per l’erogazione del contributo nel 1997 e non accolte
per carenza di fondi.
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