Non profit

Cosa provoca il decreto sul collocamento

Collocamento, niente più liste e il rifiuto del lavoro fa perdere lo status di disoccupato

di Giulio D'Imperio

L?11 aprile scorso il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che ha ridisegnato il funzionamento del collocamento pubblico. Tra le novità spiccano l?assunzione diretta per qualunque tipologia di rapporto di lavoro, la soppressione delle liste di collocamento e del libretto di lavoro, l?abolizione della comunicazione di assunzione all?Inail. L?articolo 6 del decreto specifica che le assunzioni dirette devono essere effettuate per tutte le tipologie di rapporti di lavoro; mentre restano inalterate le procedure per l?assunzione di cittadini extracomunitari (per cui valgono le norme del dlgs 286/86, Testo unico sull?immigrazione); l?assunzione di cittadini italiani da impiegare o trasferire all?estero; le assunzioni tramite collocamento obbligatorio. Per instaurare il rapporto di lavoro (subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di tirocinio formativo e simili), il datore deve soltanto inviare una comunicazione alla sede del servizio competente (ex ufficio di collocamento) dove deve essere svolta la prestazione di lavoro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l?art. 6 ha stabilito che la comunicazione può essere fatta entro i 5 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o quando la cessazione del rapporto di lavoro a termine avviene dopo la data comunicata all?atto dell?assunzione. Il datore di lavoro deve inoltre rispettare la precedenza nell?assunzione riconosciuta a un lavoratore licenziato per riduzione di personale. L?art. 2 del decreto prevede inoltre la soppressione delle liste di collocamento, salvo quelle del collocamento obbligatorio (art. 8 l. 68/1999); le liste di mobilità (art. 6 l. 223/1991), e altre ipotesi residuali. Lo stato di disoccupazione è individuato nella condizione del soggetto privo di occupazione, che risulti essere subito disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa. Per non perdere lo status di disoccupato, bisogna presentarsi entro 180 giorni dall?entrata in vigore del dlgs presso il servizio competente, con una dichiarazione relativa al proprio stato di disoccupazione. La perdita di questo status avviene anche quando, senza motivo, viene rifiutata un?offerta formativa, o lavorativa a tempo indeterminato o a termine (superiore a otto mesi, e se inferiore, lo stato di disoccupazione viene solo sospeso).


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