Non profit

Cosa fare per Tfr e soci lavoratori

Chiarimenti in materia di Tfr e di socio lavoratore

di Giulio D'Imperio

Come presidente di una cooperativa sociale di Catanzaro sono sempre più spaventato dall?applicazione della l. 142/01 sulla nuova figura di socio di cooperativa. Nel momento in cui un socio della cooperativa dovesse scegliere di intraprendere un rapporto di lavoro autonomo o di co.co.co, cosa dovrei fare, chiudere il rapporto di lavoro oggi esistente pagando anche il Tfr spettante al lavoratore? R. B. (email)

La legge 142/01 offre al socio lavoratore di cooperativa l?opportunità di scegliere liberamente la tipologia di rapporto di lavoro da instaurare che, anche senza una precisa data di scadenza, dovrà essere effettuata prima che il regolamento interno sia approvato. Nessuna indicazione fino ad ora c?è stata in proposito da parte del ministero del Welfare, neanche sulla predisposizione dei regolamenti interni che scadono il prossimo 30 giugno, così come previsto dall?articolo 8 ter della l. 423/01 (vedi G.U. serie generale n. 7 del 9 gennaio 2002). Pertanto al socio lavoratore che intende intraprendere un rapporto di lavoro autonomo spetta il Tfr maturato. Al più, potrebbe essere prospettato al soggetto interessato l?opportunità di impiegare il suo Tfr come partecipazione alla quota aziendale, ma questa potrebbe essere una soluzione del tutto utopistica. Il pagamento del Tfr dipende dal fatto che la legge 142/01 prevede in modo chiaro che a ciascun socio dovrà essere applicata la normativa attinente al rapporto di lavoro scelto. Chi sceglie un rapporto di lavoro autonomo non dovrebbe più aver diritto a ricevere la busta paga, al contrario di chi sceglie di instaurare un rapporto di lavoro subordinato oppure di collaborazione coordinata e continuativa. Un lavoratore autonomo non matura il Tfr, per cui iniziando un nuovo rapporto di lavoro definito, occorrerà provvedere di conseguenza. Importante è il pagamento degli importi contributivi per chi sceglie di intraprendere un rapporto di lavoro autonomo. Non essendoci un?apposita cassa di previdenza per i soci di cooperativa, occorrerà provvedere all?iscrizione alla forma previdenziale consona al rapporto di lavoro scelto.
Per il collaboratore l?escamotage può essere quello di raggiungere un accordo scritto per cui il Tfr sarà comunque pagato al termine del rapporto di collaborazione cumulando l?importo dovuto per il Tfr, maggiorato di interessi legali, oltre al premio di fine rapporto di lavoro previsto dall?art. 24 del Ccnl dei co.co.co. È chiaro che ci deve essere il consenso scritto del lavoratore perché si verifichi quanto prospettato. La soluzione è quella di raggiungere un accordo scritto con il lavoratore e le parti sindacali in cui la cooperativa si impegna a pagare il dovuto rateizzandolo e sommandolo mensilmente, o periodicamente alla busta paga se collaboratore, oppure pagandolo ratealmente se autonomo.
Consiglio sempre, o al pagamento dell?ultima rata del Tfr o quando si paga l?intero Tfr, di stipulare una transazione sindacale depositandola all?Ufficio Provinciale del lavoro dove si afferma che il lavoratore ha riscosso quanto a lui spettante e che non ha più nulla a pretendere dalla cooperativa.

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