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Cortivo: Handicap, il Mibac precisa i titoli per l’ingresso gratuito ai luoghi della cultura

La Direzione ministeriale del Servizio Musei era stata interpellata dall’Istituto Cortivo, che ha esaminato la problematica nell’àmbito dei Corsi per Assistente Turistico per Disabili

di Associazione Istituto Cortivo

Come ormai ben sappiamo, il D.M. 20 aprile 2006, n. 239 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali consente l?ingresso gratuito negli istituti e nei luoghi della cultura ai cittadini dell?Unione Europea ?portatori di handicap e a un loro familiare o ad un altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria?. La norma non precisa tuttavia quale sia la documentazione da esibire per poter godere di questo particolare diritto alla cultura. Interessata dall?Istituto Cortivo di Padova, che ha esaminato questa problematica applicativa nell?ambito delle attività didattiche e di tirocinio dei Corsi per Assistente Turistico per Disabili e di Amministratore di Sostegno, la Direzione ministeriale del Servizio Musei ha risposto con la nota prot. n. 13093 del 3 novembre 2006 del MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etno-antropologico, Direzione del Servizio Musei, a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Grazia Benini, precisando che: – ?…la condizione di disabilità deve essere attestata da documentazione medica?; – ?la condizione di accompagnatore deve essere attestata da Associazioni o Enti che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria?. In ogni caso, ricordiamo che per accedere alle prestazioni assistenziali e alle agevolazioni fiscali previste dalle numerose disposizioni legislative che le prevedono, spesso ai disabili vengono richiesti attestati e certificazioni sulla loro condizione di handicap. Quale unica eccezione al divieto generale di autocertificazione riguardo ai certificati medici, in questi casi l’autocertificazione è invece consentita, così come previsto dall?art. 39 (Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”. I soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè i portatori di handicap e di handicap grave), possono perciò attestare, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l’esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. È fin troppo ovvio che tra le varie ?utilità? rientra a pieno titolo la possibilità di ingresso gratuito ai luoghi della cultura. L?autocertificazione dell’handicap consiste nella possibilità di dichiarare di essere già in possesso della certificazione di handicap, indicando data e commissione di accertamento. Le false dichiarazioni sono punite dalla legge penale. Ringraziamo la Dott.ssa Maria Grazia Benini e i suoi collaboratori per la cortese disponibilità e il sollecito riscontro alla richiesta.


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